Crolla il tetto del refettorio di una scuola: condanna per chi ha eseguito i lavori (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 24 marzo 2022, n. 10351).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Rel. Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS) MAURO nato a CIRIE’ il 26/04/19xx;

(OMISSIS) DENIS nato a IVREA il 31/03/19xx;

avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa EUGENIA SERRAO;

udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa KATE TASSONE, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito il difensore Avv. Gian Mario (OMISSIS) del foro di TORINO in difesa di (OMISSIS) MAURO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Torino il 3 aprile 2018 nei confronti di (OMISSIS) Mauro e (OMISSIS) Denis, imputati del reato di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., (OMISSIS) quale direttore dei lavori e (OMISSIS) quale preposto, per aver cagionato per colpa, durante la costruzione del refettorio della scuola elementare F.lli Pagliero, in concorso fra loro e con (OMISSIS) Juan Carlos e (OMISSIS) Giacomo, giudicati separatamente, il crollo di una parte della copertura della scuola.

A (OMISSIS) Mauro si era contestato di non aver predisposto e utilizzato un idoneo sistema di fissaggio della copertura del tetto alla struttura portante, in quanto l’apparato era insufficiente per le ridotte dimensioni del sistema, realizzato utilizzando viti e chiodi troppo corti.

A (OMISSIS) Denis si era imputato di non aver controllato e conseguentemente preteso l’utilizzo di un idoneo sistema di fissaggio della copertura dei tetto alla struttura portante.

In conseguenza di queste omissioni, a causa di una folata di vento, di intensità inferiore a quella considerata come riferimento di calcolo della normativa vigente sui carichi, era avvenuto lo scoperchiamento del tetto in ore scolastiche, con conseguente necessario allontanamento degli alunni dalla scuola.

In San Maurizio Canavese il 9 novembre 2007.

2. Il fatto è stato così ricostruito:

– il 9 novembre 2007, durante l’intervallo delle lezioni, la copertura dell’edificio della scuola elementare F.lli Pagliero di San Maurizio Canavese, in particolare il tetto del refettorio, era in parte crollata in seguito a una folata di vento;

– le lamiere coibentate che coprivano il tetto erano cadute nel cortile interno e sulla betoniera presente nel cantiere;

– le lastre rovinate al suolo erano lastre grecate coibentate della misura di 8 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza.

Non vi era contestazione tra le parti in merito alle cause del crollo: si trattava della conseguenza di un forte vento unito alla inadeguatezza del sistema di ancoraggio delle lastre all’orditura del tetto.

L’orditura principale era, infatti, costituita da capriate in legno lamellare e l’orditura secondaria da arcarecci, sempre in legno lamellare; sopra gli arcarecci vi era un perlinato con guaina impermeabile e sopra lo stesso dei listelli di 30 millimetri di spessore fissati con chiodi; sopra tali listelli erano posizionati i pannelli di lamiera grecata coibentata, ma le viti di collegamento tra le lamiere e i listelli penetravano per soli 5 millimetri nel perlinato, non raggiungendo gli arcarecci sottostanti.

3. Con riguardo all’intensità del vento, le stazioni meteorologiche avevano registrato quel giorno la massima raffica di vento verso le 10:30 del mattino, a una velocità di 80-85 km/h, in corrispondenza dell’evento in esame, e gli esperti, in particolare il consulente tecnico del pubblico ministero, previsore meteorologo presso la Società Meteorologica Alpina, aveva riferito che l’intensità rilevata, sia secondo la scala di Beaufort, sia secondo la scala di Torres, non fosse di portata eccezionale né potesse considerarsi imprevedibile, tenuto conto dei dati di rilevazione storici dal 1968 in poi relativi alla zona di San Maurizio Canavese.

In tale zona, secondo il consulente, si sarebbe potuto considerare di portata straordinaria un vento superiore a 100 km/h; inoltre, nei pressi dell’istituto scolastico, non vi erano ostacoli tali da aver potuto determinare il cosiddetto effetto Venturi, che consiste nel rafforzamento del vento in ragione del passaggio della massa d’aria in una strettoia.

4. Mauro (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per erronea applicazione degli artt. 434 e 449 cod. pen. in quanto i giudici di merito avrebbero omesso di valutare ex ante i segnali di pericolo percepiti nella situazione di fatto e avrebbero omesso di valutare la portata eccezionale del fenomeno atmosferico, finendo per non considerare l’assenza di pericolosità in concreto richiesta dalla fattispecie tipica del reato contestato.

