Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore o PM e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 17 gennaio 2024, n. 1770).
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE – Presidente CLOTILDE PARISE – Consigliere LAURA TRICOMI – Rel. Consigliere GIULIA IOFRIDA – Consigliere GUIDO MERCOLINO – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA suI ricorso iscritto al n. 4425/2021 R.G. proposto da: (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) Continua …