REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IMPERIALI Luciano – Presidente –
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere –
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –
Dott. CERSOSIMO Emanuele – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) Anna Antonietta nata a Milano il 13/06/19xx;
avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. EMANUELE CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale, Dott. Giulio ROMANO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) Anna Antonietta, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 29 ottobre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, in data 3 dicembre 2020, ha condannato l’imputata alla pena di euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen.
2. La ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 178 cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione dell’orario di trattazione dell’udienza tenuta dal giudice di primo grado in data 3 dicembre 2020.
Secondo la difesa l’imputata non è stata messa in grado di partecipare all’udienza dibattimentale del 3 dicembre 2020 in quanto la stessa è stata trattata dalle ore 10.35 alle ore 10.40 invece che alle ore 12.30 come indicato sul sito web del Tribunale di Napoli e dal verbale della precedente udienza di trattazione.
Il mancato rispetto dell’orario di trattazione ha impedito all’imputata di nominare un difensore di fiducia e di chiedere di esser sottoposta ad esame.
A giudizio della ricorrente i giudici di appello hanno erroneamente affermato che l’orario di effettiva trattazione del procedimento non confliggeva con il diritto di comparire della imputata perché successivo a quello da ruolo pubblicato e si sono limitati ad aggiungere che la nomina del difensore di fiducia è intervenuta in data successiva alla predetta udienza di trattazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni che seguono.
2. La motivazione impugnata non ha ritenuto sussistente la nullità da cui era affetta la sentenza di primo grado nei termini esattamente prospettati nell’atto di impugnazione; appare evidente il travisamento degli atti in cui sono incorsi i giudici di appello i quali hanno erroneamente affermato che il procedimento è stato trattato in orario successivo a quello indicato nel ruolo di udienza.
Dalla lettura degli atti emerge, invece, che l’orario di trattazione di udienza era fissato alle 12.30 e che il giudice di primo grado ha trattato il processo in orario ampiamente precedente, giustificando tale anticipazione in considerazione dell’assenza alle precedenti udienze del difensore di ufficio dell’imputata e della presenza del legale nominato ex art. 97 comma 4, cod. proc. pen. alla precedente udienza di trattazione, motivazione priva di fondamento giuridico e del tutto inidonea a giustificare l’anticipazione dell’orario di trattazione in assenza dell’imputata e del suo difensore di ufficio.
L’indebita anticipazione dell’orario di trattazione ha impedito all’imputata di partecipare all’udienza del 3 dicembre 2020 e di esercitare il proprio diritto di difesa con conseguente violazione dell’art. 178 cod. proc. pen.; del tutto inconferente appare quanto affermato sul punto dai giudici di appello (l’eccepita nullità sarebbe esclusa dal fatto che la nomina del difensore di fiducia è stata depositata in data successiva a quella di trattazione dell’udienza), va evidenziato, infatti, che l’anticipazione dell’orario di trattazione ha impedito all'(OMISSIS) di partecipare all’udienza ed in tale sede procedere alla nomina di un difensore di fiducia ovvero di esercitare in concreto i propri diritti di difesa chiedendo di rendere dichiarazioni spontanee.
3. Le sentenze di merito devono esser, quindi, annullate senza rinvio stante la comprovata nullità conseguente alla violazione dell’art. 178 cod. proc. pen. con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 15 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2022.