Il vincitore incassa il jackpot anche se la videolottery è hackerata (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 22 maggio 2025, n. 13749).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati

FRANCO DE STEFANO                                – Presidente

EMILIO IANNELLO                                       – Consigliere

ROBERTO SIMONE                                      – Consigliere

RAFFAELE ROSSI                                          – Consigliere

SALVATORE SAIJA                                        – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via OMISSIS) n. 30, presso lo studio dell’avv. OMISSIS) OMISSIS) OMISSIS), che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti

– ricorrente –

contro

SNAITECH s.p.a. (già SNAI s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via OMISSIS) OMISSIS) n. 39, presso lo studio OMISSIS) OMISSIS) OMISSIS) OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. OMISSIS) OMISSIS), come da procura allegata al controricorso , domicilio digitale come in atti

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze recante il n. 101/2022 e pubblicata in data 18.1.2022;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025 dal consigliere dr. Salvatore Saija;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi gli avv.ti (OMISSIS) OMISSIS) OMISSIS) e OMISSIS) OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(omissis) (omissis) (omissis), in data 16.4.2012, conseguì una apparente vincita di € 9.597.304,64 giocando ad una videolottery (di seguito, anche VLT) presente presso il punto Snai sito in Roma, Via (omissis) (omissis): la macchina emise infatti il biglietto vincente con la relativa stampigliatura, accompagnando l’evento con suoni e luci che sottolineavano la vincita.

La Snai s.p.a. (ora Snaitech s.p.a.) si rifiutò però di pagare detta vincita, assumendo che la stessa derivava da un malfunzionamento del sistema, a causa dell’operato di alcuni hacker.

Il (omissis) convenne dunque in giudizio la Snai dinanzi al Tribunale di Roma con atto del 17.7.2012, chiedendone la condanna, in via principale, al pagamento della somma riportata nella ricevuta con ID Transazione 090066544794000040, pari ad € 9.597.304,64 emessa in data 16.4.2012, o in subordine al pagamento della somma corrispondente all’ammontare massimo del Jackpot stabilito per tale gioco (€ 500.000,00) o comunque alla diversa somma ritenuta di giustizia; in via ulteriormente subordinata, chiese condannarsi la Snai al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compresi quelli morali, subiti e subendi, oltre accessori e con vittoria di spese.

Si costituì la Snai s.p.a., che eccepì in via preliminare l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, e comunque deducendo nel merito che il (omissis) aveva ottenuto una vincita solo apparente, perché non validata dal sistema centrale fornito e gestito dalla società Barcrest Group Limited, in quanto frutto di un malfunzionamento dello stesso.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9.8.2013, si dichiarò incompetente per territorio in favore del Tribunale di Lucca.

Il (omissis) – invocando anche il foro inderogabile del consumatore – esperì dunque regolamento di competenza dinanzi a questa Suprema Corte, che ne dichiarò l’inammissibilità con ordinanza n. 23329/2014 del 3.11.2014.

L’attore, quindi, riassunse la causa dinanzi al Tribunale di Lucca, chiedendo l’accoglimento delle predette domande. La Snai, nuovamente costituitasi e divenuta nelle more Snaitech s.p.a., reiterò le proprie difese.

L’adito Tribunale toscano, con sentenza n. 612/2019, rigettò tutte le domande attoree, compensando le spese di lite.

Il (omissis) gravò la sentenza impugnata e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 18.1.2022, rigettò l’impugnazione.

Osservò in particolare la Corte territoriale – dopo aver richiamato la giurisprudenza per cui, nei giochi ad estrazione istantanea, la vincita si verifica quando il giocatore entra in possesso di un biglietto vincente che presenti un codice di validazione corrispondente ad uno dei codici preindividuati (Cass. n. 3588/2010)

– che nella specie la validazione della vincita era prevista dall’art. 6, comma 2, del d.m. 22.1.2010 (Min. Economia e Finanze) e che essa non era intervenuta, con ciò dovendo escludersi che il (omissis) avesse conseguito una vincita effettiva;

– che – come risultava dalla stessa CTU richiamata dal Tribunale, così come da altra effettuata in una causa tenutasi dinanzi ad essa Corte- nessun Jackpot era stato realizzato nella giornata del 16.4.2012, anche se, tra le ore 13:37:03 e le ore 13:53:45 (UTC) s’era verificato un difetto di funzionamento del sistema di gioco che aveva portatoall’ emissione di ben 241 Jackpot da parte di 174 terminali sparsi in tutto il territorio nazionale;

– che le risultanze di una CTU eseguita in altro processo, se ritualmente acquisite, ben possono essere valutate dal giudice, né il (omissis) aveva svolto alcuno specifico rilievo critico alle valutazionidella richiamata CTU;

– che l’anomalia del sistema di gioco non solo concerneva i rapporti tra la Snai e il gestore inglese del sistema stesso, ma ridondava anche sui fatti di causa, perché proprio in forza di detta anomalia la vincita apparente conseguita dal (omissis) non era stata validata;

– che non v’era prova che l’importo versato dalla Barcrest alla Snai a titolo transattivo (pari ad € 25 mln.) fosse correlato all’obbligo di pagamento delle vincite apparenti verificatesi il 16.4.2012;

– infine, che la domanda risarcitoria risultava sprovvista di elementi probatori.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione (omissis) (omissis) (omissis), sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Snaitech s.p.a.

Fissata l’adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria n. 27379/2024, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, per la fissazione in pubblica udienza, stante il valore nomofilattico delle questioni poste dal ricorso e comunque la loro rilevanza.

Fissata l’odierna udienza, il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, richiesta ribadita nel corso della discussione.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n n . 3 e 4 , c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione del decreto del direttore generale dell’AAMS n° 124 del 22.01.2010 recepito dal d.m. 22.02.2010 che regola specificatamente il gioco delle VLT relativamente alla necessità della validazione, nonché la violazione dell’art 12 delle preleggi, ed ancora la violazione dell’art.112 c.p.c. per o messa pronuncia su eccezione.

Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, il tenore letterale del citato decreto direttoriale, che regola il gioco della VLT, esclude la necessità della c.d. validazione, perché il gioco non è regolato dall’art. 6, comma 2 del decreto (che detta i “parametri di funzionamento dello stesso”), ma è specificamente disciplinato dall’art. 3 dello stesso decreto, il cui comma 4 così recita: “…il sistema di gioco, attraverso il sistema centrale, oppure attraverso il sistema di sala, deve consentire la registrazione delle informazioni relative: a) alle singole puntate e alle singole vincite…” .

Pertanto, secondo il ricorrente, la citata disciplina non dispone affatto che il sistema di gioco abbia la funzione di convalidare le vincite, in quanto esso deve solo registrare le singole vincite, non altro; il corretto funzionamento del sistema centrale non è circostanza che riguarda il giocatore il quale, una volta ottenutala dimostrazione della vincita con l’emissione del biglietto vincente dal terminale (come avvenuto nella specie), ha diritto a che detta vincita sia senz’altro registrata, essendo chiaro che di eventuali malfunzionamenti debba rispondere sempre il gestore del gioco, anche in considerazione del c.d. “rischio di impresa”, non certo il giocatore – consumatore in buona fede quale, appunto, è esso (omissis).

Questi aggiunge che l’art. 6, comma 2, cit., si occupa solo delle modalità di pagamento della vincita una volta che la macchina l’abbia decretata emettendo il biglietto vincente, distinguendo quelle inferiori ad € 5.000,00 da quelle superiori: la validazione indicata nella disposizione va dunque riferita al momento in cui la macchina decreta la vincitae non ad un’eventuale azione successiva dalla quale essa dipenderebbe.

Tanto avendo sempre sostenuto esso (omissis), la Corte fiorentina sarebbe dunque incorsa in una omessa pronuncia sull’esatta portata dell’art. 3 cit.

Inoltre, se effettivamente la vincita fosse stata condizionata ad una validazione, ciò avrebbe dovuto essere stampigliato sul biglietto vincente, ed anche la macchina avrebbe dovuto fornire simile informazione, ma tanto non è avvenuto.

Né, infine, la giurisprudenza indicata dal giudice d’appello è pertinente, perché essa concerne un gioco totalmente diverso (“Sette e vinci”), per il quale occorre effettivamente riscontrare il codice del biglietto vincente con i codici preindividuati e depositati presso un notaio, a differenza della VLT.

