Circolazione stradale: il conducente deve essere sobrio anche se il veicolo è fermo (Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, Sentenza 25 marzo 2021, n. 11557).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SETTIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. BRUNO Mariarosaria – Rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere –

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) VINCENZO nato a (OMISSIS) il 31/12/19xx;

avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di POTENZA;

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MARIAROSARIA BRUNO.

Motivi della decisione

(OMISSIS) Vincenzo, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Potenza con cui il predetto (OMISSIS) era ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.

La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 186, comma 7, cod. strada, lamentando l’erronea affermazione di responsabilità dell’imputato.

Rappresenta che, all’atto del controllo, il veicolo del ricorrente era fermo.

Pertanto, non ricorrevano le condizioni perché il (OMISSIS) venisse invitato a sottoporsi all’alcoltest.

Il ricorso è inammissibile.

La doglianza è meramente riproduttiva di quella già sottoposta all’attenzione dei giudici di merito e correttamente valutata in tali sedi.

Risulta dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata che, al momento del controllo, il (OMISSIS) fosse fermo sulla strada statale, con il motore acceso, in una zona diversa da quella di residenza.

Come ampiamente argomentato dalla Corte di appello, la quale ha riportato in motivazione le puntuali osservazioni espresse dal giudice di primo grado, non rileva ai fini della esclusione della responsabilità il fatto che il conducente alla guida del veicolo sia fermo o in movimento. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, in materia di circolazione stradale, come la “fermata” costituisca una fase della circolazione (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 21057 del 25/01/2018, Rv. 272742 – 01).

E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945).

Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.