REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARCELLA Alessio – Presidente –
Dott. TALERICO Palma – Consigliere –
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Rel. Consigliere –
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SALVATORE nato a PALERMO il 13/08/19xx;
avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata la sentenza del 21 marzo 2022, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di (OMISSIS) Salvatore per il delitto di cui agli artt. 482 e 476 cod. pen., per avere contraffatto quattro nulla-osta per lavoro subordinato stagionale, apparentemente rilasciati in favore dei cittadini stranieri (OMISSIS) (OMISSIS) Abdelraouf Abdelfattah, (OMISSIS) (OMISSIS) Ali Abdelfattah, (OMISSIS) (OMISSIS) Moustafa Mohamed e (OMISSIS) Mchich.
2. Il ricorso per cassazione, a firma del difensore dell’imputato, consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
– Il primo motivo eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata per l’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione in grado di appello.
Deduce che la suddetta notifica era stata eseguita presso il difensore di fiducia dell’imputato, sebbene questi avesse dichiarato, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., di non accettare le notifiche destinate al suo assistito, e benché (OMISSIS) non avesse giammai eletto domicilio presso di lui.
– Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 476, 477 e 482 cod. pen. in relazione al diniego di derubricazione del reato contestato in quello di falso materiale in autorizzazione amministrativa commesso dal privato, meno gravemente punito.
3. Con requisitoria in data 6 luglio 2022, rassegnata ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Fulvio Baldi, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 7 agosto 2022, il difensore del ricorrente ha eccepito:
– in primo luogo, l’omessa comunicazione della requisitoria in forma scritta del Procuratore Generale, evidenziando come, di conseguenza, in riferimento alle relative conclusioni non avesse potuto replicare;
– in secondo luogo, l’estinzione del reato contestato a far data dal marzo 2022, posto che la contraffazione dei nulla-osta per il lavoro subordinato era stata consumata prima del 27 settembre 2014, come desumibile dalla data di trasmissione via fax di tre dei predetti documenti agli interessati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.
1. Va rilevato che la requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte è stata comunicata al difensore del ricorrente in data 10 agosto 2020, il quale non ha, in effetti, fatto pervenire repliche alle conclusioni ivi rassegnate perché adesive alla doglianza formulata con il primo motivo di ricorso, indicata come assorbente rispetto a quella di cui al secondo motivo.
Deve, quindi, farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, l’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal Procuratore Generale alla Cancelleria della Corte, sicché, l’eventuale ritardo nella comunicazione, può determinare il rinvio dell’udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato o delle altri parti del procedimento (Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Rv. 280388).
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Dal consentito esame degli atti emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato a (OMISSIS) Salvatore (tramite PEC in data 20 gennaio 2022) presso il difensore di fiducia, Avvocato Francesco (OMISSIS), per essere l’imputato «elettivamente domiciliato presso il difensore».
Della suddetta elezione di domicilio, tuttavia, non vi è riscontro: non solo non ve ne è traccia nell’atto di nomina a difensore di fiducia dell’Avvocato Francesco (OMISSIS) del 13 gennaio 2016, ma le notifiche di atti processuali destinate a (OMISSIS) Salvatore, successive a tale data, sono state effettuate presso la Casa Circondariale di Sollicciano (3 agosto 2017) e presso il luogo di sua detenzione domiciliare, ossia in (OMISSIS) e (OMISSIS) (24 aprile 2018).
2.2. Tale rilievo non è, però, idoneo ad inficiare il giudizio di appello e la validità della sentenza che l’ha concluso.
A partire dalla lezione interpretativa impartita dalle Sezioni Unite Palumbo (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep. 07/01/2005, Rv. 229539), secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen., questa Corte ha affermato che la notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un’elezione di domicilio da parte dell’imputato, determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l’atto è stato notificato, con la conseguente applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, con la decadenza dalla possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8826 del 10/02/2005, Rv. 231588).
Sulla scia di tali pronunce la successiva giurisprudenza ha precisato, con uniformità di vedute, che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in quanto effettuata presso II difensore di fiducia, pur in assenza di rituale elezione di domicilio, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato dalla mancata conoscenza dell’atto stesso e dal non avvenuto esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Rv. 255629; conf. Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016 – dep. 13/01/2017, Rv. 268785) ovvero, più in particolare, ove il ricorrente non alleghi elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l’esistenza del rapporto fiduciario, l’imputato sia rimasto all’oscuro della “vocatio in ius” (Sez. 6, n. 30897 del 06/11/2014 – dep. 16/07/2015, Rv. 265600).