In tal guisa, la Corte d’appello finisce con l’applicare analogicamente principi a fattispecie diverse, oltretutto oggetto di disposizioni specifiche.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372,comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto rilevanti nella specie le vicende contrattuali tra la Snaitech e la BarcrestGroup Limited, in realtà inopponibili ad esso ricorrente.

Questi osserva che la società odierna controricorrente si è sempre difesa, sin dal primo grado, deducendo che il malfunzionamento del sistema di gioco era imputabile al suo gestore, ossia alla Barcrest, senza però evocarla in giudizio, onde eventualmente essere manlevata; al contrario, esso ricorrente, in quanto terzo estraneo rispetto a tale rapporto, ne ha sempre dedotto l’irrilevanza ai fini della soluzione della controversia, basata su un rapporto contrattuale di fatto tra esso (omissis) e la Snai s.p.a.

Ha dunque errato il giudice d’appello nell’adottare la superiore decisione, giacché, a norma della disposizione in rubrica, “il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”, sicché una parte del contratto (nella specie, la Snaitech) non può invocare a giustificazione del suo inadempimento quello di un terzo, legato ad essa parte da diverso vincolo contrattuale.

1.3 – Con il terzo motivo, in relazione all’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., si lamenta la violazione del principio del contraddittorio, come da combinato disposto degli artt. 101 e 102 c.p.c., per la mancata chiamata in causa della Barcrest Group Limited da parte del giudice, con conseguente inefficacia dell’istruttoria richiesta dalla Snaitech, nonché omessa pronuncia su eccezione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., giacché tutta l’attività tendente a dimostrare il difetto di funzionamento del sistema centrale fornito dalla Barcrest è irrilevante e inutiliter data, stante la mancata partecipazione in giudizio di quest’ultima società, che avrebbe dovuto essere evocata iussu iudicis: su tale eccezione, la Corte fiorentina nulla ha statuito.

Inoltre, prosegue il ricorrente, la stessa Corte ha fondato la decisione non solo sulla CTU indicata dalla Snaitech, ma anche su altre relazioni peritali effettuate in ulteriori giudizi svoltisi dinanzi alla stessa Corte territoriale e neppure da essa Snaitech richiamate, in violazione del principio dispositivo, non essendo neanche chiaro se in essi la Barcrest fosse stata evocata o meno.

Sostiene dunque il ricorrente che, in mancanza della partecipazione di quest’ultima al presente giudizio, il giudice di merito non avrebbe potuto affermare che la mancata validazione della propria vincita era dipesa da un malfunzionamento del sistema di gioco da essa gestito, né esso ricorrente avrebbe potuto estendere la domanda nei confronti di detta società, non avendo azione diretta contro di essa.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, si lamenta la violazione del diritto di difesa ex artt. 24 Cost. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., a causa del diniego del giudice del merito in ordine alla richiesta avanzata da esso (omissis) per l’ammissione dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della Snaitech e per l’emissione dell’ordine alla Snaitech ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio la transazione intercorsa tra la stessa e la Barcrest in merito alle vincite avvenute in data 16.4.2012.

Tale diniego – stante la ritenuta irrilevanza delle istanze -non avrebbe consentito ad esso (omissis) di dimostrare che, con detta transazione, la Snaitech aveva incassato la somma di € 25 mln., da destinare al pagamento delle vincite in questione, con conseguente indebito arricchimento della stessa Snaitech.

2.1 – I primi tre motivi del ricorso possono esaminarsi congiuntamente, perché strettamente connessi; essi vanno accolti per quanto di ragione, evidenziando sin d’ora che questa Corte di legittimità ben può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche – se del caso, solo in parte – diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (v. Cass. n. 18775/2017; Cass. n. 20994/2018; Cass. n. 2811/2020; Cass. n. 5611/2021; Cass. n. 26991/2021; Cass. n. 18421/2022) e sul punto non si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 4272/2021).

Tali presupposti ricorrono nella specie.

Prima di entrare in medias res, è però opportuno sfrondare l’esame dei mezzi in questione da quanto di sovrabbondante o inammissibileè in essi riportato, anche al lume delle relative eccezioni sollevate dalla controricorrente.

2.2 – Infatti, con specifico riferimento al primo motivo, può senz’altro escludersi che la decisione d’appello sia affetta da omessa pronuncia, in relazione alla pretesa portata dell’art. 3, comma 4, del d.m. 22.1.2010, perché la questione della “validazione” (di cui si dirà ampiamente infra ) è stata evidentemente affrontata dalla Corte toscana, sia pure in senso opposto a quanto anelato dal (omissis), mediante la prospettata lettura della disciplina regolamentare.

Né può dirsi, ancora sul primo mezzo, che l’applicazione di un principio giurisprudenziale dettato su fattispecie diversa da quella per cui è stato affermato implichi la violazione delle regole sull’analogia, perché può al più discutersi di una applicazione di detto principio erronea in iure, in quanto non pertinente rispetto alla fattispecie concretamente sub iudice, non di altro, visto che le massime di giurisprudenza non ascendono a fonti del diritto.

Quanto poi al terzo motivo, rispetto alla posizione della Barcrest Group Limited (di seguito, solo Barcrest), anche nei rapporti con il (omissis) -escluso che possa mai configurarsi, nella specie, un litisconsorzio necessario, perché l’odierno ricorrente, con la domanda introduttiva, ha congruamente fatto valere l’inadempimento contrattuale della Snaitout court, solo soggetto con il quale era in essere il vincolo pattizio derivante dalla giocata alla videolottery – occorre sottolineare che la scelta di evocare o non evocare la Barcrest in giudizio non poteva che competere alla stessa sola Snai (oggi, Snaitech), perché in buona sostanza, nella prospettazione delle sue difese, l’inadempimento di detta società di diritto inglese era stata la causa del malfunzionamento del sistema di gioco, che aveva generato la vincita (in tesi) apparente per cui è processo.

Tuttavia, non può certo discutersi, nella specie, di collegamento negozialetra il contratto di lotteria (tra il (omissis) e la Snai) e quello di gestione del la piattaforma di gioco (tra la Snai e la Barcrest), che assume funzione solo strumentale e presupposta rispetto al primo e non ne colora gli elementi strutturali e funzionali, anche sul piano causale (il che conferma la non configurabilità del litisconsorzio necessario).

Pertanto, l’unica utilità della chiamata in causa di Barcrest da parte di Snai poteva configurarsi solo sotto il profilo della proposizione di una possibile domanda di manleva da parte sua, rispetto a quanto eventualmente essa concessionaria avesse dovuto pagare al (omissis), non altro; dunque, pur nell’inerzia della Snai, al riguardo, nulla osta va, sul piano processuale, a che la prova del malfunzionamento del sistema di gioco gestito dalla Barcrest (ove si fosse trattato di questione rilevante, il che, può sin d’ora anticiparsi, è da escludere) fosse acquisita incidentalmente nel presente giudizio, anche senza la sua partecipazione, come pure (correttamente, da questo angolo visuale) è avvenuto.

Deve quindi escludersi che il giudice del merito dovesse ordinare l’integrazione del contraddittorio iussu iudicis (sicché non può discutersi di omessa pronuncia sulla relativa eccezione), neppure risultando rilevante la partecipazione della Barcrest al presente giudizio ai fini della regolare acquisizione della prova del malfunzionamento del sistema, come invece ritenuto dal ricorrente.

3.1 – Per opportunità espositiva, può qui sin d ’ ora delibarsi anche il quarto motivo,che risulta inammissibile per difetto d’interesse, ex art. 100 c.p.c.

La circostanza che tra la Snai e la Barcrest sia intervenuta una transazione per i malfunzionamenti del sistema da quest’ultima gestito, verificatisi nell’aprile del 2012, oltre a non risultare mai contestata dalla Snaitech (si veda, sul punto, la seconda memoria (omissis), p. 6 in particolare), concerne esclusivamente i rapporti tra le due predette società e non incide sulle vicende di causa, posto che il (omissis), per l’appunto, ha agito con l’azione contrattuale nei confronti della sola Snai.

Pertanto, ribadita la indiscutibile qualità di terzo estraneo al contratto di lotteria, rivestita al riguardo dalla Barcrest, il (omissis) non ha alcun titolo per dolersi di un supposto ingiustificato arricchimento in capo alla Snai tech, quand’anche questo si fosse effettivamente verificato.

Né, del resto, lo specifico contenuto della transazione in parola può aggiungere alcunché al thema decidendum, giacché questo prescinde del tutto dall’invocato (da parte della Snaitech) inesatto adempimento imputabile alla Barcrest, come si dirà nei parr. seguenti.

