La delibera assembleare del Condominio sulla polizza assicurativa di tutela legale (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 7 aprile 2022, n. 11349).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15633-2021 proposto da:

(OMISSIS) RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN LUIGI (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO GARIBALDI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 13, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO (OMISSIS) (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 572/2021 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata il 19/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere Dott. Antonio SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Raffaella (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 19 maggio 2021 n. 572/2021 resa dal Tribunale di Forlì.

L’intimato Condominio Garibaldi di (OMISSIS) (OMISSIS), via (OMISSIS) 30, resiste con controricorso.

Il Tribunale di Forlì, riformando la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di Forlì, ha respinto l’impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta dalla condomina Raffaella (OMISSIS) con riferimento alla deliberazione assembleare del Condominio Garibaldi approvata il 29 maggio 2019.

Il Tribunale di Forlì ha affermato che la delibera impugnata avesse ad oggetto l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio annuale 2019, e non la stipulazione della polizza assicurativa di tutela legale.

Il giudice di appello ha comunque ritenuto improprio il richiamo dell’art. 1132 c.c., attenendo il riparto al premio assicurativo, peraltro non addebitato alla condomina (OMISSIS), e non alle spese processuali dovute dal condominio all’esito di un giudizio.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1101, 1132, 1135, 1137, 1138 c.c. e richiama la tesi della invalidità della delibera relativa alla stipula della polizza di tutela legale.

Il secondo motivo di ricorso allega l’omesso esame circa un fatto decisivo, specificando che il punto 2 del verbale assembleare individuava fra le spese inserite nel prevenivo proprio le spese per la polizza tutela legale.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.

Come da questa Corte già affermato (Cass. Sez. 2, 20/08/2021, n. 23254), l’assemblea di condominio, nell’ambito dei poteri di gestione di cui all’art. 1135 c.c., può validamente approvare la spesa per la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini.

Al riguardo di una tale delibera, il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea.

Né la deliberazione assembleare di approvazione della polizza spese legali può intendersi contraria all’art. 1132 c.c., come suppone la ricorrente, stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra l’oggetto del contratto in esame e la menzionata norma, giacché quest’ultima:

1) si limita a contemplare l’esonero del dissenziente dalla “responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”, e dunque esclude l’onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d’esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato, nell’inverso caso d’esito della lite favorevole per il condominio, l’onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte (cfr. Cass. Sez. 2, 05/12/2001, n. 15360);

2) opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all’amministratore ex artt. 1130 e 1131 c.c., in quanto suppone come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell’assemblea alla costituzione in giudizio dell’amministratore da cui estraniarsi (Cass. Sez. 2, 10/06/1997, n. 5163; Cass. Sez. 2, 02/03 1998, n. 2259; Cass. sez. 2, 20/03/2017, n. 7095);

3) postula una rituale manifestazione di dissenso del singolo condomino rispetto alla singola lite deliberata dall’assemblea, dissenso che, ad un tempo, non è impedito dalla stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, né può impedire la stipula di un tale contratto;

4) lascia comunque il condomino dissenziente identicamente esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del condominio, fornendogli soltanto un meccanismo di rivalsa (così Cass. Sez. 3, 19/07/2012, n. 12459).

È altrettanto evidente la diversità tra le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa, le quali, come tutte quelle derivanti dalle obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condomini ai sensi dell’art 1123 c.c., e le spese di lite per il caso di soccombenza di cui all’art. 1132 c.c.

Nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la ricorrente richiama “quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno affermato che i condomini ben possono stipulare la polizza per la tutela legale a titolo personale anche in sede di assemblea”, ma tale pronuncia della Corte di cassazione, non altrimenti specificata nelle difese della parte, neppure risulta rinvenibile all’esito dell’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante.

Oltre a prospettare integrazioni ed aggiunte dei motivi enunciati nel ricorso, la memoria della ricorrente obietta che nella deliberazione impugnata “non si facesse alcun cenno alle parti comuni”, così fraintendendo i limiti del sindacato giudiziale sulla legittimità delle delibere dell’assemblea, che è limitato all’osservanza delle attribuzioni ad essa conferite dall’art. 1135 c.c. e dal regolamento condominiale, e non comprende il controllo sulla motivazione in esse esplicitata circa le scelte di gestione approvate.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 845,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.