“Targa prova” non esposta durante la circolazione del veicolo: legittima la multa per omessa copertura assicurativa (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 2 novembre 2022, n. 32174).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere –

Dott. CAPONI Remo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27437/2021 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato BRUNO (OMISSIS), per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa, dapprima, dagli Avvocati MAGDA (OMISSIS) e GISELLA (OMISSIS), per procura in calce al controricorso, e poi, a seguito della revoca della procura, soltanto dalla prima;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 892/2021 del TRIBUNALE DI BRESCIA, depositata il 21/4/2021;

udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO, nell’adunanza in camera di consiglio del 7/7/2022.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello di (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza che aveva respinto l’opposizione dalla stessa proposta nei confronti di sei verbali di accertamento, elevati dalla Polizia provinciale di Brescia, con cui era stata accertata la violazione dell’art. 193, commi 1 e 2 del codice della strada e comminata la sanzione amministrativa complessiva di €. 2.970,00, oltre spese di notifica.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha confermato la correttezza della statuizione con la quale il giudice di pace aveva ritenuto che, per effetto della mancata esposizione della targa prova, confermata dalla documentazione fotografica in atti, la circolazione del mezzo era da considerarsi avvenuta senza la prescritta copertura assicurativa e che, di conseguenza, doveva ritenersi integrata la fattispecie prevista dall’art. 193 del codice della strada.

In effetti, ha osservato il tribunale, “la circolazione in difetto di esposizione della targa prova comporta la violazione dell’obbligo assicurativo, in quanto non permette di accertare che quello specifico veicolo, in quello specifico contesto temporale, circolasse munito di una specifica targa prova coperta da una specifica polizza assicurativa”, per cui, trattandosi della sanzione inflitta per la circolazione senza copertura assicurativa, deve escludersi che la sanzione sia stata applicata per un fatto diverso da quello contestato “volta che la circolazione del veicolo senza l’esposizione della targa comporta che il veicolo stia circolando senza copertura assicurativa”.

1.3. La (OMISSIS) s.r.I., con ricorso notificato il 29/10/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.4. La Provincia di Brescia ha resistito con controricorso notificato il 29/11/2021, illustrato da memoria, nella quale ha rappresentato la pendenza, innanzi alla Corte, del ricorso n. 32841/2019, vertente sulla medesima questione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 474 del 2001 e dell’art. 193 del codice della strada, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che dall’omessa esposizione della targa prova discende automaticamente la mancanza di assicurazione del veicolo, senza, tuttavia, considerare che il fatto contestato con i verbali di accertamento opposti è consistito nella mancata esposizione della targa prova e non nella mancanza della targa a bordo del veicolo, sicché, ha osservato la ricorrente, in caso di targa non esposta ma a bordo del veicolo, la sanzione da applicare è quella specificamente prevista dall’art. 2, comma 1 , del d.P.R. n. 474 del 2001, che altrimenti non avrebbe ragion d’essere.

2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 della I. n. 689 del 1981, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, deducendo il difetto di copertura assicurazione dalla mancata esposizione della targa prova, non ha considerato che il fatto contestato, ossia la mancata esposizione della targa, è previsto e punito da una norma specifica e, in particolare, dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 474 del 2001.

3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

3.2. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, a norma degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 474 del 2001, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa.

Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo (come accertato, in fatto, nel caso in esame, con apprezzamento non censurato per l’omesso esame del fatto decisivo costituito, in ipotesi, dalla presenza a bordo del veicolo della targa ancorché non esposta ma del quale non è stata dimostrata alcuna emergenza dagli atti di causa) integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, del codice della strada) e privo della copertura assicurativa (art. 193, comma 2, del codice della strada); né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione (Cass. n. 19432 del 2010).

4. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare alla Provincia di Brescia le spese di lite, che liquida in €. 1.900,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 7 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.