2.3. Poiché nel caso di specie la rilevata nullità a regime intermedio non è stata tempestivamente eccepita – ossia prima della deliberazione della sentenza di appello, secondo quanto disposto dall’art. 180 cod. proc. pen. -, né è stato dedotto alcunché in ordine all’imprescindibile profilo della mancata conoscenza della “vocatio in ius‘ da parte dell’imputato nonostante l’esistenza del rapporto fiduciario e, più in generale, in ordine al concreto pregiudizio da lui patito per effetto della esecuzione della notificazione della citazione in appello in forme diverse da quelle prescritte, il motivo al riguardo articolato è inammissibile.
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1. L’art. 24 d.lgs. n. 286/1998 (‘Lavoro stagionale’) stabilisce che:
«1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza.
Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis».
Il richiamato art. 22 (‘Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), dopo avere previsto che:
«In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato», dispone:
I.) che il datore di lavoro deve presentare:
«a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro»;
II.) che: «Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla-osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica»;
che: «Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla-osta per la firma del contratto di soggiorno».
A seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno (di cui all’art. 5-bis d.lgs. n. 286/1998) viene rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998).
3.2. Così delineato il quadro normativo di riferimento del nulla-osta per lavoro subordinato stagionale, emerge come lo stesso non possegga i requisiti dell’atto pubblico rilevante ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen..
Secondo l’ermeneusi di questa Corte, l’atto pubblico è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica e, in via congiuntiva o anche alternativa, dalla documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale o di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (Sez. 5, n. 46310 del 04/11/2008 – dep. 16/12/2008, Rv. 242590; Sez. 5, n. 16496 del 20/04/2006, Rv. 234462; Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989 – dep. 17/07/1990, Rv. 184921; Sez. 5, n. 8753 del 09/02/1988, Rv. 179045).
Invece, l’autorizzazione amministrativa – che secondo la dottrina è l’atto amministrativo discrezionale con cui un’autorità rimuove i limiti che, per motivi di pubblico interesse, sono posti in via generale ed astratta dalla legge all’esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva – rileva, ai fini penalistici, come atto che si risolve in un’attestazione di verità o di scienza fatta dal pubblico ufficiale (o dal pubblico impiegato) destinata a rimuovere, nei confronti di singoli soggetti, permanentemente o temporaneamente, i limiti posti dalla legge a determinate attività (Sez. 1, n. 1270 del 14/10/1969 – dep. 16/02/1970, Rv. 113962).
3.3. Nel caso di specie, il nulla-osta al lavoro subordinato stagionale consiste nell’autorizzazione rilasciata al datore di lavoro ad occupare alle proprie dipendenze lavoratori extra-comunitari, ricorrendone i presupposti specificamente enumerati dalla legge – riguardanti le modalità di sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e le condizioni del rapporto di lavoro -, onde contemperare la libertà dell’imprenditore di scegliere i lavoratori da impiegare nella propria azienda e gli interessi, di ordine pubblico, attinenti alla salvaguardia delle esigenze primarie del lavoratore straniero e alla tutela della sicurezza pubblica.
Conforta, del resto, tale esegesi il rilievo che l’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 si esprime, testualmente, nel senso che: «Il nulla-osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi» e il richiamo al principio di diritto, enunciato da questa Corte in una materia affine a quella che occupa, secondo cui il nulla-osta per l’avviamento al lavoro ha natura di autorizzazione amministrativa, e pertanto risponde del delitto di cui all’art. 480 cod. pen., e non di quello previsto dall’art. 479 stesso codice, il funzionario dell’ufficio di collocamento che attribuisca, in detto atto, una falsa qualifica lavorativa all’aspirante lavoratore (Sez. 2, n. 5482 del 08/11/1990 – dep. 18/05/1991, Rv. 187158).
3.4. Alla stregua di quanto fin qui esposto, il fatto ascritto all’imputato deve essere qualificato ai sensi dell’art. 477 e 482 cod. pen., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
4. La fondatezza del motivo che precede impone alla Corte il rilievo officioso della avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Riconosciuto – anche sulla base delle specifiche allegazioni del ricorrente – che vi è evidenza documentale che la contraffazione dei quattro nulla-osta di cui alla contestazione è stata posta in essere in data prossima al 27 settembre 2014, va rilevato che il termine massimo di prescrizione del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (pari ad anni sette e mesi sei) è spirato il 27 marzo 2022.
5. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato é estinto per prescrizione.
Così deciso, in Roma l’11 agosto 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2022.