4.1 – Ciò posto, come già anticipato (v. par. 2.1) , i primi tre motivi del ricorso vanno accolti, seppur sotto profili non del tutto collimanti con la prospettazione offertane in iure dal ricorrente, come – lo si ribadisce – è nel potere di questa Corte di legittimità, anche ai sensi dell’art. 65 ord. giud.

Del resto, il (omissis), con detti mezzi (ut supra correttamente intesi), si duole della decisione d’appello per aver questa escluso che l’emissione di un biglietto vincente dal terminale di proprietà (o comunque nella disponibilità) della Snai, per effetto della manifestazione “ a video ” di una corrispondente combinazione vincente alla VLT, documenti adeguatamente la prova della vincita stessa, perché soggetta alla procedura di “validazione”, ossia ad un controllo ex post da parte del concessionario del gioco: dunque, la Corte toscana avrebbe erroneamente ritenuto che solo in caso di superamento di detto controllo, ossia di effettiva validazione della vincita, il possessore dello scontrino potesse esigere il pagamento della somma apparsa “a video” e comunque del Jackpot nella misura massima conseguibile, tanto derivando – secondo il giudice d’appello – dalla previsione dell’art. 6, comma 2, del d.m.22.1.2010, recante la “Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.”.

Si sostiene, al contrario, che una tale validazione non fosse necessaria, a mente dello stesso d.m. citato, giacché l’art. 6, comma 2, non impone affatto, né giustifica, un simile controllo ex post:

detta validazione, in realtà, coincide sul piano logico-temporale con la stessa emissione del biglietto vincente da parte del terminale;

si sostiene, ancora, che un eventuale malfunzionamento del sistema, quand’anche imputabile ad inadempimento di un terzo (legato al concessionario, come nella specie, da un contratto per la gestione del sistema di gioco), non sia opponibile al giocatore-consumatore, sicché di detta anomalia non può che rispondere il concessionario, anche in forza del rischio d’impresa sullo stesso gravante;

si rileva, ancora, che la giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello (Cass. n. 3588/2010) a sostegno della ritenuta indefettibilità della validazione, concerne il gioco “Sette e vinci”, del tutto diverso dalla videolottery per cui è processo, per la quale non vi sono codici preindividuati previamente depositati presso un notaio, giacché la combinazione vincente è generata automaticamente da un sistema centrale informatico molto complesso;

si evidenzia, infine, che il giudice d’appello ha inammissibilmente statuito anche in forza di risultanze di consulenze tecniche svolte in altri giudizi dinanzi a sé, benché non richiamate dalla Snaitech, “con buona pace del principio dispositivo”.

Si tratta di censure, anche complessivamente considerate, che indubbiamente si risolvono (anche) nella denuncia di molteplici violazioni di diverse norme giuridiche, che vengono in rilievo in relazione ai fatti così come prospettati dalle parti.

4.2 – In proposito, occorre brevemente descrivere le caratteristiche del gioco per cui è processo, così come emergenti dai dati pacifici tra le parti e dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte di legittimità.

Il gioco della videolottery, come anche precisato dal Procuratore Generale, consiste in una lotteria istantanea autorizzata, come tale regolata, in prima battuta, dal disposto dell’art. 1935 c.c., nonché dalla specifica disciplina di dettaglio ad esso inerente, ossia dal citato d.m. 22.1.2010 (che ha recepito il Decreto del Direttore Generale dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS, sulla cui natura si tornerà tra breve), e si svolge mediante apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del TULPS , gestiti da un concessionario (la Snaitech), in forza di concessione al tempo rilasciata dall’AAMS (oggi confluita nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Detti apparecchi, appunto denominati videolotteries (VLT), cui accede il giocatore per effettuare la giocata previo pagamento della posta (da € 0,5 ad € 5,00 al massimo, mediante pagamento con monete, banconote, ticket, carte prepagate, conti di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart cardo mediante “reinvestimento” di premi già vinti), sono telematicamente collegati ad un sistema operativo centrale.

L’operatività del gioco è disciplinata, appunto, dal citato d.m., che prevede tra l’altro [(art. 2, lett. e, iii) e iv)] che, prima di ogni giocata, venga generato un RNG (Random Number Generator ), ossia “ il generatore dei numeri casuali realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware, che risiede sul sistema centrale e fornisce le combinazioni casuali ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna partita”.

Così, come efficacemente sintetizzato dalla controricorrente (p. 4, nota 4, del controricorso), “Il Decreto 2010 … detta inoltre una specifica disciplina delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e dei requisiti minimi del sistema di gioco (cfr. artt. 3-5).

In relazione alla vicenda de qua, un particolare rilievo rivestono le disposizioni che prescrivono un dialogo in tempo reale, da un lato, tra le diverse componenti del sistema di gioco (cfr. artt. 3 e 4) e, dall’altro lato, tra tale sistema ed il c.d. sistema di controllo (cfr. art. 5), quest’ultimo definito dal Decreto 2010 come ‘il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi videoterminali forniti dal/i sistema/i di gioco’(cfr. art. 2, lett. m), ivi compresi le informazioni e i dati relativi agli incassi e alle vincite riconosciute dal sistema di gioco (cfr. artt. 5, comma 3, e 4, comma 9, lett. f; …)”.

Se il sistema – con operazione sì casuale, ma pur sempre nel rispetto di complesse operazioni informatiche predeterminate, atte a mantenere e non superare l’equilibrio, anche finanziario, del gioco e il margine di profitto del gestore – genera la combinazione vincente, sul video appare la relativa comunicazione, la tipologia di premioe la sua entità, e il giocatore può ottenere l’immediata stampa dello scontrino e con quello incassare la vincita, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del citato d.m.; esso stabilisce , in particolare,che “La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari ad euro 5.000,00 …; le vincite validate dal sistema di gioco sono erogate direttamente in sala, sino ad un massimo di euro 5.000,00 …; le vincite superiori all’importo di euro 5.000,00 … sono erogate a cura del concessionario secondo modalità che saranno esposte al pubblico nella sala ovvero sull’apparecchio videoterminale; la contabilizzazione e l’erogazione delle vincite superiori ad euro 5.200,00 … assicurano il rispetto della vigente disciplina in materia di antiriciclaggio”.

Infine, per quanto qui interessa, l’art. 7 del d.m. stabilisce che l’importo massimo del Jack  potrelativo a ciascun sistema di gioco è pari ad € 500.000,00.

4.3.1 – Ciò chiarito, per la soluzione delle questioni poste dai mezzi in esame, ritiene la Corte di dover prendere le mosse dalla ricostruzione offerta, al riguardo, dalle ordinanze “gemelle” nn. 14287 e 14288 dell’8.7.2015, rese da questa Corte di legittimità in tema di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. proposto da alcuni giocatori e proprio in relazione alla vicenda delle vincite plurime verificatesi, in alcune sale da gioco gestite dalla Snai, nella data del 16.4.2012 (il regolamento necessario proposto, al riguardo, dall’odierno ricorrente, venne dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorso era “assemblato”, con ord. di questa Corte n. 23329/2014), ossia per fatti sostanzialmente identici a quelli per cui è processo.

4.3.2 – Nelle suddette occasioni, questa Corte – investita a fronte della dedotta erroneità dellestatuizioni de i giudici di merito, che avevano escluso l’applicabilità del foro del consumatore, e, gradatamente, del foro della conclusione del contratto e del luogo ove l’obbligazione deve eseguirsi, ex art. 20 c.p.c. – ha condivisibilmente osservato, già un decennio fa, che la risalente tripartizione classica, di matrice dottrinale, in

a) in giochi pienamente tutelati ( artt. 1934e 1935 c.c. ),

b) giochi vietati (penalmente sanzionati)

e c) giochi c.d. tollerati (art. 1933 c.c.), non appare più in linea col contesto attuale, che più non consente (come invece ritenuto, in quei casi, dai giudici di merito, essendosi valorizzata la presunta mancanza di condizione di debolezza necessaria del giocatore, nonché la necessaria approvazione amministrativa delle condizioni generali di contratto idonea a garantirne l’equilibrio- questione su cui si ritornerà infra) di affermare che “il gioco delle video lotterie è fuori della tutela del consumatore”perché presupponente una condizione di ludopatia ed è pertanto “pratica, per sua natura, contraria alla categoria di educato consumo” nonché alla”tutela della salute” (così nel caso deciso da lla citata Cass. n. 12 488/2015).

