REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONI Monica – Presidente –
Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere –
Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere –
Dott. BIANCHI Michele – Rel. Consigliere –
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) FILIPPO nato a PALERMO il 27/06/1961;
avverso l’ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG, Dott. Piergiorgio Morosini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 9 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo proposto da Filippo (OMISSIS) avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila in data 21 luglio 2021 aveva respinto la richiesta di permesso premio.
L’ordinanza, dato atto che l’istante, sottoposto a regime differenziato, e detenuto dall’aprile 1994, aveva in corso l’espiazione della pena dell’ergastolo, ha rilevato che il detenuto aveva sottoscritto una dichiarazione di dissociazione, cui non aveva fatto seguito una collaborazione con gli inquirenti; aveva mantenuto i rapporti con i familiari, fra i quali vi erano anche soggetti pure coinvolti in logiche associative.
2. Il difensore di Filippo (OMISSIS) ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Con l’unico motivo vengono denunciati la violazione dell’art. 30-ter ord. pen. e il difetto di motivazione della decisione.
Il detenuto aveva reso dichiarazione incondizionata di dissociazione ed aveva accettato il confronto con il pentito (OMISSIS), che ne aveva riconosciuto l’estraneità a fatti di sangue;
– il detenuto non era stato coinvolto in una recente indagine avente ad oggetto il mandamento mafioso di Brancaccio, già di riferimento del ricorrente;
– la condotta in carcere era sempre stata regolare, tanto che era stata riconosciuta la liberazione anticipata, e di partecipazione al trattamento, come desumibile dal percorso scolastico giunto sino al conseguimento, con il massimo dei voti, la laurea magistrale.
La sottoposizione al regime differenziato non è incompatibile con l’ammissione all’esperienza premiale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
L’istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell’andamento complessivo del percorso riabilitativo e, dunque, se risulta, in relazione ai progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento dell’obiettivo rieducativo.
Il provvedimento impugnato ha dato conto della valutazione negativa compiuta, giustificandola con motivazione in questa sede non censurabile. In particolare, la considerazione dei gravissimi reati commessi è stata unita al rilievo che non ne era seguita una effettiva presa di distanza ed anzi erano stati mantenuti i contatti con familiari pure già coinvolti nel medesimo contesto di criminalità organizzata.
Dati che, letti alla luce della carente rivisitazione critica dei gravissimi reati commessi, non hanno consentito di valorizzare la pur regolare condotta carceraria e il percorso scolastico.
Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 6 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2022.