REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. GIUSEPPE DE MARZO – Presidente –
FILIPPO CASA – Consigliere –
MARIA GRECA ZONCU – Relatore –
FRANCESCO ALIFFI – Consigliere –
MARCO MARIA MONACO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato ad (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
avverso ii decreto del 18/07/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di Viterbo
udita la relazione del Consigliere Dott.ssa Maria Greca Zoncu.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen., Dott.ssa Francesca Costantini che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 18 luglio 2024 ii Magistrato di Sorveglianza di Viterbo rigettava il reclamo del detenuto (OMISSIS) (OMISSIS) avente avverso la decisione della Direzione della Casa Circondariale di Viterbo che gli negava l’autorizzazione all’acquisto di una pianola elettrica e di alcuni testi di studio, in quanto non era dedotto alcun grave pregiudizio all’esercizio di un diritto.
2. II condannato, per il tramite del suo difensore di fiducia, proponeva ricorso avverso detto provvedimento articolando un unico motivo di ricorso, con cui lamentava violazione degli artt. 15, 35 bis e 41 bis L. 354/75 in relazione all’art. 27 Cost.
2.1. II ricorrente lamentava che non fosse stato dato corso alla procedura di cui all’art. 35 bis 354/75 con correlativa instaurazione del contraddittorio; cio avrebbe consentito al ricorrente di evidenziare come, presso la Casa Circondariale di Sulmona, dalla quale proveniva, gli fosse stato concesso di studiare musica e di utilizzare un pianoforte.
Secondo il ricorrente, il Magistrato di Sorveglianza avrebbe errato nel non individuare nel reclamo del detenuto le caratteristiche di cui all’art. 35 bis L. 354/75 posto che egli lamentava la violazione – da parte dell’Amministrazione penitenziaria – di un diritto soggettivo, riconosciuto dall’art. 15 della citata legge, e tutelato dall’art. 27 Cost., circa la finalita rieducativa della pena.
In ogni caso, trattandosi di trattamento differenziato per i detenuti, che deve essere collegato a ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ii provvedimento impugnato avrebbe dovuto individuare le ragioni per le quali, in un giudizio di comparazione fra i diversi interessi, l’amministrazione penitenziaria abbia deciso di comprimere quello del detenuto a proseguire nell’attivita di studio della musica.
3. II sostituto procuratore generale, dr.ssa Francesca Costantini, depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
4. II ricorrente depositava memoria di replica alle conclusioni del PG.
CONSIDERA TO IN DIRITTO
1. II ricorso é fondato.
In tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto daI detenuto, il magistrato di sorveglianza é chiamato a procedere aIla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione aIla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen,, trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile. (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 – 01)
In tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. – a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. – non é volto aIla tutela di un mero interesse del detenuto aIla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell’amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona. (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017 Rv. 271905)
Nel caso in esame, il magistrato di sorveglianza di Viterbo, ritenendo che il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria non incidesse su una posizione di diritto soggettivo del detenuto, anche quale proiezione di un diritto intangibile della persona, ha qualificato detto reclamo ex art. 35, l. 354/75 e ha provveduto de plano al rigetto del medesimo.
É pur vero che questa Corte ha ritenuto che il diniego all’acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo approvato dall’istituto non potere essere oggetto di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, non determinando la lesione di un diritto soggettivo del detenuto (Sez. 1, n. 23731 del 17/05/2024 Cc. Rv. 286672), ma non si può parificare tale situazione a quella di cui si lamenta il ricorrente.
É evidente che il diniego all’acquisto di testi di studio e di un pianola per esercitarsi incide, come lamentato, sul diritto allo studio che é riconosciuto ai detenuti come elemento fondamentale del trattamento penitenziario dall’art. 15 della L. 354/75, che ha una sua diretta derivazione costituzionale nell’art. 27 Cost, e che non subisce limitazioni nemmeno in ragione della sottoposizione al regime differenziato di cui all’art. 41 bis L. 354/75, posto che anche il detenuto o l’internato sottoposto a tale regime puo iscriversi a corsi di studio e, dunque, a maggior ragione gli può essere consentito di svolgere attività di studio da autodidatta e può altresl acquistare e detenere libri; iI ricorrente, infatti, aveva gia avuto l’autorizzazione, mentre era detenuto nella Casa di Reclusione di Sulmona, ad utilizzare il pianoforte e a studiare musica.
II dinego da parte dell’amministrazione si appalesa dunque, da un lato, confliggente con una posizione di diritto soggettivo del detenuto e, dall’altro, totalmente immotivato e privo di ogni ragionevolezza, anche se posto in correlazione con Ie particolari esigenze di sicurezza che pervadono il trattamento riservato ai soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis L. 354/75.
La circolare DAP del 2 ottobre 2027, infatti, consente l’acquisto di riviste e libri tramite l’impresa di mantenimento e ciò al fine di contemperare ii diritto del detenuto allo studio e all’informazione e di evitare che tali supporti possano divenire veicolo per scambio di informazioni o direttive con i sodaIi, tanto e vero che ne é vietata la ricezione dall’esterno attraverso canali non controllati.
Tale disciplina ha passato anche il vaglio di costituzionalita, poiche la Corte costituzionale, con sentenza n. 122 dell’8 febbraio 2017, ha sancito che le disposizioni in questione non violassero la libertà di manifestazione del pensiero, intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati, ne il diritto allo studio, sottolineando come il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con se le pubblicazioni di loro scelta non fosse, in se, limitato da tale disciplina, essendo agli stessi semplicemente imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell’istituto penitenziario, al fine di evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l’esterno (Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285811 – 01).
II diniego tout court espresso dalla amministrazione si pone, in definitiva, come illegittimo e immotivato, in ragione della normativa esistente che, per quanto certamente restrittiva, in ragione delle speciali esigenze di sicurezza, consente l’acquisto di libri e oggetti.
2. L’accoglimento del ricorso impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Viterbo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Viterbo.
Cosl e deciso, 30/01/2025
II Consigliere estensore Il Presidente
MARIA GRECA ZONCU Giuseppe De Marzo
Depositato in Cancelleria, il 25 febbraio 2025.