Luce solare frontale e attraversamento pedonale rendono necessario ridurre la velocità: colpevole la conducente del motociclo che investe una signora anziana (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 2 maggio 2022, n. 16817).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

Dott. GIORDANO Bruno – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Rel. Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ANNARITA nato a CIVITAVECCHIA il 21/12/19xx;

avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa EUGENIA SERRAO;

letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 26 giugno 2013 nei confronti di (OMISSIS) Annarita, imputata del reato previsto dall’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. per avere cagionato la morte di (OMISSIS) Antonietta mentre, alla guida del motociclo Piaggio tg. C(OMISSIS)5, per colpa generica e per violazione dell’art. 141, commi 1, 2 e 4, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, non avendo adeguato la propria velocità di marcia alle condizioni ambientali, caratterizzate da luce solare frontale, non avendo arrestato tempestivamente il proprio veicolo in vista di un pedone sul margine destro della carreggiata, non avendo ridotto la velocità in prossimità di un attraversamento pedonale e non essendosi fermata.

Fatto commesso il 13 settembre 2007 in Civitavecchia con decesso della persona offesa il 19 settembre 2007.

2. Annarita (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.

2.1. Con un primo motivo deduce travisamento della prova, illogicità e carenza della motivazione nonché violazione dell’art. 141 cod. strada per omessa individuazione della velocità tenuta dall’imputata in maniera certa.

La difesa ritiene che, in mancanza di un accertamento di natura tecnica di parte o d’ufficio, i giudici di merito abbiano desunto che l’imputata procedeva a una velocità prossima ai 30 km/h sulla base di valutazioni generiche e approssimative.

In maniera analoga, la Corte territoriale avrebbe desunto il punto di impatto da una testimonianza, peraltro contraddittoria.

Ne deriverebbe il travisamento della prova, essendosi desunto dall’erronea valutazione del punto d’impatto che la vittima fosse stata sbalzata in avanti di circa 4 metri; nonostante l’incertezza dei dati così accertati, la Corte ha affermato in maniera arbitraria che la velocità tenuta dall’imputata fosse inadeguata.

L’incertezza dei dati neppure si è rivelata idonea a consentire di identificare il comportamento alternativo lecito, posto che l’assenza di manovre di emergenza si sarebbe dovuto ricondurre all’abbagliamento dei raggi solari piuttosto che a un tardivo avvistamento della vittima da parte dell’imputata, con conseguente inevitabilità dell’evento.

2.2. Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione all’art. 141, comma 2, cod. strada nonché vizio di motivazione nella valutazione degli elementi costitutivi della colpa.

Si sostiene che i giudici di merito hanno accertato la velocità inadeguata con giudizio ex post, facendo coincidere la velocità che l’imputata avrebbe dovuto tenere con quella che ex post avrebbe evitato l’evento, così sovrapponendo l’accertamento giudiziale sulla sussistenza di una condotta non cautelare all’accertamento del nesso causale della colpa.

A fronte di una regola cautelare elastica, il giudice avrebbe dovuto individuare nel caso concreto quale fosse la velocità adeguata ad evitare l’investimento.

2.3. Con un terzo motivo deduce travisamento della prova, illogicità e carenza della motivazione laddove la Corte di appello ha omesso di valutare adeguatamente come caso fortuito ex art. 45 cod. pen. l’abbagliamento della conducente da parte dei raggi solari.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità.

4. Le parti civili (OMISSIS) Federico e (OMISSIS) Michelangeli, (OMISSIS) Antonella hanno depositato memoria del 16 aprile 2022 concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo quanto si evince dalla lettura delle conformi sentenze di merito, al fatto ha assistito il testimone (OMISSIS) Dario che, provenendo dal senso di marcia opposto a quello del ciclomotore, si era fermato per consentire al pedone l’attraversamento della strada; tuttavia, dalla direzione di marcia opposta (Civitavecchia-Santa Marinella,) proveniva il ciclomotore condotto dall’imputata, postina in servizio, la quale aveva investito la donna; quest’ultima, ottantanovenne, aveva riportato gravi lesioni che l’avevano condotta alla morte da politrauma cranico; dai rilievi eseguiti dalla polizia municipale di Civitavecchia era emerso che, a distanza di 6,5 metri dalle strisce pedonali, era presente una traccia ematica riferibile alla vittima e che non vi erano tracce di frenata ma che, in prossimità del punto d’urto, vi era una vettura parcheggiata sul margine destro della carreggiata rispetto alla corsia di pertinenza dell’imputata.

La stessa imputata aveva ammesso di percorrere la strada ad una velocità non superiore a 30 km/h; aveva anche dichiarato di aver indossato gli occhiali da sole, trattandosi di una strada che percorreva da tredici anni con altissima frequenza, onde era ben consapevole della circostanza che avrebbe avuto il sole in posizione di abbagliamento. Ciononostante, non aveva visto la presenza della donna.

3. Osservazione preliminare è che l’unico motivo di appello sottoposto all’esame della corte territoriale tendeva ad ottenere l’assoluzione sul presupposto che le particolari condizioni ambientali (segnatamente la barriera visiva creata dai raggi solari, la presenza di un’auto parcheggiata che nascondeva il pedone, l’immediato arresto del ciclomotore dopo l’urto) avrebbero reso inesigibile una diversa condotta e, in particolare, che la (OMISSIS) arrestasse la marcia.

