Integra il reato di appropriazione indebita la mancata restituzione dell’auto detenuta in virtù di un contratto di leasing (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 6 febbraio 2023, n. 4983).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELTRANI Sergio – Presidente –

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Rel. Consigliere –

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere –

Dott. CERSOSIMO Emanuele – Consigliere –

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) OLIMPIO nato a MONTAGNA IN VALTELLINA il 22/03/19xx;

avverso l’ordinanza del 19/07/2022 del TRIBUNALE di SONDRIO.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. PASQUALE SERRAO D’AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

letta le conclusioni del difensore, avv. Giulio (OMISSIS) del foro di Sondrio, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/07/2022 il Tribunale di Sondrio ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. in data 30/06/2022 nei confronti di Olimpio (OMISSIS), indagato per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita di un’autovettura, oggetto di contratto di leasing).

2. Avverso l’ordinanza ricorre il difensore del Manufatti sulla base di un unico motivo, con il quale eccepisce l’erronea applicazione della legge penale ai sensi I dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. sostenendo che la società concedente non aveva inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa, a seguito dell’omesso pagamento di alcune rate, per un importo peraltro inferiore a quello indicato nel provvedimento di sequestro, con la conseguenza che la protrazione del possesso dell’autovettura non poteva ritenersi illecito; con lettere di messa in mora, il rimedio caducatorio era stato soltanto prospettato, in caso di protrazione dell’inadempimento, senza operatività ipso iure.

2.1. Con memoria difensiva del 23 novembre 2022, il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, contestando le conclusioni del Procuratore Generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo che reitera quanto dedotto in sede di riesame, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.

2. Il tribunale, infatti, ha escluso errori sulla legge extra penale, in quanto dalle diffide inviate al (OMISSIS), si evinceva l’intenzione della società concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto qualora non fosse pervenuto entro quindici giorni il pagamento delle rate scadute, con esplicita richiesta di restituzione del mezzo in caso di perdurante inadempimento, in conformità con il regolamento negoziale.

È stato correttamente ritenuto sussistente, pertanto, il fumus del delitto di appropriazione indebita per l’omessa restituzione del bene al legittimo proprietario, rilevando dal comportamento tenuto dal detentore, per le modalità del rapporto con la cosa, un’oggettiva interversione del possesso (sez. 2, n. 42977 del 02/10/2014, Di Giacomo, Rv. 260473-01; in motivazione, la Corte ha sostenuto che la inottemperanza alla richiesta di restituzione di un bene preso a noleggio, a fronte dell’inadempimento dell’utilizzatore, implica la rilevanza penale della condotta nonostante il mancato esercizio della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/11/2022.

Depositato in Cancelleria, Seconda Sezione Penale, il 6 febbraio 2023.

SENTENZA – originale -.