Irregolare la sanzione amministrativa comminata al gestore della piscina priva di assistente ai bagnanti (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 13 ottobre 2023, n. 28538).

Repubblica Italiana

La Corte Suprema di Cassazione

Seconda Sezione Civile

nel collegio così composto:

Rosa Maria Di Virgilio   Presidente

Lorenzo Orilia               Consigliere

Linalisa Cavallino         Consigliere

Rossana Giannaccari  Consigliere

Remo Caponi               Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 8185/2021 proposto da:

(omissis) (omissis) s.r.l., (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) difesi dall’avvocato (omissis) (omissis);

-ricorrenti-

contro

Capitaneria di Porto di (omissis);

-intimata-

avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 791/2020 del 18/09/2020.

Ascoltata la relazione del consigliere dott. Remo Caponi nella camera di consiglio del 3/10/2023.

Fatti di causa

   Nel 2017 (omissis) (omissis) s.r.l. proponeva dinanzi al Giudice di pace di Lucca nei confronti della Capitaneria di Porto di (omissis) opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento di € 1.032 a titolo di sanzione amministrativa, irrogata poiché presso la piscina dello stabilimento balneare (omissis) a (omissis) non era  presente l’assistente ai bagnanti durante l’orario di apertura. Si allegava la violazione di un’ordinanza della Capitaneria di Porto (omissis) del 2015, che dispone per la presenza di un addetto alla sicurezza per le piscine di uso pubblico. L’opposizione e stata rigettata in primo e in secondo grado.

     Ricorre in cassazione (omissis) (omissis) con due motivi, illustrati da memoria.

     La Capitaneria di Porto di (omissis) é rimasta intimata

Ragioni della decisione

  1. – Il primo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione sul punto Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 3 co. 1 lett. a) n. 2 l. reg. Toscana 8/2006 e art. 25 d.p.g.r. 54/2015.

     I due motivi condividono la sostanza e possono essere esaminati congiuntamente.

     In particolare, fondato e il primo motivo in quanto diretto sostanzialmente a censurare ex art. 132 co. 2 n. 4  c.p.c. il carattere perplesso della motivazione e fondato e anche il secondo motivo circa la violazione dell’art. 3 co. 1 lett. a) n. 2 l. reg. Toscana 8/2006.

     L’art. 105 d.lgs. 112/1998 (sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del primo capo della l. 59/1997) affida alle Regioni, tra l’altro, funzioni relative al demanio marittimo. Entra in gioco la l. reg. Toscana 8/2006 (norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), cui e da affiancare il correlativo regolamento di attuazione ex d.p.g.r. 54/2015.

     L’art. 3 co. 1 l. reg. cit. classifica le piscine secondo i seguenti lineamenti:

(a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica, che a loro volta si distinguono in:

(1) piscine pubbliche e private aperte al pubblico;

(2) piscine private ad uso collettivo: che sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate [il frammento finale, a partire da «e agli utenti.», e stato inserito successivamente dalla l. reg. 51/2020];

(3) impianti finalizzati al gioco acquatico; (b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all’uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli artt. 1117 ss. c.c.

   Mentre per le piscine aperte al pubblico (art. 3 co. 1 lett. a n. 1 l. reg. cit.) e prevista la presenza dell’assistente ai bagnanti, per le piscine private ad uso collettivo (art. 3 co. 1 lett. a n. 2 l. reg. cit.) entra in considerazione l’art. 12 co. 5 e 6 l. reg. cit.: «(5) Per le piscine private ad uso collettivo di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) n. 2, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, non e obbligatoria la presenza dell’assistente ai bagnanti; (6) Per le piscine ad uso collettivo di cui al comma precedente, ove non sia prevista la presenza dell’assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l’assenza dell’assistenza ai bagnanti ed attrezza l’area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l’incolumità.

     Per le piscine di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) n. 2, tali protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati».

       Ne segue che sono esonerate dall’obbligo di mettere un assistente a disposizione dei bagnanti le strutture aventi al loro interno piscine private qualificabili come ad uso collettivo, a differenza delle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pubblico. La ricorrente appoggia la sua argomentazione a questo quadro normativo, valorizzando in particolare il carattere accessorio dell’utilizzo della piscina rispetto ai servizi principali dell’impianto balneare.

  1. – L’argomentazione censurata della sentenza impugnata e la seguente (in sintesi). «Sembrerebbe» che le piscine facenti parte di uno stabilimento balneare rientrino nella nozione di piscine private ad uso collettivo, non obbligate alla assistenza bagnanti, in quanto accessibili ai soli clienti, soci ed ospiti.

      Ma proprio la possibilità di accesso ai clienti, ai soci ed agli ospiti parifica sostanzialmente le piscine private ad uso collettivo alle piscine private aperte al pubblico.

    Basti pensare che l’ingresso alle piscine e regolato alla stessa maniera, vale a dire attraverso il pagamento di un biglietto. Si intende allora che non sussistano ragioni valide per ritenere che le piscine private ad uso collettivo (di soci, clienti ed ospiti della struttura) presentino rischi di utilizzo minori rispetto alle piscine private ad uso pubblico.

    Corretta e conseguentemente l’ordinanza che ha imposto la presenza di un addetto alla sicurezza con riguardo alle piscine di uso pubblico, come debbono ragionevolmente ritenersi quelle pertinenti agli stabilimenti balneari. Il gravame deve essere, allora, rigettato. Le spese, tuttavia, si compensano, prestandosi la lettera della normativa regionale alla interpretazione favorevole alla ricorrente. Per la stessa ragione, non ricorrono le condizioni per il pagamento del doppio del contributo unificato.

    3.- Delle due l’una: o la piscina di cui al caso di specie e una piscina privata ad uso collettivo ed allora ex l. reg. Toscana 8/2006 la correlativa struttura non e tenuta a provvedere alla presenza dell’assistente ai bagnanti, ne quindi essa può essere sanzionata per la mancanza di quest’ultimo; oppure la piscina de qua e una piscina privata aperta al pubblico ed allora ex l. reg. Toscana 8/2006 la correlativa struttura e tenuta a provvedere alla presenza dell’assistente ai bagnanti e quindi essa puo essere  sanzionata  per la mancanza  di  quest’ultimo.

     La sentenza impugnata si costruisce una impraticabile terza via: la piscina «sembrerebbe» ad uso collettivo, ma deve essere lo stesso sanzionata per la mancanza dell’assistente ai bagnanti, salva la compensazione delle spese e l’abbuono del pagamento di una cifra corrispondente al contributo unificato, considerato che la lettera della l. reg. Toscana 8/2006 e favorevole alla ricorrente.

      Tale motivazione non regge ne logicamente, ne giuridicamente, cosicché l’alternativa prospettata dovrà essere risolta dal giudice di rinvio.

  1. – E accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, rinviata la causa al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato, cui e demandata altresì, la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato, cui de- manda altresì, la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Cos, deciso a Roma, il 3/10/2023.

Il Presidente

Dott.ssa Rosa Maria Di Virgilio

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.