Si è convincentemente osservato che il fenomeno del gioco e della scommessa ha ormai raggiunto una diffusione e una rilevanza sociale tali da indurre l’interprete ad una necessaria e generale riconsiderazione del fenomeno: “Il gioco e la scommessa, tradizionalmente ricondotti nella categoria dei contratti aleatori ed assoggettati a disciplina sostanzialmente identica, sono previsti, promossi e regolati dallo Stato, il quale da essi invero ritrae consistenti introiti. A tale stregua, anche il giurista deve indursi a modificare la relativa considerazione, la quale non può essere che quella riservata ai giochi legalmente autorizzati e pienamente tutelati…

Vale porre in rilievo come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che in ambito nazionale e comunitario in realtà non esiste un disfavore nei confronti del gioco d’azzardo in quanto tale, ove esso cioè non sfugga al controllo degli organismi statali e non si esponga alle infiltrazioni criminali (v.Cass., 27/9/2012, n. 16511 ).

Si è al riguardo sottolineato che le ‘esigenze erariali’hanno fatto invero ‘premio su sempre più flebili istanze morali’, e l’area del gioco autorizzato è venuta progressivamente estendendosi.

Vi è stata l’istituzione di casinò, la creazione di varie lotterie e concorsi a premi, basati prevalentemente sulla sorte, fino all’emanazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 38, comma 2, conv. con modificazioni e integrazioni nella L. n. 248 del 2006, di modifica del R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 6, (T.U.L.P.S.), che ha consentito la proliferazione dei punti di accettazione delle scommesse (v.Cass., 27/9/2012, n.16511).

Tale orientamento è in effetti in linea con quello emerso nella giurisprudenza comunitaria. Con particolare riferimento alla L. n. 401 del 1989, art. 4, (sanzionante l’esercizio abusivo di giochi e scommesse), questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo (v.Cass., 27/9/2012, n. 16511 ) che ‘laddove le autorità di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi d’azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l’ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto della causa principale’(così Corte Giust., 6/11/2003, n. 243 ).

A parte l’incompatibilità con il diritto comunitario delle sanzioni penali previste per la raccolta di scommesse da parte di intermediari operanti per conto di società straniere sancita da Corte Giust., 6/3/2007, C-338/04, C. 359/04, C-360/04, Placanica), nel ribadire il principio del primato del diritto comunitario (v. in particolare Corte Giust., 8/9/2010, C-409/06. In ordine al primato del diritto Europeo, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, v. altresì Cass., Sez. Un., 5/2/2013, n.2595), la Corte di Giustizia ha ricondotto la raccolta di scommesse nell’ambito di applicazione dell’art. 49 Trattato CE, ponendo in rilievo come le attività che consentono agli utilizzatori di partecipare, dietro corrispettivo, a un gioco d’azzardo costituiscono prestazione di servizi ai sensi dell’art. 49 CE (v. Corte Giust., 21/10/1999, C-67/98, Zerratti; Corte Giust., 24/3/1994, C – 275/92, Schindler)”.

Significativo è anche l’ulteriore passaggio delle motivazioni delle suddette ordinanze, laddove si evidenzia che “sintomatico rilievo … ulteriormente assume lo specifico riferimento alla tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on linecontenuto nella Raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2014 nonché alla finalità di garantire che ‘ai consumatori sia garantito un ambiente di gioco sicuro e che siano previste misure per far fronte al rischio di danni finanziari o sociali’ (v. Considerando 2), come pure ai ‘ termini ’ e alle ‘condizioni’ del ‘rapporto contrattuale tra l’operatore e il consumatore’ (art. 5), deve dunque concludersiche l’assunto in base al quale la disciplina di tutela dei consumatori non si applica ai contratti aleatori è invero erronea.

Sotto altro profilo, è d’altro canto appena il caso di osservare che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di osservare analogamente a quella – altra e diversa ma concorrente -ex artt. 1341 e 1342 c.c. , relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802), la disciplina di tutela del consumatore posta dal D.Lgs. n. 206 del 2005- c.d. Codice del consumo – (e già agli artt. 1469 bis c.c. e ss.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto.

Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l’imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell’abusivo assoggettamento di una di esse (l’aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell’altra (il predisponente) (v.Cass., 26/9/2008, n. 24262 ).

Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l’unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.

La lesione dell’autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell’accordo, fonda allora sia nell’una che nell’altra ipotesi l’applicazione della disciplina di protezione in argomento (v.Cass., 20/3/2010, n.6802)”.

4.3.3 – Nel rinviare sugli ulteriori snodi, per brevità, all’ampia motivazione delle citate ordinanze “gemelle”, occorre qui evidenziare che la condivisibile conclusionecui questa Corte è giunta nell e suddette occasioni è nel senso che “La disciplina relativa al foro del consumatore – esclusivo e speciale, e, come tale, prevalente rispetto ai fori individuati alla stregua degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. -è applicabile anche ai contratti di video lotteria, configurandosi le attività dei concessionari che consentono agli utilizzatori di parteciparvi, dietro corrispettivo, come prestazione di servizi ex art. 49 del Trattato CE.

L’applicabilità della suddetta disciplina, peraltro, è da ritenersi preclusa solo qualora ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sempre che concretamente caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività” (così la massima ufficiale di Cass. n. 14287/2015, Rv. 635850-01).

4.4 – Ora, la ricostruzione in iure sopra tratteggiata, quanto alla specifica questione del foro del consumatore (qui comunque irrilevante), non è oramai del tutto coerente con il sistema normativo attualmente in vigore (stanti le modifiche apportate al Codice del consumo dal d.lgs. n. 21/2014, con effetto per i contratti a distanza stipulati dal 13.6.2014), giacché la novella ha sostituito il Capo I del Titolo III del Codice del consumo.

Infatti, l’art. 63 (che disciplinava il foro del consumatore) è stato sostituito dall’art. 66-bis, che continua ad individuare il foro inderogabile del consumatore nel luogo di sua residenza o domicilio ; tuttavia, il novellato art. 47, comma 1, lett. c), dello stesso Codice del consumo, espressamente esclude l’applicabilità delle disposizioni di cui alle Sezioni da I a IV del Capo I del Titolo III (tra cui è ricompresa quella del foro inderogabile) ai contratti “di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi di azzardo nei casinò e le scommesse”.

Ebbene, al di là della specifica questione sulla competenzaper territorio, non v’è dubbioche le condivisibili considerazioni sulla qualità di consumatore attribuibile all’utente dei giochi autorizzati (ossia, le cc.dd. scommesse pubbliche), riportate nelle citate ordinanze “gemelle”, siano ampiamente spendibili anche con riguardo al ricorso che occupa e implichino rilevanti ricadute per la soluzione delle questioni poste dal ricorso stesso, sia perché il contratto per cui è processo si è concluso il 16.4.2012, com’è pacifico, ma specialmente perché dette modifiche incidono soltanto sull’applicabilità ai contratti di gioco o scommessa delle sole disposizioni di cui alle Sezioni da I a IV del Capo I del Titolo III del Codice del consumo (ossia, quelle contenute negli artt. 48-67), non anche su quelle di carattere generale di cui agli artt. 33-38 e segnatamente sulla disciplina delle clausole abusive o vessatorie, certamente applicabile anche ai contratti in parola [ tra l’altro, ai sensi del l’art. 33, comma 2, lett. u), pure laddove esso prevede la presunzione di vessatorietà della clausola che ha per oggetto, o per effetto, quello di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”], come meglio si dirà infra: la suddetta novella, insomma, non incide affatto sul tema centrale, ossia sulla qualifica di consumatore che è necessario attribuire – secondo l’id quod plerumque accidit -al giocatore di una videolottery, posto che è ben difficile (anche se non impossibile) ipotizzare che questi possa effettuare la giocata per scopi inerenti all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e/oprofessionale eventualmente svolta.

Del resto, l’odierno ricorrente ha sempre invocato la propria qualità di giocatore- consumatore sin dal primo grado del giudizio, tanto da aver proposto, al riguardo, ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. , dichiarato inammissibile, come s’è detto, con ord. di questa Corte n. 23329/2014; ed è ovvio che detta pronuncia non reca alcun ostacolo a che il (omissis) possa ancora in questa sede utilmente invocare, come pure ha fatto (v. ricorso, p.8), la propria qualità di consumatore, non potendo al riguardo essersi formato alcun giudicato sul punto.

