Confermata la sentenza che ha riconosciuto al vicino di casa il risarcimento per i danni riportati alla saluta a causa degli ululati e guaiti dei cani nelle ore notturne destinate al riposo (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 27 luglio 2022, n. 23408).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17161/2020 proposto da:

(OMISSIS) Mario, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza (OMISSIS) n. 2, presso lo studio dell’avvocato Luciano (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato Felicia (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) Piergiacomo, elettivamente domiciliato in Roma, Via (OMISSIS) n. 88, presso lo studio dell’avvocato Rosamaria (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati Maria (OMISSIS) e Giuseppe (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/4/2022 dal Cons. Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/2/2020 la Corte d’Appello di Caltanissetta, rigettato quello in via incidentale spiegato dal sig. Mario (OMISSIS), in parziale accoglimento del gravame in via principale interposto dal sig. Piergiacomo (OMISSIS) e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Nicosia n. 267/2012, ha -per quanto ancora d’interesse- accolto la domanda da quest’ultimo nei confronti del primo proposta di risarcimento del danno alla salute subito in conseguenza dei «cupi ululati, nonché continui e fastidiosi guaiti (specie nelle ore notturne e di riposo)» emessi dai cani che i vicini sigg. Mario e Dario (OMISSIS) «avevano collocato e mantenuto … ( sia sul terrazzo dell’abitazione, sia sul terreno comune )».

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Mario (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso il (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» dell’art. 2052 c.c., in riferimento all’art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.

Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.183, 359 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.

Con il 3° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.2052, 2043, 2056, 2059, 2697 c.c., in riferimento all’art.. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 4° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» dell’art. 2059 c.c., del Codice delle assicurazioni private, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 5° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» dell’art. 91, 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

A fronte dell’accertamento in fatto e delle ragioni poste dai giudici di merito a base delle conclusioni raggiunte nell’impugnata sentenza, l’odierno ricorrente formula censure invero prospettanti inammissibili profili di novità (avuto in particolare riferimento al 1° motivo) o (avuto in particolare riferimento al 2° motivo) inammissibili vizi di carattere revocatorio (in particolare là dove il ricorrente si duole essersi dalla corte di merito rigettata la reiterata istanza di assunzione di prova per testi affermando «erroneamente … che essa non era stata riproposta in sede d’appello»), ovvero ( avuto in particolare riferimento al 2° motivo ) improntati ad assoluta apoditticità.

Va ulteriormente osservato che -al di là della formale intestazione dei motivi- il ricorrente deduce altresì inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Quanto a quest’ultimo profilo va ulteriormente osservato che le censure ivi formulate risultano invero in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli ( salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio ) (art. 115 c.p.c.), laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. Cass., 25/11/2021, n. 36631; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez. Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., 10/6/2016, n. 11892. Cfr. altresì Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707).

Né può sottacersi che a fronte della ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui, con riferimento alla «perdita della capacità lavorativa specifica», lo «stesso appellante non è in grado di smentire quanto affermato in sentenza e cioè che non vi è prova, la quale non può certo essere presunta né fondata sul “notorio”, che … sia stato licenziato a causa del superamento del periodo di comporto, piuttosto che di altre diverse e pur probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Quanto a quest’ultimo profilo va ulteriormente osservato che le censure ivi formulate risultano invero in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) (art. 115 c.p.c.), laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. Cass., 25/11/2021, n. 36631; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez. Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., 10/6/2016, n. 11892. Cfr. altresì Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707).

Emerge a tale stregua evidente come l’odierno ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società (OMISSIS) (OMISSIS) s.p.a., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società (OMISSIS) (OMISSIS) s.p.a.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per 8 il versamento da parte del ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, 15/04/2022.

Depositato in Cancelleria, oggi 27 luglio 2022.

SENTENZA – copia Originale -.