Investe e uccide un ciclista: l’andatura non rettilinea della bici non riduce la colpa dell’automobilista (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 24 ottobre 2022, n. 40072).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) GIOACCHINO nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 12/10/19xx;

avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa KATE TASSONE

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo, in data 1 febbraio 2021, ha parzialmente riformato nel solo trattamento sanzionatorio, confermandola nel resto, la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, in data 28 ottobre 2019, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili Gioacchino (OMISSIS) per il reato di omicidio colposo stradale aggravato (art. 589-bis, comma 4, cod.pen.), contestato come commesso in Campobello di Licata il 23 agosto 2017, in danno di Miroslaw (OMISSIS).

L’incidente in cui quest’ultimo perse la vita si verificò sulla strada statale n. 557, nella direzione di marcia da Ravanusa a Campobello di Licata, poco dopo le ore 20.00; il Barbera era alla guida di una autovettura Peugeot 206, mentre il (OMISSIS) conduceva un velocipede tipo mountain bike, precedendo il (OMISSIS) nello stesso senso di marcia.

Nel giudizio di merito, attraverso gli elementi probatori disponibili — e pur a fronte delle doglianze rassegnate dalla difesa del (OMISSIS) in sede di appello — si é ritenuto che la responsabilità dell’accaduto ricadesse esclusivamente sull’imputato, che (versando, tra l’altro, in stato di ebbrezza) tamponò il velocipede del (OMISSIS), per non avere mantenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi e non avere osservato la corretta distanza dal mezzo che lo precedeva.

E’ stato escluso, in particolare, che il (OMISSIS) stesse eseguendo un’improvvisa manovra di svolta a sinistra, come invece asseriva la difesa del (OMISSIS), e che avesse violato l’obbligo di indossare il casco (non obbligatorio) e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti (non ancora obbligatori a quell’ora).

Di tal che anche in appello é stata confermata l’esclusiva responsabilità dell’accaduto in capo all’imputato, cui sono state unicamente concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il (OMISSIS), con atto articolato in un unico motivo di doglianza, nel quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermata responsabilità del medesimo: secondo l’esponente, non si é considerato nella sentenza impugnata che l’incidente si sarebbe verificato mentre il (OMISSIS) stava eseguendo una manovra di improvvisa svolta a sinistra, di tal che il (OMISSIS) non era riuscito ad arrestare il proprio mezzo e ad evitare l’impatto con il velocipede condotto dalla vittima.

Inoltre la Corte di merito non ha considerato, secondo il deducente, che lo stesso perito ing. (OMISSIS) non aveva escluso, su specifica domanda della difesa, che vi potesse essere stata siffatta repentina manovra e che quindi vi fosse un ragionevole dubbio sull’esatta dinamica dell’incidente e sulla responsabilità del prevenuto.

In definitiva, conclude il deducente, vi é stato un travisamento del fatto da parte della Corte palermitana, con la conseguenza che la sentenza impugnata merita di essere annullata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Le costituite parti civili (OMISSIS) Vito, (OMISSIS) Giuseppa Antonia, (OMISSIS) Agnieszka e (OMISSIS) Angelo Francesco (questi ultimi in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore (OMISSIS) Giuseppe), hanno depositato memoria e conclusioni scritte, nonché nota spese, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti in questa sede, oltreché reiterativo di doglianze già proposte in appello e disattese dalla Corte di merito con motivazione affatto congrua.

In sostanza, il deducente si duole della mancata considerazione delle ragioni della difesa in ordine alla ricostruzione dei fatti, che sarebbe stata travisata rispetto a quella prospettata dal (OMISSIS) fin dagli istanti successivi all’incidente, ossia che il (OMISSIS) avrebbe eseguito una repentina manovra di svolta a sinistra, non dando al Barbera il tempo di evitarlo e così cagionando egli stesso l’impatto che lo traeva a morte.

In realtà, la questione é stata ampiamente sviscerata sia nella sentenza di primo grado, sia in quella di appello, sulla scorta della puntuale ricostruzione operata attraverso il materiale probatorio e i chiarimenti forniti dal perito, che ha condotto i giudici di merito – essenzialmente sulla base delle modalità dell’urto ricostruite attraverso i danni riportati dai mezzi – a ravvisare nell’occorso un’ipotesi di tamponamento privo di angolazione.

Peraltro, quand’anche si fosse ritenuto che l’andatura del velocipede non era rettilinea, tale eventualità (come correttamente osservato dalla Corte di merito) non si porrebbe in alcun modo come fattore eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso eziologico, stante il fatto che l’andatura dei velocipedi é necessariamente caratterizzata da un moto oscillatorio (per un esempio recente di tale assunto in tema di sorpasso di velocipede vds. Sez. 4, Sentenza n. 18738 del 11/11/2021, dep. 2022, Menga, Rv. 283211).

Ne deriva che a maggior motivo era obbligo del (OMISSIS) mantenere, nell’occorso, le distanze e procedere a una velocità adeguata, con conseguente rilevanza eziologica della violazione degli articoli 140, 141 e 149 cod. strada sul verificarsi dell’incidente.

Così stando le cose, il ricorso del (OMISSIS) non si confronta con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata circa la dinamica del sinistro e le relative cause, proponendo lagnanze già adeguatamente e motivatamente respinte in appello (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710); e risulta proposto per motivi non consentiti in questa sede di legittimità, costituiti nell’essenziale nella rivalutazione del materiale probatorio, a fronte di un percorso argomentativo – come quello della sentenza impugnata – che si appalesa adeguato e rispondente a canoni di logica e coerenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074; più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

E’ appena il caso di soggiungere che, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

Dunque é inconferente e privo di pertinenza in questo giudizio di legittimità il riferimento del ricorrente a un preteso “travisamento del fatto” da parte della Corte distrettuale.

2. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Lo stesso ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalle parti civili (OMISSIS) Vito, (OMISSIS) Giuseppa Antonia, (OMISSIS) Agnieszka e (OMISSIS) Angelo Francesco (questi ultimi in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore (OMISSIS) Giuseppe), spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalle parti civili (OMISSIS) Vito, (OMISSIS) Giuseppa Antonia, (OMISSIS) Agnieszka e (OMISSIS) Angelo Francesco (questi ultimi in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore (OMISSIS) Giuseppe), che liquida in complessivi euro 5.400,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.