4.5.1- Deve adesso affrontarsi il tema della natura delle disposizioni contenute nel d.m. 22.1.2010, che reca il regolamento del gioco delle VLT.

In proposito, coerentemente con la copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto (tra le molte, Cass. n. 191 /2003, Cass. n. 17458 /2006, Cass. n. 5062/2007, Cass. n. 13434/2013) e con quanto sostenuto dalla società controricorrente e dal Procuratore Generale, ritiene la Corte di dover ribadire che ad esse debba attribuirsi natura negoziale, trattandosi in sostanza di condizioni generali di contratto, giacché il relativo decreto che le recepisce ha natura non di atto normativo, ma di negoziazione pubblico-amministrativa.

Prima ancora della loro interpretazione, però (questione su cui si tornerà più avanti), il tema centrale ècomprendere anzitutto come dette clausole pattizie – in sostanza, unilateralmente predisposte dalla pubblica amministrazione e offerte all’indifferenziata platea dei potenziali fruitori – possano operare nei confronti del giocatore, specialm ente ove assumano (in parte) carattere vessatorio, posto chedi regola per contratti di gioco o scommessa (o di lotteria) non è necessaria la forma scritta ad substantiam (che, intuitivamente, è poco compatibile con le esigenze di fluidità, immediatezzae snellezza dell’operazione di gioco).

Ciò tanto più che essi (almeno, con specifico riferimento alle VLT, che qui interessano), si concludono direttamente con il pagamento della posta di gioco, con le modalità prima viste, per quanto non possano comunque mancare elementi di “forma” scritta (anche su supporto informatico) sul piano convenzionale, specialmente per le ipotesi di scommesse organizzate.

Occorre peraltro qui ribadire, ancora quanto alle VLT, che le risultanze “a video” della vincita possono essere immediatamente stampate su supporto cartaceo dal giocatore (sostanzialmente, quali copie analogiche del documento informatico in cui si sostanzia la comunicazione telematica -a video – dell’esito della giocata), giacché il videoterminale è pacificamente abilitato a rilasciare il relativo scontrino, munito dei dati identificativi della giocata e anche di un codice a barre (comequello in possesso del (omissis)).

Ma anche per le VLT, al di là di quanto precede, resta il problema della efficacia di dette clausole, contenute nel regolamento di gioco, nei confronti del giocatore.

4.5.2- Sul punto specifico, le già citate ordd. n. 14287 e 14288/2015 , operando una ricognizione “critica” dello stato della giurisprudenza sul la portata di detti regolamenti, hanno precisato che, “ atteso che il versamento della posta contemplata nel contratto integra un comportamento deponente per la conclusione del contratto con automatica adesione alle relative condizioni, si è nella giurisprudenza di legittimità affermato che il regolamento del gioco deve ‘ritenersi noto ed accettato dai singoli giocatori-contraenti, sia pure implicitamente con l’acquisto del biglietto’ (v., con riferimento alle c.d. lotterie istantanee,Cass., 31/7/2006, n. 17458 ) ”.

Si è però contestualmente evidenziato che, “[c]omesottolineato anche in dottrina, il contenuto del gioco o scommessa rimane peraltro solitamente ignoto al contraente-giocatore, stante la grave difficoltà (se non impossibilità) di reperire il testo e di prenderne cognizione.

Il contraente-giocatore allora ‘subisce ’ in realtà tale contenuto, che implicitamente accetta”.

4.6.1 – Proprio su una pretesa accettazione implicita delle disposizioni che regolano il gioco, da parte del giocatore, si fonda dunque il meccanismo che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, richiamata dallo stesso Procuratore Generale, consente di ritenere l’efficacia nei suoi confronti delle clausole contrattuali suddette: così, si è affermato che “[p]oiché tali condizioni negoziali risultano portate a conoscenza del giocatore (con l’affissione del regolamento nei locali di vendita dei biglietti) ed accettati dagli stessi implicitamente con l’acquisto del biglietto, esse sono vincolanti tra le parti” (così, Cass. n. 17458/2006, cit.; nello stesso senso, Cass.n. 5062 /2007, cit. ; Cass . n. 8859/2007; Cass. n. 3588/2010; Cass. n. 13434/2013, cit.).

L’assunto, però, entra evidentemente in crisi – già con riguardo alla mera disciplina codicistica, ex art. 1341, comma 2, c.c. , e prim’ancora di necessariamente affrontare il pur incombente versante consumeristico- laddove si tratti di applicare, in concreto, una clausola vessatoria, contenuta nel regolamento del gioco.

Ciò è tanto vero che, per risolvere la questione, non specificamente affrontata dagli arresti poc’anzi evocati, si è affermato nella seppur risalente giurisprudenza di questa Corte(si veda, in particolare, Cass. n. 7763/1991; ma v. anche, in precedenza, Cass. n. 209/1965, Cass. n. 2174/1977, nonché, più di recente, Cass. n. 191/2003), che una specifica sottoscrizione delle clausolesuddette non occorresse, sia perché il regolamento del gioco (principalmente, Totocalcio) aveva avuto grande pubblicità e diffusione, sia perché che tali clausole erano state comunque predisposte onde assicurare il più celere espletamento del gioco, sia perché, infine, dette regole erano state sottoposte al controllo e verifica da parte della pubblica amministrazione.

4.6.2- Senonché, una simile complessiva impostazione – che, sia pur diacronica, ha un indubbio humus comune -, e specialmente quella che propugna la derogabilità formale del disposto dell’art. 1341, comma 2, c.c. , si espone ad agevoli e condivisibili critiche, da tempo mosse dalla dottrina, sia perché la disciplina sulla necessità di sottoscrizione delle clausole vessatorie prescinde senz’altro dalla natura, pubblica o privata, del soggetto predisponente o anche solo controllante, sia perché il tema non è certo quello della mera conoscibilità o della effettiva conoscenza delle clausoleche arrecano squilibrio nella posizione delle parti del contratto, ma della necessaria attenzione che il legislatore del 1942 ha inteso sollecitare, nel c.d. contraente debole, allorché egli si appresti a concludere un contratto di massa, esigendo una specifica approvazione per iscrittodi dette clausole ( ove occorra, sul tema, si vedano, ex plurimis, le recenti Cass. n. 2666/2022;Cass. n. 32731/2023; Cass. n. 4126/2024).

E tali critiche considerazioni valgono a maggior ragione a mano a mano che è progredita la travolgente evoluzione tecnologica, in un contesto di crescente e pervasiva capillarità della diffusione dei mezzi di comunicazione telematica e, con essi, dell’accessibilità a professionali offerte di servizi di sfruttamento delle inclinazioni al gioco di fasce indifferenziate di potenziali fruitori.

4.6.3 – Non senza dire che – quanto alla effettiva conoscenza o anche solo conoscibilità, nel caso di specie, da parte del (omissis), del complesso meccanismo che regola il pagamento di vincite superiori ad € 5.000,00, che, a mente dell’art. 6, comma 2, del d.m. 22.1.2010, “sono erogate a cura del concessionario secondo modalità che saranno esposte al pubblico nella sala ovvero sull’apparecchio videoterminale” – si tratta di elemento neppure affrontato dalla sentenza impugnata;né dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte risulta che tali speciali modalità siano state effettivamente esposte presso la sala ove venne effettuata la giocata in questione (come pure riferito dal difensore della ricorrente nel corso dell’udienza pubblica), o siano state riportate sullo schermo delvideoterminale [il doc. qui prodotto dalla Snaitech sub I), corrispondenteal doc. 17 prodotto dinanzi al Tribunale, non dimostra affatto una simile circostanza], o siano state altrimenti poste nell’immediata e diretta percepibilità e comprensibilità del giocatore cui pure erano dirette; il che vale, a maggior ragione, per lo stesso d.m., tout court.

4.7.1 – La questione, inevitabilmente, diventa di ancor più problematica soluzione allorché una simile impostazione siasottoposta a verifica al lume della disciplina consumeristica.

Premesso, infatti, che -come anche ritenuto da autorevole dottrina -la disciplina del codice civile e quella del consumatore concorrono, senza un criterio di primazia tra l’una e l’altra,è stato osservato da alcuni Autori che nei regolamenti delle lotterie autorizzate sono rinvenibili numerose clausole evidentemente incompatibili con il Codice del consumoe caratterizzate da vessatorietà: a parte quelle sul foro competente, si sono segnalate quelle clausole che prevedono limitazioni di responsabilità a carico del professionista, decadenze a carico dei giocatori circa i termini per l’esazione delle vincite e la proposizione dell’azione, nonché la riserva a vantaggio de l professionista del potere di accertare la conformità del servizio prestato a quello previsto nel contratto; clausole il cui contenuto rientra senz’altro nell’egida dell’art. 33, comma 2, lett. b), p), r), t), u), del Codice del consumo, secondo cui “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

… b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;… p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto; r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore; … t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;…”.

