Opposizione al verbale di violazione del codice della strada e termini per il deposito dei documenti (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 2 novembre 2022, n. 32226).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34164-2019 proposto da:

(OMISSIS) GETTULIO, (OMISSIS) TIZIANA, (OMISSIS), (OMISSIS) ERMINIA, (OMISSIS) FABIO e (OMISSIS) ERNESTO, già soci della (OMISSIS) ASSICURAZIONI di (OMISSIS) ERNESTO e (OMISSIS) FABIO & C. S.A.S., rappresentati e difesi dall’Avvocato ALBERTO (OMISSIS) per procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA DI ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la SENTENZA N. 7043/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 1/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 23/9/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza del giudice di pace che, in data 2/11/2016, aveva respinto l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) Ernesto e Fabio & C. s.a.s. avverso l’ordinanza del prefetto di Roma che, in data 30/10/2015, aveva, a sua volta, rigettato il ricorso della stessa avverso il verbale che le aveva contestato la violazione dell’art. 7 del codice della strada per aver circolato, come accertato con apparecchiatura elettronica Sirio Ves 1, nella corsia riservata ai mezzi pubblici.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto la tempestività dell’ordinanza impugnata rilevando:

– innanzitutto, “l’ammissibilità delle produzioni ad onta della costituzione tardiva del Comune di Roma” innanzi al giudice di pace sul rilievo che nel procedimento innanzi al giudice di pace per opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada non è prevista alcuna preclusione alla produzione di documenti almeno fino alla prima udienza davanti al giudice;

– in secondo luogo, la ritualità della convocazione dell’interessato (“lasciato avviso 26.5.2015”), che non si è presentato.

1.3. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto la palese infondatezza delle altre eccezioni: sia quella relativa all’utilizzabilità dell’apparecchiatura “Sitio Ves” ai fini della rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, sia le altre, trattandosi di apparecchiatura del tutto idonea e regolare per lo scopo, come attestato nello stesso verbale di contravvenzione ed affermato dall’opponente nel ricorso amministrativo, la quale ha ammesso che “il dispositivo risulta omologato” e che il dispositivo era segnalato, “il che conduce a ritenere che non vi sia stata la necessaria prudenza e attenzione da parte del conducente del veicolo sanzionato“.

2.1. Gettulio (OMISSIS), Tiziana (OMISSIS), Erminia (OMISSIS), Fabio (OMISSIS) ed Ernesto (OMISSIS), già soci della (OMISSIS) Assicurazioni di (OMISSIS) Ernesto e (OMISSIS) Fabio & C. s.a.s., con ricorso notificato il 4.6/11/2019, hanno chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.

2.2. La Prefettura di Roma ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6, comma 8, e 2 del d.lgs. n. 150/2011 nonché dell’art. 416, comma 3°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, nonostante la tardiva costituzione della parte opposta, i documenti prodotti dalla stessa erano tempestivi sul rilievo che, nel procedimento innanzi al giudice di pace per opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, non è prevista alcuna preclusione alla produzione, ad opera della pubblica amministrazione, di qualsivoglia documenti, almeno fino alla prima udienza davanti al giudice, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, solo il termine previsto dall’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 cit. per il deposito degli atti relativi all’accertamento, alla contestazione e alla notificazione della violazione è rimasto ordinatorio, mentre, al contrario, è perentorio il termine previsto dall’art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 dell’art. 7 cit., agli altri documenti depositati dall’Amministrazione, i quali, pertanto, devono essere prodotti, a pena d’inammissibilità, almeno dieci giorni prima dell’udienza.

3.2. Nel caso in esame, pertanto, hanno osservato i ricorrenti, salvo il rapporto e l’ordinanza-ingiunzione, tutti i documenti che la Prefettura ha prodotto oltre quest’ultimo termine dovevano essere considerati inutilizzabili ai fini della decisione, come, in particolare, la lettera di convocazione per l’audizione personale del 21/4/2015 e due atti interni dell’Amministrazione, che riepilogavano i dati del verbale e indicavano la data dell’audizione e la mancata comparizione del ricorrente cui era stata notificata la relativa convocazione per compiuta giacenza, con la conseguenza che, escluso ogni rilevo a tale convocazione, l’ordinanza, a fronte del ricorso al prefetto del 2/2/2015, è stata pronunciata solo il 30/10/2015, e, dunque, oltre il termine complessivo di 180 giorni previsto dagli artt. 203 e 204 del codice della strada.

4.1. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

4.2. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, così come disciplinato dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, infatti, la produzione di documenti da parte dell’Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all’accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell’art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l’udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018; conf., Cass. n. 16853 del 2016, con riferimento al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinato dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 cit.).

4.3. Il tribunale, pertanto, lì dove ha ritenuto “l’ammissibilità delle produzioni ad onta della costituzione tardiva del Comune di Roma” innanzi al giudice di pace sul rilievo che nel procedimento innanzi al giudice di pace per opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada non è prevista alcuna preclusione alla produzione di documenti almeno fino alla prima udienza davanti al giudice, e (almeno implicitamente) che la lettera di convocazione per l’audizione personale dell’opponente era stata, pertanto, ritualmente prodotta in giudizio, non si è, evidentemente, attenuta al principio esposto.

4.4. Eppure, come emerge dall’atto d’opposizione e da quello d’appello, che la Corte ha direttamente visionato in ragione della natura processuale del vizio denunciato, la (società) opponente aveva espressamente dedotto che, a fronte del ricorso al prefetto in data 2/2/2015 e della pronuncia dell’ordinanza-ingiunzione solo in data 30/10/2015, il termine complessivo di 180 giorni (60 giorni per la trasmissione degli atti al prefetto + 120 giorni per la pronuncia dell’ordinanza) previsto dagli artt. 203 e 204 del codice della strada, era, in difetto di (prova della) convocazione (del 26/5/2015) per l’audizione personale richiesta (e dei conseguenti effetti interruttivi e sospensivi), irrimediabilmente decorso.

4.5. L’art. 204 del codice della strada, infatti, dopo aver stabilito che, in caso di ricorso ex art. 203 dello stesso codice, il prefetto,

“… sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, … adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203″ (e cioè entro “… sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso …”), “ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata …”, stabilisce: – al comma 1-bis, che “i termini di cui ai commi … 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione” e che “decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”; – al comma 1-ter, che “quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione” e che “detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa…”.

5. La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 23 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.