REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) MANUELA, elettivamente domiciliata in Roma, Via (OMISSIS) n. 362, presso lo studio dell’avvocato Fabio (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) 95 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, curatore fallimentare dott. Angelo (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Viale (OMISSIS) n. 88, rappresentato e difeso dall’Avvocato Daniele (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Roma, depositata il 3.11.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 marzo 2022 dal Consigliere Relatore Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
– che viene proposto da (OMISSIS) MANUELA ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 3.11.2020, con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla (OMISSIS) nei confronti del Fallimento (OMISSIS) 95 s.r.l. contro la sentenza n. 9058/2018 emessa dal Tribunale di Roma-sezione specializzata delle imprese, che – in accoglimento dell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. promossa dal fallimento – l’aveva condannata, quale amministratore della società poi fallita, in solido con il padre Alberto (OMISSIS), quale amministratore di fatto, al risarcimento dei danni pari ad euro 122.921,73;
La Corte d’Appello – dopo aver ricordato che nel giudizio di primo grado la (OMISSIS) era rimasta contumace – ha, in primis, rilevato che le doglianze sollevate dall’appellante erano inammissibili ex art. 345 cod. proc. civ., osservando che:
i) la questione della incapacità assoluta di intendere e di volere della (OMISSIS), nella gestione e amministrazione della s.r.l. (OMISSIS) 95 (per come accertata in sede penale con la sentenza del Gup del Tribunale di Roma) era stata dedotta per la prima volta in grado di appello, con conseguente inammissibilità della relativa censura, anche in ragione della natura di eccezione in senso stretto della dedotta incapacità naturale;
ii) anche l’eccezione sollevata dall’appellante in ordine all’impossibilità di costituirsi in primo grado, a causa dello stato di infermità mentale, e l’ulteriore censura relativa alla mancata notificazione all’appellante dell’atto di citazione in primo grado non risultavano presentate con l’atto di appello ma solo successivamente, con il conseguente maturarsi del giudicato interno sulle relative questioni;
– che il Fallimento (OMISSIS) 95 s.r.l. ha depositato controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
– che il fallimento controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO
1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., sul rilievo che erronea sarebbe stata la decisione del giudice di appello in ordine alla declaratoria di inammissibilità del gravame per novità delle questioni prospettate, anche in ragione della circostanza che, in primo grado, la ricorrente era rimasta contumace a causa della mancata notifica dell’atto introduttivo del giudizio;
– che, ante omnia, va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’odierno ricorso per cassazione, in quanto quest’ultimo è stato notificato alla controparte in data 1.6.2021, e dunque ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327, 1 comma, cod. proc. civ. (la sentenza impugnata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data 3.11.2020);
2. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 7.700 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 1° marzo 2022.
Depositato in Cancelleria, Roma 31 marzo 2022.