4.1. Con un secondo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell’art. 40, comma 2, cod. pen. e della norma cautelare che si assume violata ritenendo che la sua posizione di rappresentante legale dell’associazione temporanea di imprese lo rendeva responsabile di compiti di alta sorveglianza del cantiere, di coordinamento dell’ufficio di direzione lavori e di presidenza delle attività di coordinamento tra le varie fasi di lavorazione, non rientrando tra i suoi compiti il controllo dell’esecuzione operativa delle singole lavorazioni in quanto egli svolgeva un compito di gestione di un ufficio di direzione lavori complesso.

Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero erroneamente richiamato l’art. 29 TUED, trovando nel caso in esame applicazione l’art. 101 del codice degli appalti di cui al d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il direttore dei lavori, nella situazione in esame, non ha il compito di occuparsi dell’acquisto dei materiali, attività strettamente riservata alla ditta appaltatrice, né di controllare il rispetto delle istruzioni di montaggio dei materiali da parte del montatore, essendo suo compito acquisire la certificazione di corretta posa in opera.

4.2. Con un terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione con riferimento alla natura eccezionale del fenomeno atmosferico, tale da interrompere il nesso di causa con la contestata omissione, considerato che non si sarebbe potuta escludere un’azione locale del vento di intensità maggiore rispetto a quelle registrate presso le stazioni di rilevamento, con conseguente imprevedibilità del fenomeno.

5. Denis (OMISSIS) propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 192, 535 e 133 in relazione agli artt. 434 e 449 cod. pen., difettando nell’imputato un effettivo potere di controllo, peraltro mai individuato dal giudice di merito.

5.1. Con un secondo motivo ha dedotto violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 434 e 449 in combinato disposto con l’art. 676 cod. pen. in quanto la natura eccezionale del fenomeno atmosferico, sollevando una porzione di tetto, non ha determinato il disastro richiesto per la configurabilità del reato contestato.

5.2. Con un terzo motivo ha dedotto violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 434 e 449 in combinato disposto con l’art. 40 cod. pen., difettando in capo al ricorrente il potere giuridico e fattuale, peraltro in assenza di fonte legale e contrattuale, di impedire l’evento.

Il tribunale si è limitato a sostenere che il ricorrente fosse direttore di cantiere senza riscontrare quali effettivi poteri di controllo avesse e la stessa corte di appello ha omesso di individuare in concreto la portata effettiva del suo potere di controllo.

5.3. Con un quarto motivo ha dedotto vizio di motivazione con riferimento ai presupposti per l’attribuzione al ricorrente di una posizione di garanzia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. La responsabilità di Mauro (OMISSIS) è stata affermata in ragione della sua posizione di garanzia di direttore generale dei lavori, firmatario di tutti i progetti e di tutte le relazioni, nonché direttore dei lavori in relazione alla parte architettonica.

In virtù di tale posizione, secondo il giudice di primo grado, in tale veste l’imputato avrebbe dovuto predisporre o far predisporre dai colleghi un efficace sistema di ancoraggio del tetto, unica parte da lui ideata, e vigilare accuratamente sull’esecuzione dei lavori.

Evidenziando che il progetto esecutivo si occupava delle connessioni strutturali delle travi ma non della chiodatura, il giudice ha ritenuto che non si trattasse di un mero dettaglio e che il progetto esecutivo se ne sarebbe dovuto occupare, considerato che la sicurezza della copertura dipende in buona misura dalla lunghezza dei chiodi. In entrambe le sentenze si è fatto riferimento alla natura macroscopica dell’errore, violativo di leges artis delle costruzioni, determinato dall’utilizzo di chiodi palesemente troppo corti, e, ancorché non vi fossero norme nazionali in merito all’ancoraggio delle strutture, i giudici hanno ritenuto che ciò non escludesse la responsabilità dell’imputato.

2.1. Nei confronti di Denis (OMISSIS), in replica alle deduzioni difensive tendenti a contestare la sua posizione di garanzia, la Corte di appello ha richiamato i doveri del preposto indicati dall’art. 2, comma 1 lett. e) d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 per ascrivere a tale imputato l’obbligo di controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, specificando che non fosse rilevante l’asserita assenza di risorse operative in quanto mai formalizzata.

2.2. Per entrambi gli imputati la Corte di appello ha ribadito che la riconoscibilità dell’errore esecutivo dimostrava la valutazione assolutamente superficiale del problema e l’esigibilità di una più attenta sorveglianza da parte dei tecnici preposti al controllo, aggiungendo che il fornitore del materiale utilizzato per il tetto aveva riferito che gli acquisti erano fatti seguendo le indicazioni del direttore dei lavori e che anche il tipo di viti fornito era stato indicato da quest’ultimo.

