REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
Dott. GIOVANNA VERGA – Presidente –
Dott. MARCO MARIA ALMA – Relatore –
Dott. LUCIA AIELLI – Consigliere –
Dott. ANTONIO SARACO – Consigliere –
Dott. ALESSANDRO LEOPIZZI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis), nato a (omissis) (omissis) (omissis) il giorno xx/x/19xx; rappresentato ed assistito dall’avv. (omissis) (omissis) – di fiducia;
avverso la sentenza in data 17/6/2024 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giulio Romano, ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. (omissis) (omissis);
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17 giugno 2024 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza in data 13 ottobre 2022 del Tribunale di Latina che aveva affermato la responsabilità penale di (omissis) (omissis) in relazione al contestato reato di riciclaggio (art. 648-bis cod.pen.) condannandolo, previo riconoscimento anche dell’aggravante della recidiva reiterata, a pena ritenuta di giustizia.
In particolare, si contesta all’imputato di avere compiuto su di una pala meccanica Caterpillar provento di furto, operazioni (sostituzione della targhetta identificativa e del numero di telaio originale) tali da ostacolarne l’accertamento della provenienza delittuosa.
Il reato è contestato come consumato il 14 marzo 2017.
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione della legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 601, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.
Rileva parte ricorrente che nell’atto di citazione a giudizio notificato all’appellante non era indicata la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa introdotti con l’art. 34, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 150/22 nell’art. 601 cod.proc.pen. (che rimandava all’art. 429, comma 1, lett. d-bis, cod. proc. pen.), situazione che comporterebbe, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, una violazione dell’art. 178, lett. c), cod.proc.pen. Aggiunge parte ricorrente che avendo eccepito tempestivamente tale nullità, come emerge dal verbale di udienza del 16 giugno 2024, la violazione di legge non risulterebbe sanata.
2.2. Violazione della legge in relazione all’art. 648-bis cod.pen. Deduce la difesa del ricorrente che dal contenuto della querela resa dalla persona offesa non emerge che la pala meccanica di cui è processo sia stata oggetto di furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen. risultando dagli atti che la stessa era stata “depositata in cantiere”.
2.3. Con memoria datata 3 febbraio 2025 il difensore dell’imputato ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare che la Corte di appello, dopo avere dato atto della tempestiva eccezione di nullità relativa all’atto di citazione per il giudizio di appello formulata dalla difesa dell’imputato l’ha rigettata rilevando che la “novella” invocata dall’appellante – introdotta dal d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 (cd “Correttivo Cartabia”), che ha modificato l’art. 601, comma 3, cod.proc.pen. prevedendo un “catalogo rafforzato” degli avvertimenti che devono essere contenuti nel decreto di citazione per il giudizio di appello, tra cui quello relativo al giudizio in assenza ed alla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa – è entrata in vigore solo in data 4 aprile 2024 mentre il decreto di citazione a giudizio dell’appellante è stato emesso il 7 febbraio 2024. Detta affermazione della Corte di appello non è corretta.
Osserva l’odierno Collegio che l’art. 601 cod.proc.pen., al comma 3, dispone, per la parte qui di interesse, che «Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettere a), d-bis), f), g) …». A sua volta l’art. 429, comma 1, lett. d-bis prevede che il decreto che dispone il giudizio contiene «d-bis) l’avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa», lettera aggiunta dall’art. 23, co. 1, lett. n) del d.lgs. n. 150 del 2022 (cd riforma “Cartabia”).
In relazione al testo del comma 3 dell’art. 601 cod.proc.pen. nella parte relativa al contenuto del decreto di citazione per il giudizio di appello le originarie parole «dall’articolo 429, comma 1, lettere a), f), g)» sono state sostituite con le seguenti «dall’articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g)» dall’art. 34, comma 1, lett. g), nn. 3, del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 i sensi dell’art. 6 del dl 31 ottobre 2022, n. 162 e succ. modifiche.
Ha quindi errato la Corte di appello nel momento in cui ha ritenuto l’infondatezza della questione dedotta dalla difesa osservando, in via del tutto generale, che la modifica del comma 3 dell’art. 601 cod. proc. pen. è entrata in vigore solo in data 4 aprile 2024, trascurando il fatto che la norma ha subito più modifiche nel corso del tempo ed in particolare che il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 contenente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, entrato in vigore il 4 aprile 2024 ha disposto all’art. 2, comma 1, lett. bb), che «1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), d-bis), f), g)» sono inserite le seguenti: «l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza» trascurando il fatto che l’ulteriore avvertimento contenuto alla lett. d-bis) del medesimo comma riguardante l’avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, era già in vigore (per effetto delle intervenute proroghe normative) al momento dell’emissione del decreto che dispone il giudizio innanzi alla Corte di appello e che, pertanto, doveva essere inserito nel predetto documento.
Tuttavia, deve osservarsi che non è applicabile nel caso in esame il principio già formulato da questa Corte di legittimità – pronunciato nel diverso caso di decreto di fissazione dell’udienza di cui all’art. 447, comma 1, cod. proc. pen. – secondo il quale il mancato avviso della facoltà della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod.proc.pen., che deve essere esercitata nei termini di cui all’art. 182, comma 2, cod.proc.pen. e, pertanto, entro l’udienza di comparazione delle parti per la definizione del giudizio (v. Sez. 4, n. 32360 del 09/05/2023, Cela, Rv. 284926 – 01; richiamato genericamente da Sez. 2, n. 38819 del 24/9/2024, non mass.).
Infatti, fermo restando il principio della tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen., è appena il caso di ricordare che l’art. 606, comma 6, cod.proc.pen. testualmente esprime che «Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l’avvertimento all’imputato che non comparando sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettera f).
Non è pertanto ricompreso tra le carenze del decreto di citazione al giudizio che ne determinano una nullità l’omesso avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa indicati, come detto, nel comma “d-bis” dell’art. 429, comma 1, cod.proc.pen. il che rende infondata la doglianza difensiva in esame.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen. trattandosi di questione non proposta con i motivi di appello.
3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così é deciso, il 19/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MARCO MARIA ALMA GIOVANNA VERGA
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2025.