Dolori per la compagna incinta, lui vuole raggiungerla nonostante la patente sospesa: lecita la revoca (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 17 ottobre 2022, n. 30426).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19275/2021 R.G. proposto da:

(OMISSIS) REMO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) di (OMISSIS) (PZ) via (OMISSIS) n. 25 presso lo studio dell’avvocato MICHELE (OMISSIS) (C(OMISSIS)3N) che lo rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

UTG PREFETTURA DI POTENZA;

-intimata-

avverso la sentenza n. 433/2021 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 23/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

RILEVATO CHE:

1. Remo (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Potenza di conferma della sentenza del Giudice di Pace di Marsiconuovo di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa (revoca della patente di guida per aver circolato nonostante la sospensione della stessa per positività all’alcoltest).

2. La Prefettura di Potenza è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 54 c.p., sotto il profilo dell’esimente putativa, e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 , c.p.c..

Il ricorrente deduce di essersi messo alla guida del suo veicolo, il giorno 05.02.2011, in quanto contattato dalla madre della sua compagna, in stato di gravidanza e colta da improvvisi dolori al basso ventre, allo scopo di raggiungere la suddetta ed accompagnarla al più vicino Pronto Soccorso.

Il (OMISSIS) si duole quindi della erroneità della sentenza per non aver riconosciuto lo stato di necessità, almeno putativo, atteso che il ricorrente si era rappresentato una situazione di pericolo grave alla salute della donna e del nascituro, in ragione di precedenti minacce di aborto che avevano interessato la compagna, documentate in atti.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a sollecitare sotto le sembianze della violazione di legge una complessiva rivalutazione del fatto, comunque non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Tribunale di Potenza, infatti, ha rigettato l’opposizione, confermando la pronuncia di primo grado, sul presupposto che “le allegazioni poste a sostegno della sussistenza della situazione integrante lo stato di necessità sono rimaste sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, non avendo l’odierno appellante depositato alcuna documentazione idonea a rappresentare che il giorno in cui è stata commessa l’infrazione (5.02.2011) fosse effettivamente in atto la situazione di pericolo prospettata.

La documentazione medica attestante le pregresse minacce di aborto, certificate in data 25.07.2010 e 10.08.2010, e, dunque, nei mesi antecedenti alla commissione dell’infrazione, non rappresenta, infatti, idonea prova della circostanza che una nuova e concreta minaccia di aborto fosse sussistente anche nel periodo successivo alla predetta documentazione, non sussistendo elementi univoci in grado di deporre in tal senso” (così a pag. 5 di sentenza).

Il ricorrente non raggiunge con alcuna specifica censura tali argomentazioni della sentenza, ma si limita a sostenere che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere sussistente l’invocata esimente dello stato necessità sotto il profilo putativo e quindi sollecita una rinnovazione del giudizio di merito.

3. Il Collegio, dunque, condivide la proposta del Relatore.

4. Il ricorrente non ha depositato memoria.

5. Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre al ricorrente.

6. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Suprema Corte di cassazione, in data 22 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.