L’addebito della separazione alla moglie per alcoolismo, non gli impedisce di avere l’assegno di mantenimento (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 11 luglio 2023, n. 19618).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

Dott. Francesco Antonio Genovese – Presidente –

Dott. Laura Tricomi – Consigliere –

Dott. Alberto Pazzi – Consigliere –

Dott. Annamaria Casadonte – Rel. Consigliere –

Dott. Maura Caprioli – Consigliera –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28199-2021 proposto da:

(omissis) (omissis)

ricorrente

contro

(omissis) (omissis)

intimato

avverso la sentenza n. 271/2021 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal consigliere Dott.ssa Annamaria Casadonte;

rilevato che

1.- La sig.ra (omissis) (omissis) impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello di Trieste che ha respinto il gravame dalla stessa spiegato nei confronti della sentenza n.373/2020 del tribunale di Gorizia con cui, sfacendo seguito alla declaratoria di separazione personale fra i coniugi (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis)  era stata a lei addebitata la separazione personale e rigettata ogni altra sua domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.

2.- Il tribunale goriziano ai fini dell’addebito aveva rilevato considerato il grave stato di dipendenza da alcool della (omissis) e la conseguente violazione dei doveri di solidarietà familiare a causa della vita sregolata da lei condotta.

3.- Con appello spiegato avverso detta sentenza la sig.ra (omissis) lamentava che il tribunale avesse dichiarato l’addebito in assenza di prove e trascurando che la rottura del vincolo coniugale era a suo avviso da ricondurre ai motivi di infedeltà del marito. Insisteva, altresì, per la richiesta di riconoscimento di un contributo di mantenimento a proprio favore .

4.- Costituitosi nel giudizio d’appello il marito chiedeva il rigetto dell’impugnazione e la corte d’appello confermava la sentenza gravata evidenziando come risultava incontestata la grave dipendenza dall’alcol dell’appellante che già nel 2003 aveva subito un prolungato ricovero nel tentativo di disintossicarsi .

4.1.- Aggiungeva la corte distrettuale che erano stati altresì accertati gli episodi di autolesionismo e l’assenza inevitabile della sig.ra  (omissis)  dagli impegni domestici e di cura dei figli nonché la vita disordinata che la stessa conduceva, tutte circostanze che di fatto non erano mai state puntualmente contestate.

5.- La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla sig.ra (omissis) con ricorso notificato il 29/10/2021 ed affidato a tre motivi mentre non ha svolto attività difensiva l’intimato (omissis) (omissis).

considerato che

6.- Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 151, comma 2, art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la corte territoriale aveva erroneamente addebitato la separazione alla ricorrente.

7.- Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti essendo stata pretermessa la richiesta di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra (omissis) nei confronti del marito; in alternativa si deduce la violazione degli articoli 143, 151, comma 2, 2697 cod. civ. ed art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.3, cod. proc, civ. per avere la corte territoriale erroneamente omesso di valutare la addebitabilità della separazione a carico del sig. (omissis)

8.- I due motivi strettamente connessi perché riguardanti la domanda di addebito proposta dalla (omissis) possono essere esaminati congiuntamente, ma vanno dichiarati inammissibili.

8.1.- In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020; Cass. 16016/2021).

8.2.- La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod.civ. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa  da quella che ne era  gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 19064/2006; id. 17313/2020).

8.3.- Ciò posto, nel caso di specie la corte d’appello ha ritenuto provata dal marito – che ha chiesto l’addebitabilità alla moglie  della separazione personale la prolungata assenza di quest’ultima dagli impegni di cura domestica e dei figli a causa della dipendenza da alcool che affliggeva la moglie, così come i ricoveri da questa subiti, gli episodi di autolesionismo. Inoltre, la corte ha ritenuto che le predette circostanze eziologicamente rilevanti non siano mai state puntualmente contestate.

Al contempo, e con riguardo alla domanda di addebito formulata dalla (omissis) nei confronti del marito, la corte territoriale ha evidenziato il mancato adempimento all’onere probatorio in ordine alla violazione dei doveri coniugali da parte del marito come dagli stessi allegati e cioè in relazione all’abuso di alcool ed all’infedeltà.

Con specifico riguardo all’abuso di alcool la corte  d’appello  ha sottolineato la mancata prova diretta ed indiretta dell’allegata circostanza, mentre con riferimento all’infedeltà ha ritenuto che la convivenza intrapresa dal (omissis)  sia successiva alla logorante e grave situazione familiare creata dalla (omissis) in tal modo escludendone la rilevanza causale ai fini della causazione della rottura del vincolo matrimoniale.

8.4.-Si tratta di argomentazioni che sono attinte senza alcuna pertinente censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. nei sensi sono richiamati, essendo stato correttamente distribuito l’onere probatorio fra le parti e legittimamente valutate le conseguenti risultanze probatorie, sicché non può che ribadirsi la preannunciata inammissibilità dei primi due motivi.

9.- Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo già oggetto di discussione essendo stata pretermessa la valutazione della fondatezza del diritto della sig.ra (omissis) i ricevere dal coniuge un assegno di mantenimento o quanto meno un contributo di natura alimentare; in alternativa si deduce la violazione per lo stesso motivo degli articoli 156, 2697 cod. civ. ed art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ..

9.1.- La censura è fondata, nei limiti di seguito precisati.

9.2.- In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un “minus” ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge.

Ne consegue che la relativa istanza – ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito – è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti. (Cass. 27695/2017; id. 10718/2013).

9.3.- Ciò posto, nel caso di specie e a fronte di un espresso riferimento alla richiesta di alimenti presente nel ricorso in appello, la corte territoriale ha errato nella decisione perché non ha valutato le prospettate condizioni di indigenza e le fragilità della sig.ra  (omissis) rilevanti ai fini della sussistenza del di lei diritto a ricevere gli alimenti, rispetto ai quali il primo fra gli obbligati a prestarli è il coniuge, anche se legalmente separato come nel caso in esame.

9.4.- Il ricorso va quindi accolto in relazione a detto profilo di doglianza e la sentenza va cassato in parte qua, con rinvio della causa alla corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, l’11 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria l’11 luglio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.