REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33386-2019 proposto da:
(OMISSIS) ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA (OMISSIS) 35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COTRAL SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS), 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
MUTUA ASSICURATRICE ROMANA – LE ASSICURAZIONI DI ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 15195/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2012 Angela (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la società Cotral S.p.A. e la mutua assicuratrice “Le Assicurazioni di Roma”, chiedendone la condanna risarcimento dei danni al proprio veicolo (nell’occasione condotto da Antonio (OMISSIS)), causati da un sinistro stradale avvenuto l’8 aprile 2011, ascritto dall’attrice a responsabilità del conducente di un autobus di proprietà della società convenuta ed assicurato contro i rischi della r.c.a. da “Le Assicurazioni di Roma”.
2. Con sentenza 29 settembre 2018 n. 33091 il Giudice di pace rigettò la domanda, ritenendo che il sinistro andasse ascritto a responsabilità esclusiva dell’attrice.
La sentenza fu appellata dalla soccombente.
3. Con sentenza 18 luglio 2019 n. 15195 il Tribunale di Roma rigettò il gravame.
Il Tribunale ritenne:
– che il veicolo dall’attrice viaggiasse a una velocità inadeguata (tenuto conto, in particolare, dell’ora notturna, della scarsa illuminazione, della presenza di accessi privati);
– che il conducente guidava in stato di ebbrezza, tale da limitare la capacità di reazione;
– che il veicolo condotto da Antonio (OMISSIS) e di proprietà dell’attrice aveva urtato l’autobus quando quest’ultimo aveva ormai ultimato una manovra di svolta e si era già immesso nel flusso della circolazione.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Angela (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso la Cotral S.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2700 c.c.; degli articoli 140 e 145 del codice della strada; dell’articolo 116 c.p.c..
Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe trascurato di esaminare il rapporto redatto dai Carabinieri in occasione del sinistro, dal quale emergeva che il conducente dell’autobus, impegnando l’area d’un crocevia, aveva violato le norme del codice della strada che prescrivono ai conducenti di usare la massima attenzione nell’affrontare le intersezioni stradali.
Sostiene la ricorrente che, avendo il rapporto redatto dai carabinieri piena efficacia probatoria fino a querela di falso, ai sensi dell’articolo 2700 c.c., il non avere attribuito rilevanza a tale documento costituisce un errore di diritto censurabile in sede di legittimità.
1.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
È inammissibile perché lo stabilire se da un determinato atto possa o non possa trarsi la prova della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale è questione di puro fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Il motivo è comunque infondato per due concorrenti ragioni:
– sia perché il rapporto redatto dalla polizia giudiziaria fa piena fede fino a querela di falso solo con riferimento ai fatti caduti sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, e va da sé che questi ultimi non furono presenti all’impatto tra i due mezzi;
– sia perché in ogni caso il Tribunale non ha affatto trascurato di prendere in esame la condotta del conducente dell’autobus: l’ha fatto, ed ha concluso, sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell’istruttoria, che la sua condotta non fu imprudente, in quanto l’autobus venne attinto nella parte posteriore del veicolo condotto da Antonio (OMISSIS) quando il primo mezzo aveva già ultimato la manovra di svolta.
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2054 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c..
Deduce che il Tribunale non avrebbe potuto addossare l’intera responsabilità del sinistro al conducente del veicolo di proprietà dell’attrice, se non dopo avere accertato in fatto se anche il conducente dell’autobus avesse fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Tale accertamento – prosegue la ricorrente – non era stato compiuto dal Tribunale e tale omissione costituiva di per sé violazione del suddetto articolo 2054, comma secondo, c.c..
2.1. Il motivo è infondato.
Per quanto detto, il Tribunale ha preso in esame (pagina 10, ultimo capoverso, della sentenza impugnata) la condotta del conducente dell’autobus, e ha escluso che questi avesse tenuto una condotta colposa.
Violazione dell’articolo 2054, comma secondo, c.c., dunque, non vi fu; lo stabilire poi se Tribunale abbia correttamente o scorrettamente interpretato le prove, là dove ha escluso la responsabilità del conducente dell’autobus, è anch’essa questione di puro fatto non sindacabile in sede di legittimità.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Angela (OMISSIS) alla rifusione in favore di Cotral s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 1.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2022.