Il codice antimafia parla chiaro: le variazioni patrimoniali devono essere obbligatoriamente comunicate (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 24 agosto 2022, n. 31638).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. RUSSO Carmine – Rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO;

nei confronti di:

(OMISSIS) CRISTIAN nato a GIULIANOVA il 02/04/19xx;

avverso l’ordinanza del 23/12/2021 del TRIB. LIBERTA’ di TERAMO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CARMINE RUSSO;

lette le conclusioni del PG, Dott. GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 23 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Teramo ha annullato il decreto di sequestro preventivo dell’immobile sito in (OMISSIS) in via (OMISSIS) 25-27-29 intestato al figlio, nato nel 2014, di Cristian (OMISSIS), sottoposto ad indagini per il reato dell’art. 76 codice antimafia perché, quale persona sottoposto a misura di prevenzione, ometteva di comunicare l’acquisto dell’unità immobiliare, che formalmente intestava al figlio.

Nella ordinanza impugnata il Tribunale rilevava che l’immobile era stato acquistato con somma lecita pervenuta all’indagato a seguito di risarcimento del danno, e che l’intestazione al figlio non poteva dirsi soltanto formale, essendo intervenuta con atto registrato.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con unico cumulativo motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui lamenta motivazione apparente perché la provenienza lecita della provvista era non conferente, oltre che sfornita in fatto di reale evidenza probatoria perché le somme ottenute tramite risarcimento quattro anni prima erano state già verosimilmente consumate dal nucleo familiare, e perché l’intestazione a terzi di un bene può essere considerata fittizia anche quando avvenga per il tramite di atti pubblici.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Gianluigi Pratola, ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

L’art. 76, comma 7, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, dispone che “chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell’articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all’articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità”.

L’art. 80 dello stesso decreto, richiamato nella norma incriminatrice, a sua volta, dispone al comma 1 che “salvo quanto previsto dall’articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.

Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani”.

In definitiva, l’obbligo di comunicazione riguarda tutte le variazioni del patrimonio di valore non inferiore ad euro 10.329,14.

L’obbligo di comunicazione riguarda sia gli aumenti e diminuzioni del patrimonio che le mere trasformazioni dello stesso (“nell’entità e nella composizione”).

L’obbligo di comunicare anche le mere trasformazioni del patrimonio per un valore superiore ad euro 10.329,14 fa emergere la totale inconferenza del primo dei due argomenti usati dal Tribunale del riesame, ovvero la provenienza lecita della somma investita nell’acquisito dell’immobile, in quanto l’eventuale provenienza lecita della provvista non toglie che saremmo comunque in presenza di una variazione “nella composizione del patrimonio”.

Dalla lettera della norma consegue, però, anche il vizio del secondo argomento usato dal Tribunale del riesame, che ha escluso la violazione dell’obbligo in quanto il bene oggetto del sequestro è intestato non all’indagato, ma al figlio dello stesso, perché, anche a voler seguire il ragionamento della ordinanza impugnata ed ammettere che l’intestazione di un immobile ad un bambino di sei anni privo di redditi propri possa non esser considerata una intestazione fittizia, ci troviamo comunque pacificamente in presenza di un acquisto immobiliare in cui la provvista è stata fornita dal prevenuto, che ha, quindi, subito, per effetto della operazione immobiliare, una variazione in diminuzione nell’entità del patrimonio del valore non inferiore ad euro 10.329,14, diminuzione che era obbligato a comunicare.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo, competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p..

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.