2.3. Risultano manifestamente infondate, alla luce dell’impostazione e del contenuto della motivazione appena esposti, le censure inerenti all’omessa individuazione della fonte della posizione di garanzia dei due imputati e del potere impeditivo loro attribuibile, salve le ulteriori precisazioni che si esporranno in seguito.

3. Tanto premesso, occorre in primo luogo rimarcare, con riguardo al tema della qualificazione del fatto quale reato di disastro colposo, che la sentenza impugnata ha svolto un’ampia valutazione sia in merito al profilo della situazione concreta in cui si è verificato il crollo, sottolineando la presenza di alunni nell’edificio scolastico e di operai nel cantiere ancora aperto, sia in merito alla diffusività del fatto, peraltro integrando sul punto l’altrettanto chiara e specifica motivazione fornita dal giudice di primo grado nel descrivere la concreta eventualità che gli alunni si sarebbero potuti trovare in quel momento nel cortile della scuola per la ricreazione, per come riferito dagli stessi insegnanti.

3.1. La Corte di legittimità ha di recente avuto modo di affermare che integra il delitto di crollo colposo di costruzione, totale o parziale, non qualsiasi distacco con caduta al suolo di singoli elementi costruttivi di un edificio, bensì il crollo che assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento che, valutato ex ante, si manifesti di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante, mentre non è necessaria una tale capacità diffusiva né si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone ai fini della configurabilità della contravvenzione di rovina di edifici (Sez. 4, n. 9749 del 11/12/2020, dep. 2021, Lingria, Rv. 280697).

3.2. Come è noto, il principio di offensività, pur costituendo espressione di valori costituzionalmente garantiti, laddove consente di sacrificare la libertà personale solo in caso di lesione di beni di analogo valore, subisce alcuni adattamenti, funzionali a prevenire l’offesa di determinati beni giuridici; in alcune fattispecie tipiche, l’offesa è così positivizzata nella forma della semplice messa in pericolo di beni primari, correlata o meno a un evento di danno in base alla scelta del legislatore (Sez. 4, n. 18977 del 09/03/2009, Innino, Rv. 244043).

In particolare, il delitto previsto dal combinato disposto degli artt. 434 e 449 cod. pen. si qualifica come reato colposo di danno o di pericolo concreto in quanto il giudice è tenuto ad accertare che dall’incendio o da altri disastri sia effettivamente derivata la messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice, segnatamente l’incolumità pubblica.

La valutazione del pericolo va riferita al momento intercorrente tra la condotta e la realizzazione dell’evento (inteso come evento materiale, da tenere distinto in queste fattispecie dall’evento giuridico della messa in pericolo della pubblica incolumità), al fine di prendere in considerazione tutte le circostanze che incidono sul verificarsi del pericolo, sempre e comunque escludendosi che il giudizio possa operare ex post.

Ancorare la valutazione circa la messa in pericolo del bene dell’incolumità pubblica a ciò che si è verificato successivamente al disastro frustrerebbe, infatti, la funzione di tutela anticipata propria di tale reato, in quanto porterebbe ad escludere la sussistenza del pericolo laddove non vi sia stata alcuna lesione del bene tutelato.

3.3. La difesa, ancorando il giudizio circa la sussistenza del concreto pericolo alla percezione che gli insegnanti ne avevano avuto, così da decidere di non condurre i bambini nel cortile per la ricreazione, tende ad introdurre una diversa descrizione del fatto, in contrasto con quanto accertato a pag. 9 della sentenza, e sostiene l’assenza nel caso in esame di un concreto pericolo per l’incolumità pubblica.

Oltre a proporre una rilettura della prova, la difesa trascura anche di considerare che la valutazione ex ante da effettuare nel caso in esame è a base totale, dunque comprende tutte le circostanze del fatto, ivi compresa la circostanza che non fosse percepibile il rischio del distacco della copertura del tetto né le modalità o la dimensione del crollo.

3.4. Va, dunque, ritenuta corretta la valutazione effettuata dal giudice di merito, che ha ancorato il giudizio circa la sussistenza di un concreto pericolo per la pubblica incolumità alla potenzialità diffusiva del crollo delle lastre coibentate, della misura di 8 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza, all’inidoneità del loro ancoraggio all’orditura del tetto e alla possibilità di diffondersi nello spazio circostante, nonché alla messa in pericolo della incolumità degli alunni che, secondo quanto accertato con prova testimoniale, erano presenti in cortile fino a poco prima della rovina, nonché degli operai presenti sul posto.