Sicura importanza – con riguardo alla questione prima esaminata circa la conoscenza o conoscibilità del contenuto del regolamento del gioco- assume poi anche la previsione di cui alla lett. l) della citata disposizione, secondo cui la presunzione di vessatorietà investe anche quelle clausole il cui effetto è quello di “prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.

4.7.2 – Si è poi esattamente osservato, in dottrina, che, con specifico riguardo a quelle clausole – che qui vengono specialmente in rilievo – che prevedono vere e proprie esimenti di responsabilità in favore del professionista, spesso qualificate nei regolamenti di gioco come “condizioni” per il diritto di riscuotere la vincita (ad es . , per le lotterie istantanee: la corrispondenza tra la combinazione riportata sul biglietto e una delle combinazioni preventivamente prescelte come vincenti e riportate in un apposito elenco o depositate presso un notaio) che simili clausole violano l’art. 33, comma 2, lett. b), r) e t), del Codice del consumo, in quanto limitano o escludono i diritti del consumatore alla piena tutela della propria posizione, rispetto all’inadempimento del professionista (non è affatto casuale che, come si dirà tra breve, secondo la Snaitech “la c.d. validazione[costituisce] operazione necessaria il cui esito positivo è condizione essenziale perché le vincite possano essere riconosciute, e quindi erogate, ai giocatori, secondo quanto previsto dallo stesso Decreto 2010” -v. controricorso, p. 4, ma anche p. 20).

Infatti, con specifico riferimento alla questione della necessaria coincidenza tra i biglietti messi in circolazione el ’ elenco dei biglietti vincenti (questione risolta dalla citataCass. n. 17458/2006, con riguardo a modalità analogiche – deposito dell’elenco presso un notaio: corrispondenti allo stato di iniziale evoluzione tecnologica del tempo, ancora lontano dalla capillare telematizzazione anche del settore del gioco – nel senso dell a esenzione della responsabilità del gestore ), l’attribuzione del relativo potere al gestore della lotteria non investe affatto un evento esterno, tale da integrare una vera e propria condizioneex art. 1353 c.c., ma proprio specifiche obbligazion i gravant i di regola sul gestore stesso , che N. 19022/22R.G. consistono principalmente nel mettere in circolazione biglietti che abbiano una (seppur remota) possibilità di vincita e nell’obbligo di corrispondere il premio, qualora il biglietto sia genuino e riporti la combinazione vincente: nella rinnovata considerazione che è necessario attribuire al settore dei giochi autorizzati (v. ancora le citate ordd. Cass. n. 14287 e 14288/2015), riconoscere al gestore l’esenzione da responsabilità (fatta salva la corresponsione del costo del biglietto, come pure s’è ritenuto- v. Cass. n. 17458/2006 ) per fatti direttamente imputabili alla sua organizzazione e predisposizione del servizio, non par e trovare alcuna giustificazione, perché tanto significa ribaltare indebitamente sull’ignaro consumatore il rischio connesso all ’ attività d ’ impresa. Ciò tanto pi ù che l’art. 33, comma 2, lett. p), del Codice del consumo stabilisce la vessatorietà della clausola che ha l’effetto di “riservare al professionista il potere di accertare la conformità … del servizio prestato a quello previsto nel contratto…” , come già evidenziato. 4.8 -Possono adesso tirarsi le fila del complesso discorso fin qui svolto . La Corte toscana ha accolto la tesi difensiva della Snaitech, secondo la quale il biglietto in possesso del Morosannon gli attribuisce il diritto al premio, perché la vincita è stata solo apparente, non avendo superato la necessaria procedura di validazione.In particolare, dopo aver richiamato la già vista giurisprudenza di legittimità sulle lotterie istantanee, il giudice d’appello ha affermato che la validazione, nel caso delle VLT, trovala sua fonte necessaria richiamata nell’art. 6, comma 2, del d.m. 22.1.2010(che si riporta nuovamente per comodità di lettura),secondo cui “La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari ad euro 5.000,00 …; le vincite validate dal sistema di N. 19022/22R.G. giocosono erogate direttamente in sala, sino ad un massimo di euro 5.000,00 …; le vincite superiori all’importo di euro 5.000,00 … sono erogate a cura del concessionario secondo modalità che saranno esposte al pubblico nella sala ovvero sull’apparecchio videoterminale; la contabilizzazione e l’erogazione delle vincite superiori ad euro 5.200,00 … assicurano il rispetto della vigente disciplina in materia di antiriciclaggio”): perché si tratti di vera vincita, cioè,è necessario un “meccanismo di verifica da parte del sistema centrale dell ’ identità tra la combinazione vincente generata dal predetto sistemae il codice generato dalla singola apparecchiatura VLT”(così la sentenza impugnata, p. 6). In buona sostanza, dall’utilizzo del participio passato del verbo validare (“validate”), riportato nella suddetta clausola, la Corte ha fatto discendere la necessità che la vincita fosse soggetta alla specifica procedura qui indicata dalla Snaitech a p. 5 del controricorso, ossia ad “un procedimento ad hoc”, disciplinato dai docc. sub all. F ed L del fascicoletto e già prodotti in primo grado: il primo allegato consiste in un “ documento informativo contenente procedure per l’operatore di sala”; il secondo in una “Guida d’uso relativa all’Unità di Convalida Pagamento (PVU)”. La Corte fiorentina , poi, ha ritenuto che detta validazione non s’era verificata nella specie , giacché nella data del 16.4.2012 il sistema centrale era stato manomesso, sicché “nessun Jackpot venne realizzato”; né risulta fondato, secondo il giudice d’appello,l’assunto del Morosan per cui dette anomaliepossano solo riguardare i rapporti tra la Snaitech e la Barcrest, “poiché è appunto in conseguenza di tale anomalia che il sistema non ha validato la vincita del Morosan, che non può quindi considerarsi effettiva”(così ancora la N. 19022/22R.G. sentenza impugnata, p. 7). Risulterebbe, infine, generico – dunque, privo di rilievo -quanto denunciato dal Morosan circa il rischio d’impresa. 4.9.1- La decisione è erronea in iure , sotto molteplici profili. Anzitutto, è opportuno qui precisare che non viene specificamente in rilievo , stricto sensu, la questione della interpretazione della clausola , come eccepito dalla Snaitech (o, nell’impostazione del ricorrente – di per sé errata – , della disposizione normativa di rango secondario, da riguardare al lume dei canoni interpretativi di cui all’art. 12 delle Preleggi), per aver la Corte del merito ritenuto necessario che la vincita debba essere “validata” dal sistema, perchéè del tutto ovvio e ragionevole che, con riguardo ad una lotteria che si svolge in ambito interamente telematico, il gestore sia adeguatamente tutelato – mediante procedure informatiche che ben possono assurgere a “validazione” -dal rischio di contraffazioni o comunque di alterazioni fraudolente del gioco, di cui evidentemente sia parte attiva il giocatore (anomalie che, rispetto a quelle tradizionalmente verificabili in ambiente analogico, quali quelle fin qui vagliate dalla giurisprudenza, assumono ovviamente carattere ancor più insidioso in ambiente telematico, com’è intuibile). Altra cosa è, però, che detta “validazione” possa legittimamente assumere gli specifici significati pretesi dalla Snaitech e avallati dal giudice d’appello.Infatti, è pacifico tra le parti che lo scontrino in possesso del Morosan, che documenta la vincita del Jackpot, non sia stato contraffatto da alcuno e sia stato emesso dal sistema di gioco, attestando la vincita alla VLT. Pertanto, la suddetta clausola, ut supra interpretata dalla Corte territoriale , confligge frontalmente con la disciplina consumeristica prima richiamata: ed in N. 19022/22R.G. particolareed almeno, con l’art. 33, comma 2, lett. b), l), p) e t), del Codice del consumo, perché in tal guisa essa ha l’effetto, rispettivamente, di “b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista … in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;… l) prevedere l ’ estensione dell ’ adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; …p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità … del servizio prestato a quello previsto nel contratto …;… t) sancire a carico del consumatore … limitazioni all’adduzione di prove…”. Una simile lettura della procedura di validazione, infatti, si risolve in una verae propria esenzione da responsabilità del gestore, in relazione a fatti avvenuti integralmente nella sua sfera organizzativa e sotto il suo esclusivo controllo , vincolando il consumatore ai suoi esiti, basati su complesse procedure ordinariamente dallo stesso non controllabili, ed escludendo ogni valenza probatoria di documenti (lo scontrino) direttamente emessi dal gestore. Infatti, basti qui evidenziare che, dalla mera lettura del d.m. 20.1.2010, emergono molteplici disposizioni, a carico del gestore, volte ad assicurare il costante controllo circail corretto funzionamento del sistema di gioco , tanto più che è consustanziale il collegamento in tempo reale tra tutti i soggetticoinvolti e tutte le componenti del giocostesso, come non manca di evidenziare la stessa Snaitech (v. la citata nota 4 del controricorso). Conseguentemente, offrire una lettura della procedura di “validazione” nei termini fatti propri dalla Corte d’appello finisce con l’offrire al gestore il potere di emettere, ex post, una sorta di “via libera” all ’ esazione della vincita, ma in N. 19022/22R.G. relazione a vicende e accadimenti integralmente riferibili a l controllo della propria sfera organizzativa e a potenziali anomalie che possano averla investita -in definitiva, al modo stesso di adempiere la propria obbligazione – , con una vistosa e non giustificata deroga non solo alla normativa speciale più volte richiamata, ma anche alla disposizione fondamentale in tema di responsabilità contrattuale, ossia all’art. 1218 c.c. (sulla questione si tornerà tra breve). In altri termini, l’adempimento della prestazione promessa finisce col risultare rimesso alla mera discrezionalità dell’obbligato, che si riserva di non tener fede a quanto risulta dagli impegni presi con il giocatore, in base a circostanze nel proprio esclusivo dominio.

