Etilometro: è previsto che gli errori massimi tollerati siano arrotondati al valore intero dei grado di verifica più vicino (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 15 aprile 2021, n. 14199).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente –

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. BRUNO Mariarosaria – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Siro nato a MONTREAL (CANADA) il 22/01/19xx;

avverso la sentenza del 21/02/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Mariarosaria BRUNO.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 21.2.2019, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vicenza con cui (OMISSIS) Siro è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, con le aggravanti dell’orario notturno e dell’avere provocato un incidente stradale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando due motivi di ricorso, di seguito sinteticamente illustrati.

I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità.

La difesa deduce che, in caso di accertamento del tasso alcolemico a mezzo dì apparecchiatura quali Dragher test o Lion Intoxilyzer ed in ogni caso in cui non si sia proceduto con prelievo ematico alla rilevazione del tasso alcolemico, il legislatore ha inteso regolamentare la procedura attraverso il D.M. n. 196 del 22/05/1990.

Il suddetto decreto contiene, nel suo unico allegato, una serie di disposizioni volte a realizzare le condizioni di una corretta misurazione.

Al paragrafo 4.1 sono indicati i valori degli errori massimi collegati ad ogni risultato che, nell’ipotesi di tasso alcolemico superiore a 1 mg/I ma inferiore a 2 mg/I, è pari all’8%. Pertanto, al risultato ottenuto dopo la misurazione doveva essere decurtata tale percentuale.

Nel caso che occupa, posto che l’apparecchiatura aveva rilevato un tasso alcolemico pari a 1,42 mg/I, andava sottratto un valore pari a 1,31 mg/I.

Ne deriva che la contestazione elevata a carico di (OMISSIS) Siro sarebbe del tutto erronea, non essendo riconducibile la condotta accertata alla previsione di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada;

II) Carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La Corte d’appello nulla avrebbe argomentato in relazione alle doglianze riguardanti la questione di cui al primo motivo di ricorso.

La motivazione sarebbe parimenti carente in relazione alla richiesta di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

3. Il P.G., nel formulare conclusioni scritte (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

La difesa dell’imputato ha depositato memoria in cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi ivi contenuti.

4. Le ragioni di doglianza sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

5. Quanto al primo motivo di ricorso, l’Allegato unico al D.M. 196 del 1990, avente ad oggetto gli “Strumenti di misura della concentrazione di alcool nell’aria respirata etilometri”, prevede all’art. 4.1 “Gli errori massimi tollerati su ogni risultato, in più o meno”.

Tali errori sono pari – per quanto qui interessa – all’8% in valore relativo per concentrazione superiore a 1 mg/I e fino a 2 mg/I incluso.

Al successivo paragrafo 4.2 è previsto che gli errori massimi tollerati siano arrotondati al valore intero dei grado di verifica più vicino.

La interpretazione offerta dalla difesa nel ricorso non è corretta, poiché i margini di errore sono già considerati nella taratura dell’apparecchio, con la conseguenza che il risultato dei test tiene già conto di essi (cfr. Sez. 4, n. 7102 del 2/2/21, n.m.; Sez. 4 n. 4632 dei 4/12/19 n.m.).

6. Il secondo motivo di ricorso, riguardante l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., attiene ad una richiesta non proposta con l’atto di appello e nemmeno avanzata in sede di conclusioni in udienza.

Secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che sì tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l’impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, deo. 2013, Bonaffini, Rv.25663101).

Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l’art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Graziali Gauthíer, Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401).

7. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

In Roma, così deciso il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.