Autovelox. Automobilista beccato dall’autovelox: multa nulla se mancano i riferimenti del decreto prefettizio (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 17 settembre 2021, n. 25222).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13525-2017 proposto da:

(OMISSIS) SALVATORE, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. (OMISSIS) (OMISSIS) 20, presso lo studio dell’avvocato Maurizio (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato Rosella (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARBOREA , elettivamente domiciliato in Roma, Via (OMISSIS) (OMISSIS), 5 presso lo studio dell’avvocato Francesco (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Maria (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2017 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 13/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere, Dott.ssa Annamaria Casadonte;

rilevato che:

– il sig. Salvatore (OMISSIS) impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Oristano che, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Arborea, ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il verbale di contestazione del 22 novembre 2008 con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S. per avere viaggiato sulla strada provinciale n. 49 al km.9+200 superando il limite di velocità di 79 km/h ivi previsto;

– il tribunale ha accolto l’appello del Comune nei confronti della decisione del Giudice di pace di Terralba che aveva ritenuto fondata l’opposizione del sig. (OMISSIS) relativa all’omessa indicazione nel verbale degli estremi del decreti prefettizio di cui all’art. 4, l. 168/2002 ai fini della individuazione della strada in oggetto quale tratto stradale in cui è possibile il rilevamento della velocità con i dispositivi consentiti senza l’obbligo di contestazione immediata;

– il tribunale ha ritenuto l’inidoneità della suddetta contestazione ai fini della declaratoria di nullità del verbale di contestazione nonché la legittimità dell’operato della p.a., respingendo altresì le ulteriori doglianze sollevate dal (OMISSIS) nel (solo) giudizio di impugnazione;

– la cassazione della sentenza del giudice d’appello è chiesta dal (OMISSIS) con ricorso affidato a cinque motivi cui resiste il Comune di Arborea con controricorso illustrato da memoria;

considerato che:

– con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2 C.d.S. in relazione all’art. 4 d.l. 121/2002, conv. con I. n. 168/2002, la violazione dell’art. 200 C.d.s., in relazione all’art. 383 del regolamento di attuazione del C.d.S. nonché il difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell’art. 2 C.d. S. e l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la mancata indicazione nel verbale opposto del decreto del prefetto con cui si è individuata la possibilità del rilevamento della velocità con i dispositivi consentiti senza l’obbligo di contestazione immediata non integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio;

– con il secondo si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 11 e 12 C.d.S. e dell’art. 345 del regolamento d’esecuzione del C.d.S. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere il giudice d’appello omesso di esaminare l’eccezione di nullità relativa al contratto di appalto per il noleggio dell’autovelox intercorso fra il Comune e Project Automation, contratto nel quale si prevedeva un corrispettivo pari al 29,10% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative;

– con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost in relazione all’art. 45 comma 6 e art. 142 C.d.S. nonché per il difetto di motivazione, ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., in ordine all’omesso esame di un documento decisivo, per non avere il giudice d’appello esaminato la nullità del contratto di noleggio che inficiava anche la validità e legittimità del certificato di taratura, anche alla luce della sentenza Corte cost. 113/2015;

– con il quarto motivo si denuncia la sentenza per avere ritenuto infondata la censura relativa all’inesistenza giuridica del verbale e della sua notificazione;

– con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 12 C.d.S e dell’art. 345 del regolamento d’esecuzione del C.d.S. in relazione alla legge 168/2002 per avere il giudice d’appello erroneamente affermato che la Polizia Municipale di Arborea ha il potere di accertare le infrazioni comprese quelle effettuate con l’autovelox, su tutto il territorio comunale;

– va preliminarmente dichiarata inammissibile l’eccezione di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 comma 2, n. 2 cod. proc. civ. formulata nella memoria dal Comune controricorrente in relazione alla mancanza di conformità rispetto ai documenti informatici allegati al messaggio pec, non specificando la parte ove la norma preveda l’adempimento di cui si lamenta il difetto rispetto ai documenti allegati alla pec;

– nel merito ritiene il Collegio che il primo motivo del ricorso sia fondato con assorbimento delle successive doglianze;

– risulta, infatti, in atti che l’infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e che il verbale di contestazione non conteneva l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita;

– la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008; sez. 6-2-, ordinanza n. 331 del 2015; sez. 6-2, ordinanza n. 26441 del 2016); pertanto il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. la causa è decisa nel merito, con il rigetto dell’appello e l’accoglimento dell’opposizione con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

– le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri e decidendo nel merito accoglie l’opposizione e annulla il provvedimento opposto; condanna il controricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in euro 360,00 per compensi ed euro 500,00 per il giudizio di appello ed euro 300,00 per il giudizio di legittimità oltre euro 200,00 per spese ed accessori.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di cassazione, il giorno 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.