Risarcimento danni. La valenza probatoria delle informazioni contenute nei verbali del Pubblico Ufficiale (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 21 ottobre 2022, n. 31107).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 21788/2021 proposto da:

ANTONIO (OMISSIS), elett.te domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIORGIO (OMISSIS) e GIOVANNI (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to MARIKA (OMISSIS) che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2021 emessa dal CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 21/1/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

Rilevato che,

con sentenza resa in data 21/1/2021 (n. 117/2021), la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. per la condanna di Antonio (OMISSIS) al rimborso, in sede di rivalsa, delle somme corrisposte dalla compagnia assicuratrice a terzi a titolo di risarcimento danni in relazione a un sinistro stradale provocato da Nunzia (OMISSIS), dante causa dell'(OMISSIS);

con tale pronuncia, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha contestualmente disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dall'(OMISSIS), rilevando come detta prescrizione fosse stata interrotta, da parte di UnipolSai Assicurazioni s.p.a., con la trasmissione alla (OMISSIS) di un atto di messa in mora presso un indirizzo contenuto nel rapporto redatto dalla polizia municipale in occasione del sinistro stradale dalla stessa provocato e, dunque, attestato con efficacia di piena prova ai sensi dell’art. 2700 c.c.;

avverso la sentenza d’appello, Antonio (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e Antonio (OMISSIS) hanno depositato memoria;

considerato che,

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 e 2943 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’indirizzo indicato nel rapporto della polizia municipale dal quale UnipolSai s.p.a. aveva tratto informazioni ai fini della comunicazione dell’atto di messa in mora alla (OMISSIS) potesse ritenersi pienamente comprovato fino a querela di falso, non potendo ritenersi, tali informazioni, riconducibili all’ambito dei fatti dotati di fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c.;

in particolare, tale indirizzo, in quanto totalmente erroneo e in nessun modo riconducibile alla persona della (OMISSIS) (così come comprovato dalla certificazione storica comunale prodotta in giudizio), era valso a rendere del tutto inefficace l’atto di messa in mora inoltrato dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a., con la conseguente attestazione dell’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla compagnia assicuratrice nei confronti dell'(OMISSIS);

il motivo è manifestamente fondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell’autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all’esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (Sez. L, Sentenza n. 11751 del 24/06/2004, Rv. 573888 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10569 del 02/08/2001, Rv. 548710 – 01; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 3787 del 09/03/2012, Rv. 621339 – 01; Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010, Rv. 612813 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 27937 del 24/11/2008, Rv. 605645 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006, Rv. 586687 – 01);

in particolare, con riguardo alle attestazioni relative alle informazioni sulle persone intervenute dinanzi al pubblico ufficiale, mentre deve ritenersi provato fino a querela di falso l’avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute in presenza del pubblico ufficiale (così come l’avvenuta esecuzione dell’esame di determinati documenti), deve escludersi che tale fede privilegiata possa estendersi all’intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così apprese dal pubblico ufficiale, poiché là dove è certamente provato fino a querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso direttamente dette informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova (senza necessità del ricorso alla querela di falso) l’intrinseca veridicità del contenuto di quelle informazioni, attesa l’evidente estraneità di tale contenuto all’ambito della diretta percezione del pubblico ufficiale dichiarante;

nel caso di specie, pur quando gli autori del rapporto della polizia municipale dedotto nel presente giudizio avessero appreso le informazioni relative all’indirizzo della (OMISSIS) direttamente da quest’ultima, o dall’esame di documenti eventualmente in loro possesso (o loro esibiti), la veridicità del contenuto di tali informazioni (relative al ridetto indirizzo) rimane del tutto estranea all’ambito della fede privilegiata circoscritto dall’art. 2700 c.c., potendo essere liberamente contestata con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso;

è appena il caso di rilevare come, secondo quanto incontestatamente dedotto dalle parti, la fonte di cognizione dalla quale i pubblici ufficiali avrebbero ricavato le informazioni concernenti l’indirizzo della (OMISSIS) non risulta in alcun modo rivelata nel rapporto oggetto d’esame, con la conseguente impossibilità di predicare il contenuto di tali informazioni fatte proprie dei pubblici ufficiali dichiaranti alle eventuali attestazioni contenute in altro documento eventualmente dotato di piena efficacia probatoria fino a querela di falso (secondo quanto statuito in Sez. 5, Sentenza n. 15311 del 10/06/2008, Rv. 603555 – 01);

nella specie, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto che il rapporto redatto dai pubblici ufficiali intervenuti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio fosse valso a comprovare, con efficacia di piena prova fino a querela di falso, la veridicità del contenuto intrinseco delle informazioni ricavate da detti pubblici ufficiali attraverso le dichiarazioni ricevute (o l’esame di altra documentazione dagli stessi rinvenuta o agli stessi esibita), ossia l’avvenuta dimostrazione con efficacia di piena prova fino a querela di falso dell’indirizzo della (OMISSIS) accertato attraverso la ricezione di dichiarazioni o l’esame di altra documentazione, la sentenza impugnata deve ritenersi incorsa nell’evidente falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.;

sulla base di tali premesse, rilevata Ia manifesta fondatezza della censura esaminata, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, della Corte Suprema di Cassazione del 12/7/2022.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.