4. Altrettanto infondate, al limite dell’inammissibilità per aspecificità, risultano le deduzioni dei ricorrenti in merito all’eccezionalità dell’evento, a fronte di una dettagliata e scientifica valutazione fornita dall’esperto della pubblica accusa sulla base di dati tecnici registrati dalle stazioni di rilevamento anemometrico e sulla base di dati di rilevazione storici concernenti l’area interessata.

Resta, dunque, nell’ambito della mera deduzione in fatto quanto prospettato dalle difese circa la natura eccezionale e imprevedibile del fenomeno atmosferico che ha causato il crollo.

5. Particolare attenzione merita, quindi, la censura inerente alla posizione di garanzia riconosciuta al ricorrente (OMISSIS) e al ricorrente (OMISSIS) in ragione delle rispettive attribuzioni di direttore dei lavori e preposto.

Attenzione dovuta anche al fatto che i lavori edili in questione erano stati commissionati dal Comune in base a un contratto di appalto concluso con un’associazione temporanea di professionisti.

5.1. Tale figura ricorre allorché, secondo un fenomeno diffuso nella pratica, il committente stipuli il contratto di appalto con un gruppo di imprenditori o professionisti la cui prestazione è necessaria in ragione della diversa natura dei lavori o delle diverse parti dell’opera.

Più operatori economici associano mezzi tecnici e specifiche capacità professionali per l’esecuzione di uno stesso contratto.

E’, tuttavia, comunemente escluso che l’associazione temporanea di imprese o di professionisti sia un fenomeno societario; atteggiandosi piuttosto quale contratto associativo, non ammette l’applicazione della disciplina propria delle obbligazioni sociali.

Si tratta piuttosto di una categoria definita come società occasionale, funzionale ad un unico affare comune.

La posizione del legale rappresentante dell’associazione temporanea di imprese o di professionisti è, dunque, ben distinta dal legale rappresentante delle singole imprese o dalle persone dei singoli professionisti, cosicché ognuno dei soggetti coinvolti nell’associazione è tenuto a rispondere dell’esecuzione dell’opera di sua spettanza.

Se ciò è vero, e se è vero che ne derivi la necessità di distinguere l’area di rischio riferibile a ciascuno dei soggetti associati al fine di non sovrapporre responsabilità di coloro che non rivestono una specifica posizione di garanzia congruente alla singola lavorazione, occorre però anche chiarire che nel caso concreto tale puntualizzazione non appare rilevante.

5.2. Mauro (OMISSIS) è stato indicato come capogruppo dell’associazione temporanea, come direttore generale dei lavori ma anche come firmatario di tutti i progetti e delle rispettive relazioni, svolgendo l’incarico di progettista e di ideatore della struttura del tetto, il cui progetto esecutivo non prevedeva alcun riferimento al sistema di ancoraggio delle coperture all’orditura primaria e secondaria.

Il direttore dei lavori rappresentante di un’associazione temporanea di imprese e professionisti gestisce un’area di rischio che, con specifico riguardo al profilo organizzativo-gestionale, sicuramente inerisce all’alta vigilanza, non essendo esigibile da tale figura professionale l’adempimento di un obbligo di continua e costante vigilanza sull’attività esecutiva dell’opera demandata a ciascuna impresa o al singolo professionista componenti l’associazione.

Tale prospettiva altera, tuttavia, l’impostazione motivazionale delle sentenze di merito, che hanno individuato puntualmente la situazione di rischio tanto nella posa in opera quanto nella progettazione del sistema di ancoraggio del tetto.

5.3. Se, dunque, da un lato, non è possibile escludere la posizione di garanzia del preposto, nel caso in esame correttamente individuato in (OMISSIS) Denis, in quanto a tale figura professionale sono legati precipui compiti di vigilanza sulla concreta esecuzione dell’opera da parte delle maestranze, è anche corretto aver attribuito al coimputato (OMISSIS) Mauro, in qualità di professionista associato specificamente deputato alla progettazione del sistema di copertura dell’edificio, la posizione di garanzia correlata all’ideazione del sistema di copertura dell’edificio e del suo ancoraggio.

Si tratta, propriamente, di cooperazione colposa di condotte indipendenti che, ciascuna in relazione all’area di rischio riferibile alle diverse figure professionali, hanno concorso all’ideazione e alla realizzazione di un sistema di ancoraggio del tetto inidoneo a prevenire il rischio di estrazione al vento.

Rischio tanto più prevedibile in relazione agli accertati livelli di ventosità della zona in cui la costruzione doveva essere eseguita.

6. Conclusivamente, tutti i motivi di ricorso sono infondati; al rigetto dei ricorsi segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria, addì 24 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.