REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. GIACOMO ROCCHI – Presidente –
Dott. MICAELA SERENA CURAMI – Relatore –
Dott. ANGELO VALERIO LANNA – Consigliere –
Dott. CARMINE RUSSO – Consigliere –
Dott. VINCENZO GALATI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
suI ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso l’ordinanza del 10/05/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, Dott. FULVIO BALDI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha stabilito in anni uno e mesi sei la durata del programma di recupero del condannato (omissis) (omissis) ai fini dell’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso l’ordinanza indicata, (omissis) (omissis) ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. (omissis) (omissis) articolando i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con ii primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 165 comma 6 pen.: ha errato il Giudice dell’esecuzione nel determinare la durata del programma di recupero del condannato, dal momento che, ai sensi della norma applicata, art. 165 comma 6 cod. pen., il Giudice deve limitarsi ad indicare il termine entro il quale l’obbligo imposto deve essere adempiuto, e non invece la durata.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la mancanza della motivazione dell’impugnato provvedimento.
3. II Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dr. Fulvio Baldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. II primo motivo di ricorso é fondato, dovendo ritenersi il secondo assorbito.
2. La norma di cui all’art. 165 comma 6 cod. pen. stabilisce che il giudice indichi il termine entro il quale l’obbligo imposto, nel caso di specie ai sensi dell’art. 165 comma 5 cod. pen., deve essere adempiuto.
È quindi estranea al dettato della norma l’introduzione di un termine che disponga in merito alla durata del percorso di recupero, cui é stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha stabilito, peraltro immotivatamente, la durata del corso di recupero intrapreso dal condannato (omissis) (omissis) in anni 1 mesi 6, incorrendo in tal modo in violazione di legge.
Se da un lato e innegabile che il termine entro il quale l’obbligo deve essere adempiuto é strettamente collegato alla durata del programma di recupero, cionondimeno, ai sensi della citata norma, non é consentito al giudice di determinare la durata del programma stesso; ben potrà quindi il giudice dell’esecuzione acquisire informazioni sulla durata del percorso intrapreso dal condannato, così da stabilire un termine per l’esecuzione che ne tenga, motivatamente conto, e tale da potergli consentire un controllo, alla scadenza del termine, circa l’effettivo adempimento dell’obbligo stesso.
3. Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in diversa persona fisica, che dovrà procedere a nuovo esame, tenendo conto dei superiori rilievi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
Cosi deciso il 16 novembre 2023
Depositato in Cancelleria, Roma lì 23 febbraio 2024.