Cartella di pagamento emessa per il recupero delle spese di rimozione e custodia di impianti pubblicitari non autorizzati (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 13 novembre 2020, n. 25841).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo –  Rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21108/2017 R.G. proposto da:

MPS Media Promotion Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sabrina Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio VII, n. 186;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

– controricorrente –

Agenzia delle Entrata Riscossione, quale successore ex lege di Equitalia Sud s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1502 della Corte d’appello di Roma depositata il 6 marzo 2017.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

RITENUTO

La Media Promotion Service MPS s.r.l. proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Roma, avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero delle spese di rimozione e custodia di impianti pubblicitari non autorizzati, per l’importo complessivo di euro 80.250,82.

A sostegno dell’opposizione, la società deduceva, per quanto qui d’interesse, la prescrizione del debito, essendo decorso il termine quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981 dalla data di notificazione delle ordinanze ingiuntive emesse dalla Prefettura di Roma, che costituivano l’atto presupposto per l’iscrizione a ruolo della superiore somma.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale.

L’agente di riscossione Equitalia Sud s.p.a. restava, invece, contumace.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che la costituzione in giudizio dell’ente impositore nelle cause, ancora pendenti, di opposizione alle ordinanze ingiuntive avesse determinato l’interruzione della prescrizione.

La MPS s.r.l. impugnava la decisione, ma la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame.

Avverso tale decisione la MPS s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Roma Capitale ha resistito con controricorso.

Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto, in questa sede, attività difensiva.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con entrambi i motivi di ricorso, largamente sovrapponibili e che possono essere esaminati congiuntamente, si denuncia la violazione degli artt. 2943 e 2944 cod. civ.

Sostiene la ricorrente che la decisione della Corte d’appello sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che la costituzione dell’ente impositore nel (diverso) giudizio di opposizione avverso le ordinanze ingiuntive costituisca un valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale (applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 28 della legge n. 698 del 1981).

Alla conclusione fatta propria dai giudici di merito osterebbero due considerazioni.

Da un lato, si pone la circostanza che in quel giudizio non si costituì Roma Capitale, bensì la Prefettura di Roma, che è soggetto giuridico diverso, talché della sua condotta processuale non potrebbe ora giovarsi l’ente controricorrente.

Dall’altro lato, la M.P.S. s.r.l. deduce che la mera costituzione in giudizio della parte resistente non produce l’effetto di interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., poiché ciò non equivale alla proposizione di una domanda in giudizio, né costituisce in mora l’obbligato o costituisce un’altra delle ipotesi tassative previste dalla legge.

Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

La società ricorrente, infatti, nulla riferisce in ordine alle vicende del separato giudizio nel quale si controverte dell’opposizione alle ordinanze ingiuntive.

In particolare, non viene fornito alcuno specifico riscontro di quali fossero le parti in causa, dei rispettivi ruoli (con particolare riferimento all’individuazione dell’ente impositore, che viene indicato a volte nella Prefettura di Roma ed a volte in Roma Capitale) e del contenuto degli atti processuali.

Poiché quel giudizio si sarebbe verificata l’evento interruttivo della prescrizione rilevato dalla Corte d’appello, l’incompletezza delle relative informazioni impedisce a questa Corte di valutare l’eventuale fondatezza delle censure.

Ad ogni modo, sulla base delle incomplete informazioni fornite dalla società ricorrente, è possibile osservare, per un verso, che la costituzione in giudizio dell’ente che ha emesso le ordinanze ingiuntive opposte equivale alla formulazione in giudizio di una richiesta di conferma della condanna dell’opponente al pagamento delle somme risultanti da quelle ingiunzioni.

Pertanto, a tale attività processuale occorre conferire valore equivalente a quello della proposizione di una domanda in giudizio, rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, secondo comma, cod. civ.

L’opposizione all’ordinanza ingiuntiva ha, infatti, natura di domanda di accertamento negativo dell’esistenza del credito ivi esposto e resistere ad una domanda di accertamento negativo equivale a chiedere in positivo l’accertamento della sussistenza del diritto controverso.

Di conseguenza, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che l’attività difensiva svolta dall’ente impositore nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiuntiva sia condotta rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione.

Per altro verso, quale che sia il rapporto che ha determinato la circostanza che le somme di cui alle ordinanze ingiuntive emesse dalla Prefettura di Roma siano state iscritte a ruolo esattoriale da Roma Capitale, resta fermo il fatto che la stessa MPS s.r.l. non pone in discussione l’identità del rapporto giuridico oggetto dei due diversi giudizi, talché deve concludersi che l’attività processuale svolta da uno dei due enti vale ad interrompere la prescrizione del credito, comunque unico.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Roma Capitale, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in data 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.