Insequestrabile la pensione dell’imputato, va garantito il minimo vitale (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 19 novembre 2022, n. 43959).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANTOVANO Alfredo – Rel. Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Mario nato a CUTRO (KR) il 29/03/19xx;

avverso l’ordinanza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di CATANZARO;

udite la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALFREDO MANTOVANO, le conclusioni del Pubblico Ministero di questa S.C. nella persona del SOST. PROCURATORE GENERALE dott. Raffaele GARGIULO, per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, e dell’avv. Giuseppe (OMISSIS) per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17/05/2022 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) Mario contro l’ordinanza in data 3/01/2022, con la quale il GIP del TRIBUNALE di CATANZARO aveva rigettato l’istanza di dissequestro della somma di 411,59 euro depositata sul proprio conto corrente: tale importo era stato a sua volta sottoposto a vincolo reale con provvedimento di sequestro preventivo del 22/03/2021.

2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione e deduce quale unico motivo la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. e 545 cod. proc. civ.

Richiama in proposito la decisione delle Sezioni Unite di questa S.C., di cui alla informazione provvisoria in data 24/02/2022, sulla impignorabilità delle pensioni nei limiti di ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà, e osserva come il Collegio del riesame abbia omesso di tenere conto del principio di diritto affermato da tale pronuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto, con conseguente annullamento con rinvio.

1. L’informazione provvisoria menzionata nel ricorso – già nota al momento della pronuncia del Collegio del riesame – è stata seguita dal deposito della sentenza Sez. U n. 26252 del 24/02/2022 dep. 07/07/2022 Rv. 283245-01 imputato CINAGLIA, la quale ha confermato che “i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato”.

In motivazione le Sez. U. hanno premesso che “i valori costituzionalmente garantiti della dignità della persona, della solidarietà sociale ed economica, e del diritto del lavoratore ai mezzi indispensabili ad assicurare a sé stesso e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, a presidio dei quali è posto il divieto di pignoramento dei crediti indicati dall’art. 545 cod. proc. cív., sono inviolabili e non possono essere pregiudicati nemmeno dalla possibilità della loro confisca in sede penale”.

Hanno aggiunto che “con riferimento (…) alle pronunce della Corte costituzionale succedutesi con riguardo alla pignorabilità delle retribuzioni nonché delle pensioni (con stretto riferimento alla norma dell’art. 545 cod. proc. civ., si vedano, in particolare, le ordinanze nn. 315/1999; 91/2017; 202/2018 e la sentenza n. 248/2015), vale la pena rammentare che l’elemento di equilibrio rinvenuto dalla Corte tra esigenze di tutela delle pretese dei creditori ed esigenze di salvaguardia delle posizioni retributive e pensionistiche è stato ravvisato non nella sottrazione alle pretese dei primi dell’intera somma spettante, ma solo di quella parte necessaria ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei pensionati, in conformità, appunto, al precetto dell’art. 38, secondo comma, Cost.

Si è detto cioè, espressamente, che “la necessità di garantire questo minimum vitale può giustificare la compressione del diritto di rivalsa dei creditori sulla pensione, ma il sacrificio non può essere assoluto, bensì proporzionato all’entità funzionale ad assicurare il rispetto del disposto costituzionale”.

Sicché, anche nell’operato di limitazione del grado di impignorabilità delle somme così titolate, da assoluto a parziale, si coglie sempre in nuce il rilievo dirimente che la Corte ha assegnato ai principi costituzionali capaci di sostenere la stessa ragione fondante della salvaguardia, sia pure in termini contenuti, del minimo vitale”.

2. Le Sez. U. di questa S.C. rammentano pure “come il principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità sia ormai stato assunto, nella giurisprudenza, anche di queste Sezioni Unite, a canone ermeneutico delle disposizioni in tema di sequestro, in particolare rilevante sotto il profilo dell’onere motivazionale del giudice, tenuto a dare adeguatamente conto della impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, secondo, dunque, un “protocollo” applicabile anche al sequestro preventivo (da ultimo, con riferimento al sequestro preventivo a fini di confisca, ai sensi degli artt. 19, 25 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001, Sez. 6, n. 13936 dell’11/01/2022, Sunsky S.r.l., non massim.; con riferimento al sequestro “impeditivo”, Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Rv. 281104, Onorati; Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509 -01; inoltre, sia pure in tema di sequestro probatorio, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-226713, nonché Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, secondo cui «ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco»)”.

Ne segue che “se l’esigenza di assicurare il minimo vitale è la “chiave di volta” delle disposizioni in tema di disciplina della pignorabilità dei crediti da lavoro e dei trattamenti pensionistici (indubbiamente equiparabili tra loro sotto tale profilo), la conclusione per cui tale disciplina deve valere anche in caso di ablazione da sequestro per equivalente rappresenta il fisiologico e necessitato epilogo delle premesse di cui si è detto”.

3. Nel caso di specie il TRIBUNALE, pur dando atto che gli accrediti sul conto corrente di (OMISSIS) hanno natura pensionistica, ha confermato il diniego del dissequestro, sostenendo che dagli atti non emergono elementi tali da far ritenere che la misura cautelare sia eccessivamente afflittiva in relazione al minimo vitale, né che provenga o meno da lavoro autonomo.

E tuttavia per Sez. U cit. l’origine del trattamento pensionistico da lavoro autonomo non incide sul principio affermato, mentre l’entità dell’attivo di conto corrente sottoposto a sequestro induce a far approfondire la questione della afflittività del vincolo apposto.

Va constatato peraltro che dalla consultazione degli atti, necessaria al fine di valutare l’ammissibilità del ricorso, emerge – a differenza di quanto affermato dal Collegio – che in sede di riesame il ricorrente aveva prodotto la documentazione relativa al trattamento pensionistico maturato in suo favore in Germania, con traduzione dal tedesco.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, con rinvio per nuovo esame al TRIBUNALE CATANZARO in differente composizione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al TRIBUNALE di CATANZARO-sezione per il riesame delle misure cautelari reali- per nuovo esame.

Così deciso a Roma l’11/10/2022.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.