REPUBBUCA ITAUANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
STEFANO MOGINI – Presidente –
DOMENICO FIORDALISI – Relatore –
FRANCESCO CENTOFANTI
STEFANO APRILE
ANGELO VALERIO LANNA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 29/11/2022 del TRIBUNALE di FERRARA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo
udito il difensore
Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. (omissis) (omissis) ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 29 novembre 2022, con la quale e stato condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, nella sua ipotesi di lieve entità, ai sensi dell’art. 4, secondo e terzo comma, legge 18 aprile 1975, 110, perché il 7 (omissis) aveva portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a lama fissa della lunghezza complessiva di 17,5 cm, avente una lama lunga 8,5 cm, considerato strumento atto a offendere le persone.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla legge 110 del 1975, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe ritenuto in maniera errata che la giustificazione del porto di coltello fornita dall’imputato nell’immediatezza del fatto fosse priva di fondamento.
In particolare, nel ricorso si evidenzia che, agli atti, non vi era prova del fatto che l’imputato non avesse portato in luogo pubblico ii coltello sequestrato per compiere l’attività di agricoltore e che, quindi, tale strumento non fosse in realtà un attrezzo di lavoro, come anche confermato dal teste
Lo stesso imputato, inoltre, in quanto volontario dell’associazione (omissis) doveva svolgere controlli sui monti, attività per la quale era necessaria la dotazione del coltellino rinvenuto nella sua autovettura.
2.2. Con ii secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 131-bis pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale non si sarebbe pronunciato in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, non bastando a tal fine l’aver accertato che «la natura dell’arma, inoltre, impedisce l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. II ricorso é fondato nei limiti che seguono.
1.1. II primo motivo di ricorso non é fondato.
II ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che il giustificato motivo fornito dall’imputato nell’immediatezza del fatto non era idoneo a escludere la rilevanza penale della condotta accertata. Secondo il giudice di merito, infatti, anche se l’imputato aveva dichiarato, nell’immediatezza del fatto, di svolgere solitamente mansioni per le quali era necessario avere in dotazione un coltello, nel caso concrete non vi era prova del fatto che lo stesso avesse avuto la necessità di utilizzare quello strumento nel momento in cui era stato fermato.
II “giustificato motive” del porto degli oggetti di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, infatti, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regale comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878).
Nel caso di specie, invece, era emerso che l’imputato, al momento del controllo, stava tornando ad (omissis) dopa una settimana trascorsa tra (omissis) circostanza sintomatica del fatto che non vi era alcun giustificato motivo del fatto che il coltellino si trovasse nell’autovettura da lui condotta.
1.2. II secondo motive di ricorso é fondato.
Giova in diritto premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.
Ciò che é necessario é una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanta é la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Pertanto, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ii giudice e tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminate, al fine di valutarne la gravita, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940).
Nel caso di specie, il Tribunale, fornendo sul punto una motivazione inadeguata, si é limitato a evidenziare che la natura dell’arma impediva l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’ art. 131-bis cod. pen., trascurando del tutto di valutare le ulteriori emergenze processuali agli atti.
2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale, che dovrà tenere conto del principio di diritto per il quale, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ferrara.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 26/09/2023.
Depositato in Cancelleria, oggi 21 novembre 2023.