REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
LUCIA TRIA Presidente
ANDREA ZULIANI Consigliere
ROBERTO BELLÉ Consigliere
ILEANA FEDELE Consigliere
DARIO CAVALLARI Consigliere-Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 6870/2023proposto da:
(omissis) (omissis), domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, e rappresentata e difesa dagli Avv.ti (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) ;
-ricorrente-
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li difende e rappresenta per legge;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 688 /2022, pubblicata il 13 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere dr. Dario Cavallari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis) (omissis), docente immessa in ruolo il 1° settembre 2018 e assunta in precedenza con numerosi contratti a tempo determinato, ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’USR Lombardia, chiedendo la loro condanna a pagare € 1.427,11, oltre interessi legali a titolo di indennità per ferie non godute per gli anni scolastici dal 2014 al 2017, durante i quali il suo rapporto con la P.A. era cessato il 30 giugno.
Essa ha dedotto che i suoi dirigenti scolastici avevano considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli intercorsi fra l’8 giugno di ogni anno, data di conclusione delle lezioni, e il 30 giugno, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stata collocata in congedo d’ufficio.
Il Tribunale di Monza, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 119 del 2022 ha accolto il ricorso.
Il Ministero dell’Istruzione ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 688/2022, ha accolto.
(omissis) (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si sono difesi con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 e dell’art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, in base all’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, i docenti come lei fossero da considerare automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Tale disposizione avrebbe comportato esclusivamente il dovere dei dirigenti scolastici di garantire agli insegnanti la possibilità di usufruire delle ferie nei periodi contrattualmente previsti, ossia durante la sospensione delle attività didattiche come definita dai calendari scolastici regionali. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’appello di Milano, essa sarebbe rimasta a disposizione dell’istituto scolastico nel periodo compreso fra la fine delle lezioni (di solito, l’8 giugno) e il termine delle attività didattiche (che coincideva sempre con il 30 giugno).
L’interpretazione seguita dal giudice di appello avrebbe portato alla conseguenza paradossale che tutti gli insegnanti assunti fino al 30 giugno avrebbero beneficiato di un periodo di ferie superiore rispetto a quello previsto contrattualmente e che quelli di ruolo, invece, avrebbe avuto un debito orario di almeno 30 giorni. La Corte d’appello avrebbe, quindi, confuso il termine delle lezioni, avvenuto, nella specie, l’8 giugno, e il termine delle attività didattiche, che corrispondeva al 30 giugno.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 13, comma 9, e 19, comma 1, del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, in quanto queste disposizioni prevedevano che le ferie fossero godute durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e non in quello di sospensione delle lezioni. L’art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 avrebbe introdotto una disciplina speciale modellata su quella prevista dall’art. 13, comma 9, del CCNL Scuola 2006/2009.
Una volta terminate le lezioni il docente avrebbe cessato di svolgere una didattica frontale generalizzata, ma sarebbe stato sempre a disposizione della scuola e avrebbe svolto tutta una serie di ulteriori attività correlate all’insegnamento.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12 delle preleggi e degli artt. 28 e 29 CCNL del 29 novembre 2007 e dell’art. 74 del TU n. 297 del 1994 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che l’attività didattica non si sarebbe esaurita in quella di insegnamento, ma avrebbe compreso pure quella funzionale all’insegnamento, e che il citato art. 74 avrebbe prescritto che le attività didattiche si svolgessero dal 1° settembre al 30 giugno.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo di privilegiare un’interpretazione comunitariamente orientata degli artt. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 e dell’art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 della direttiva 2003/88 e con l’art. 31 della CDFUE.
Con il quinto motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 13, comma 8, e 19, comma 1, del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, perché la corte territoriale avrebbe errato nell’escludere che il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, dovesse comunicare previamente i giorni di ferie residui sull’assunto che il docente dovesse considerarsi in ferie dopo la fine delle lezioni.
Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la disapplicazione dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 e la violazione degli artt. 2 e 7 della direttiva 2003/88 e dell’art. 31 della CDFUE in quanto la Corte d’appello di Milano avrebbe errato nel sostenere che il termine sospensione si riferisse anche al tempo successivo al termine delle lezioni e non solo ad altri periodi dell’anno scolastico.
Sarebbe stata pure erronea l’interpretazione data dal giudice di appello della sentenza della S.C. n. 14268 del 2022, la quale avrebbe espressamente preso in considerazione la legge n. 228 del 2012.
Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2109 e 2697 c.c., in quanto la P.A. non avrebbe né provato né allegato di averla avvisata di essere in ferie e della circostanza che, ove non avesse chiesto di goderne, avrebbe perso l’indennità sostitutiva.
Con l’ottavo motivo la ricorrente contesta la violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell’accordo quadro perché l’interpretazione della normativa seguita dalla corte territoriale avrebbe discriminato in maniera irragionevole i lavoratori assunti fino al 30 giugno rispetto a quelli di ruolo.
Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate.
Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell’anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto SCUOLA, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all’art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell’anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio – ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia – sono godute, entro l’anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL – relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato – dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell’anno scolastico (e, comunque, dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l’ultimo giorno di scuola – come fissati dal calendario regionale – dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d’ufficio durante il periodo dell’anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell’anno 2012.
L’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all’art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto – con l’art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato -fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all’obbligo di godere (anche d’ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall’art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne -e, tra esse, l’art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 -in conformità alle norme del diritto dell’Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell’interpretare l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l’art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo -se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo -in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire -del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012,come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
Del tutto prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa della sentenza di questa sezione della S.C. n. 14268 del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata dell’approvazione della legge n. 228 del 2012 in materia di ferie.
Ne deriva l’accoglimento dei motivi esposti.
2) Il nono e il decimo motivo, con i quali la ricorrente contesta la violazione dell’art. 158 c.p.c., degli artt. 62, 65, 66, 67, 68 e 72 del d.l. n 69 del 2013 e degli artt. 97, 102 e 106 Cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU, 19, paragrafo 1, comma 2, TUE e 47 CDFUE non devono essere esaminati, alla luce dell’accoglimento delle precedenti censure.
3) Il ricorso è accolto quanto ai primi otto motivi, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:
‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l’art. 5, comma 8, del d.l.n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
P.Q.M.
La Corte,
– accoglie, nei termini di cui in motivazione, i motivi dal primo all’ottavo del ricorso, assorbiti gli altri;
– cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito adeguandosi ai principi qui affermati, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 19 marzo 2024
Il Presidente
Lucia Tria
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2024.