Né vale evidenziare – come anche si è sostenuto in giurisprudenza, seppur con riguardo a lotterie istantanee di stampo tradizionale -che la validazione si renda necessaria allo scopo di verificare il “presupposto di validità del contratto di lotteria”; tanto non potrebbe riscontrarsi, secondo tale visuale, se il biglietto apparentemente vincente non fosse contenuto nell’elenco preindividuato, depositato presso un notaio, benché a causa di un errore di stampa imputabile allo stesso gestore, perché in tal caso difetterebbe a monte una valida autorizzazione amministrativa, che impone una complessiva predeterminazione dei biglietti effettivamente vincenti rispetto al montepremi (è quanto argomentato, in sostanza, dalla già citata Cass. n. 17458/2006).

Infatti – mutatis mutandis, avuto riguardo alla forma “telematica” delle VLT, il cui funzionamento non consente di ipotizzare una preindividuazione dei codici vincenti (si rinvia alla descrizione del RNG, v. supra, par. 4.2 ) per la contestualità della generazione degli elementi propri della lotteria, appunto, istantanea – altro è valutare la validità del contratto di lotteriastipulato tra gestore e giocatore, ossia se esso sia nullo o annullabile, altro è stabilire se quel determinato biglietto, acquisito dal giocatore in via immediata, da potere del gestore, sia o meno vincente e perché lo sia o non lo sia.

4.9.2 – La Corte toscana, poi, non spiega come procedure in tutta evidenza interne e relative a rapporti tra il gestore della lotteria e l’operatore di sala (riportate nei documenti qui prodotti dalla ricorrente sub F ed L, prima richiamati) possano mai vincolare il giocatore, posto che- come già evidenziato – non risulta che dette procedure siano state adeguatamente pubblicizzate o esposte in sala, come pure prevede il più volte citato art. 6, comma 2, né tampoco accettate dal (omissis), men che meno con le forme previste dall’art. 1341, comma 2, c.c., venendo in rilievo, indiscutibilmente, una clausola vessatoria.

E del resto, una estensione dell’efficacia della clausola in parola, come interpretata dal giudice toscano, anche con riguardo a tali procedure, colliderebbe ancora con l ’ art. 33, comma 2, lett. l), del Codice del consumo, come già s’è visto, perché essa avrebbe, in tal guisa, l’effetto di “prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.

4.9.3 – Venendo, poi, al tema dell’anomalia subita dal sistema di gioco nella data del 16.4.2012, v’è da dire in primo luogo che l’impostazione processuale della Snaitech – che sostanzialmente propugna l’irrilevanza dei propri rapporti contrattuali con la (omissis) nella vicenda che occupa -, seppur esatta nei suoi termini oggettivi, collide però con l’evocazione del sostanziale inadempimento della stessa (omissis) nella gestione sicura del sistema di gioco, a giustificazione della mancata validazione della vincita del (omissis).

Si vuole cioè dire che la Snaitech, anziché limitarsi ad invocare, sic et simpliter, la mancata validazione della vincita per cui è processo, come pure avrebbe potuto fare (al lume della clausola di cui al ripetuto art. 6, comma 2, così come interpretata dal giudice d’appello), ha insistito nel voler dimostrare l’anomalia del sistema di gioco verificatasi nell’occasione, evidentemente per fatto imputabile alla stessa (omissis), che non ha assicurato l’inviolabilità del sistema, come è sostanzialmente pacifico: ciò a riprova della mancata validazione.

Il che, però, ha finito col provare troppo, perché tanto costituisce la plastica dimostrazione che la Snaitech, a fronte di un biglietto come quello posseduto dal (omissis), che attesta anche una vincita già verificatasi (per effetto della emissione, seppur frutto di hackeraggio da parte di criminali rimasti ignoti, di un non genuino, che ha appunto generato una vincita non in linea con le previsioni predeterminate dal sistema informatico), pretende di non adempiere la propria obbligazione di pagamento del premio, in buona sostanza, a causa dell’inadempimento di un terzo, con il quale è legato da altro rapporto contrattuale, strumentale al primo (v. supra, par.2.2).

In proposito, è ben noto che un simile impedimento, invocato dal debitore a dimostrazione di una pretesa “impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, ex art. 1218 c.c. non sia idoneo ad esonerare l’obbligato dalla propria responsabilità (v. Cass. n. 1024/1984; Cass. n. 5653/1990), perché – come affermato da autorevolissima dottrina – “ la normale diligenza impone all’obbligato di cautelarsi contro gli inadempimenti o i ritardi del proprio debitore, trattandosi generalmente di eventi prevedibili ed evitabili”. Una simile conclusione, da parte del giudice d’appello, ha dunque violato, ad un tempo, anche gli artt. 1218 e 1372, comma 2, c.c., facendo indebitamente riverberare sul contratto di lotteria in parola le vicende del contratto di gestione del sistema di gioco, in essere tra la Snaitech ed un terzo estraneo al primo, ossia la (omissis).

Ciò posto, qui richiamando quanto già osservato circa la piena riferibilità dell’anomalia alla sfera organizzativa propria del gestore, occorre rimarcare che, sul tema, è stato efficacemente osservato, da un Autore, che “l’imperfezione dei mezzi di gioco costituisce (per lo più) causa di nullità soltanto nei contratti di gioco, non nelle scommesse, nelle quali l’affidamento alla pura sorte prospetta esigenze peculiari, escludendo in qualche caso che l’irregolarità dei mezzi o le anomalie nella realizzazione dell’evento invalidino l’esito e si ripercuotano sul contratto di scommessa.

A parte alcune ipotesi in cui l’irregolarità ben può non incidere in concreto sul suo svolgimento, il malfunzionamento del sistema di estrazione o di attribuzione delle vincite costituisce evento di sorte per eccellenza che, se pure altera i criteri prestabiliti, rientra nella logica del puro fortuito sottesa a tale tipo di scommesse ….

Trattandosi di errore nella stampa dei biglietti, non … sarebbe rilevante la prova, in ogni caso a carico del gestore, in ordine alla mancanza di colpa: qui l’organizzatore deve semplicemente subire le conseguenze di un fatto riconducibile alla sua sfera organizzativa e sotto il suo totale controllo, quali che ne siano le cause determinanti; dovrà risponderne perciò anche in caso di colpa o dolo degli addetti alla stampa, salvo solo il caso di dolosa collusione con i vincitori. Si tratta in altri termini di «rischi d’impresa» che il gestore professionale è tenuto a coprire, non trattandosi di eventi imprevedibili quanto di evenienze che l’esperienza dimostra ormai ricorrenti”.

Insomma, l’anomalia o il malfunzionamento – come anche ha osservato altra dottrina – non alterano la natura di evento di sorte dell’estrazione, o della generazione della combinazione vincente, perché i contratti di scommessa si fondano sull’affidamento delle parti alla mera sorte; di conseguenza, dette anomalie non sono idonee ad invalidare la stessa scommessa.

Si tratta di argomenti che la Corte pienamente condividee che si legano con la peculiarità della vicenda che occupa e con le modalità di esplicazione del gioco delle VLT, considerato che nella specie non è in discussione la genuinità dello scontrino in possesso del ricorrente.

Anzi, qui, a ben vedere, lo scontrino “vincente” non costituisce un mero documento di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c. (come anche sostenuto dal Procuratore Generale, oltre che dalla controricorrente, richiamandosi giurisprudenza di legittimità sul punto: tra le altre, Cass.n.11294/1993; Cass. n. 351/2002; Cass. n. 3588/2010), che solo individua nel possessorel’avente diritto alla prestazione, ma documenta esso stesso la vincita -cioè, assume la dignità di vera e propria prova documentale di essa – perché:

a) costituisce prova della giocata;

b) viene emesso dopo che la giocata è stata effettuata, non prima, e ne rappresenta l’esito;

c) proviene direttamente e senza alcuna intermediazione dallo stesso gestore del gioco, su impulso del giocatore, perché emesso dal sistemadal primo gestito e controllato.

Proprio per tali ragioni, dunque, può dirsi ( come esattamente sostenuto dal ricorrente)che la “validazione” cui fa cenno l’art. 6, comma 2, cit. coincide – se non altro in base alla regolamentazione della fattispecie al momento dei fatti per cui è causa -con la stessa emissione del biglietto vincente, generato dal sistema; ciò, beninteso, non già sotto il profilo interpretativo della clausola suddetta (cioè, non già perché la clausola stessa debba intendersi nel senso prospettato dal (omissis), il che non sarebbe consentito fare a questa Corte, noto essendo che l’interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice del merito), ma perché sol tanto una simile sua lettura può dirsi conforme alla disciplina codicistica e consumeristica prima esaminata, in caso contrario determinandosene la sua indubbia violazione.

4.9.4- Infine, per quanto nell’economia della presente decisione la questione del malfunzionamento del sistema, in sé considerata, non assuma rilevanza centrale (se non per escluderne l’incidenza sulla responsabilità contrattuale del gestore), va anche rilevato come colga nel segno il ricorrente laddove censura (col terzo mezzo) il richiamo operato dalla Corte toscana ad alcune relazioni di CTU (diverse da quella ivi prodotta dalla Snaitech), depositate in altre cause decise dalla stessa Corte.

Infatti, al contrario di quanto indicato dalla controricorrente (che propugna l’infondatezza della censura, per aver essa società specificamente invocato direttamente le statuizioni rese dalla stessa Corte fiorentina in seno a quei giudizi in cui le suddette consulenze vennero effettuate), dal tenore letterale dell’impugnata statuizione pare inequivoco che il giudice d’appello abbia fatto riferimento non tanto ai precedenti della propria giurisprudenza in sé, quanto piuttosto proprio agli elaborati peritali, evidentemente alla stessa noti, dunque mostrando di far ricorso alla propria scienza privata, in chiara violazione non solo del principio dispositivo che governa il processo di cognizione, ma (può aggiungersi) anche il diritto di difesa del (omissis).

4.10 – Pertanto, ha errato la Corte toscana, rigettando senz’altro l’appello del (omissis), senza adeguatamente considerare tutto quanto precede.

Va solo qui precisato che la prestazione cui la Snaitech è tenuta, in esecuzione del contratto inter partes, non può comunque superare l’importo di € 500.000,00, pari al Jackpot massimo pacificamente conseguibile per il gioco delle VLT, salvo il minor importo di € 401.327,13 che, a dire della controricorrente, integrava l’ammontare del Jackpot al momento delle vincita conseguita dal (omissis), sempre che tanto sia desumibile dalla documentazione già versata in atti, questione che il giudice del rinvio avrà cura di verificare ed accertare.

Ciò perché l’obbligazione massima cui il gestore della VLT – come è pacifico tra le parti – era tenuto ad adempiere, in caso di vincita, era pari ad € 500.000,00 (da quanto evincibile dagli atti non risultando neppure contestato, dal (omissis), che la schermata iniziale del video riportasse il contenuto di cui al doc. I della controricorrente), tanto costituendo “ il limite all’obbligazione di pagamento per il gestore della lotteria ” (Cass. n. 20958/2006) reso adeguatamente conoscibile al giocatore prima della scommessa.

In altre parole, benché lo scontrino in possesso del (omissis) documenti una vincita assai più elevata (superiore ad € 9,5mln.), il giocatore non può pretendere il pagamento del premio eccedente tale limite massimo, perché la correlativa obbligazione a carico del gestore non può essere superata e perché tanto gli era ben noto al momento in cui era stata sollecitata la sua giocata.

4.11 – In relazione alle questioni trattate, possono quindi pronunciarsi i seguenti principi di diritto, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c.:

1) Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT) disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 10 gennaio 2010, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall’art. 1935 c.c., la vincita è subordinata all’evento futuro e incerto della elaborazione della combinazione vincente che si manifesta sul videoterminale, ed è adeguatamente documentata dal possesso del relativo scontrino, se riportante i dati identificativi della giocata, il tipo di vincita e gli elementi distintivi atti a garantirne l’autenticità materiale (ad es. codici a barre, ecc.), giacché la sua immediata emissione è idonea ad integrare la c.d. validazione cui il d.m. cit. fa riferimento.

Ne consegue che, se per una anomalia o un malfunzionamento del sistema informatico (comunque determinati e non riconducibili al giocatore) viene emessa una combinazione vincente, il gestore della lotteria istantanea – che risponde comunque verso il giocatoresolo nei limiti del montepremi messo a disposizione e a questi noto – è tenuto a corrispondere il premio al possessore dello scontrino vincente, non potendo invocarel’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c., giacché dette anomalie non costituiscono eventi imprevedibili o inevitabili, ma – rientrando integralmente nell’ ambito della sfera organizzativa e di controllo dell’attività – concernono il rischio d’impresa sullo stesso gravante.

2) Il contratto di video lotteria istantanea ( VLT ) disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 10gennaio 2010, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall’art. 1935 c.c., è di norma soggetto alla disciplina dei contratti del consumatore in generale, ai sensi degli art. 33-38 del d.lgs. n. 206del 2005 (Codice del consumo).

Ne consegue che la clausola di cui all’art. 6, comma 2, del d.m. cit. – se interpretata dal giudice di merito nel senso che la procedura di c.d. validazione, ai fini della riscossione della vincita, si intenda superata solo se il gestore – professionista riscontri ex post il corretto funzionamento del sistema di gioco rispetto ad anomalie o malfunzionamenti del sistemastesso, da tanto restando condizionato l’obbligo di pagamento del premio – ha natura vessatoria, in violazione dell’art. 33, comma 2, lett. b), l), p) e t) del Codice del consumo, implicando l’effetto di esimere da responsabilità il gestore, in relazione a fatti inerenti alla sua sfera organizzativa e sotto il suo esclusivo controllo, vincolando il consumatore ai suoi esiti, basati su complesse procedure ordinariamente dallo stesso non controllabili, ed escludendo ogni valenza probatoria di documenti (lo scontrino) direttamenteemessi dal gestore.

3) Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT) disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 10gennaio 2010, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall’art. 1935 c.c., ove non sia in discussione l’estraneità del giocatore – consumatore ad eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema di gioco e non ne sia equivoca la sua integrità materiale, lo scontrino emesso dal videoterminale, attestante la vincita del premio Jackpot, non solo individua, nel suo possessore, la legittimazione alla richiesta di riscossione del premio, ma costituisce idonea prova documentale della vincita, nei limiti massimi pattuiticon la conclusione del contratto, sempre che dallo scontrino siano evincibili i dati identificativi della giocata, il tipo di premio vinto e gli elementi (quali, ad es., codici a barre, ecc.), atti a garantirne la genuinità materiale.

5.1 – In definitiva, sono accolti il primo, il secondo e il terzo motivo, per quanto di ragione, mentre é inammissibile il quarto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, per quanto di ragione, e dichiara inammissibile il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione Civile della Cassazione, il giorno 12 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2025.