E’ stato, così, devoluto al giudice di appello il difetto dell’elemento soggettivo del reato, la rimproverabilità del fatto all’imputata.

E, considerato che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (ex multis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577), se ne deve desumere l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, concernente l’incertezza dei dati probatori dai quali è stata desunta la velocità di marcia del ciclomotore.

Tale questione non risulta essere stata devoluta al giudice di secondo grado, né emerge che la difesa abbia formulato richiesta di perizia, sostanzialmente non contestando quanto dichiarato dalla stessa imputata nel corso del giudizio di primo grado a proposito della velocità di marcia tenuta.

I giudici hanno comunque valutato tale dato in conformità alle dichiarazioni della (OMISSIS).

4. Con riguardo al secondo motivo, con il quale si deduce che i giudici di merito avrebbero desunto la velocità che sarebbe stata adeguata con giudizio ex post, si ritiene trattarsi di motivo manifestamente infondato.

All’imputata è stato addebitato di aver omesso di rallentare o arrestare il proprio ciclomotore in presenza di strisce pedonali poste in corrispondenza di una chiesa in un tratto urbano connotato da scarsa visibilità.

Tale addebito conduce a ritenere che i giudici di merito non abbiano attribuito rilevanza dirimente ai fini della colpa alla velocità di marcia, peraltro pacificamente contenuta nei limiti legali.

Per converso, si è addebitato all’imputata di non aver rallentato ulteriormente né arrestato tempestivamente la marcia in presenza di una serie di circostanze che, in quel dato momento e in quel dato luogo, avrebbero suggerito e consentito al conducente prudente di tenere un comportamento diverso.

I giudici di merito hanno, infatti, evidenziato una serie di elementi che si presentavano, ex ante, come immediatamente percepibili dall’imputata: l’andamento rettilineo del tratto stradale, la presenza di veicoli provenienti dall’opposta direzione di marcia fermi in corrispondenza delle strisce per consentire al pedone di effettuare l’attraversamento, la presenza di raggi solari abbaglianti.

Solo in aggiunta a tali elementi, e al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, hanno richiamato le ulteriori emergenze istruttorie, ossia l’arresto del motociclo sul posto, l’assenza di tracce di frenata, il posizionamento della ruota anteriore del ciclomotore circa 2,5-2,7 metri dopo le strisce pedonali, la traccia ematica lasciata nel punto in cui il pedone ha battuto la testa sul manto stradale 6,5 metri dopo le strisce pedonali, desumendone con valutazione logicamente corretta che la versione fornita dall’imputata fosse verosimile nella parte in cui aveva dichiarato di non aver visto la presenza del pedone e di aver frenato dopo aver sentito un urto vicino al portapacchi anteriore del motorino.

Non è, dunque, in discussione la violazione dei limiti di velocità quanto piuttosto l’adozione di una condotta di guida particolarmente diligente e prudente a fronte della piena consapevolezza, ammessa dalla stessa imputata, della necessità di gestire in quel tratto di strada il rischio «abbagliamento» in coincidenza con un attraversamento pedonale.

Rischio ben noto, al punto da rendere esigibile dal conducente di rallentare la marcia fino ad arrestarla in tempo utile ad evitare l’investimento del pedone.

5. Le considerazioni che precedono forniscono sostegno anche al giudizio di inammissibilità della censura proposta nel terzo motivo di ricorso, con la quale si lamenta la violazione dell’art. 45 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto.

Con riguardo a tale ultimo profilo di doglianza, vale il rilievo dell’omessa deduzione di specifica doglianza in appello, cosicché la sentenza impugnata non ha fornito espressa motivazione in termini.

5.1. In merito alla dedotta violazione di legge, va rammentato che il caso fortuito consiste in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e che, nemmeno a titolo di colpa, può farsi risalire all’attività psichica dell’agente (Sez. 4, n. 6982 del 19/12/2012, D’Amico, Rv. 254479).

Come è stato precisato in altra occasione, il caso fortuito si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l’agente non ha causato l’evento per sua negligenza o imprudenza; questo, quindi, non è, in alcun modo, riconducibile all’attività psichica del soggetto.

Ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all’agente, in relazione all’evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 45 cod. pen. (Sez. 4, n. 1500 del 17/10/2013, dep.2014, Colucci, Rv. 258482; Sez. 4, n.19373 del 15/03/2007, Mollicone, Rv. 236613).

5.2. I giudici di merito hanno analiticamente esaminato, sulla base delle circostanze del caso concreto, se l’evento potesse ritenersi causalmente riconducibile a fattori totalmente estranei a colpa dell’imputata.

Sostiene la difesa che l’abbagliamento costituisca la riprova del caso fortuito e che la corte territoriale avrebbe valorizzato, per confutare la tesi difensiva, elementi incerti e congetturali, quali la prossimità di un luogo di culto, l’orientamento trasversale dei raggi solari o l’assenza di indizi che il pedone abbia attraversato in modo repentino o improvviso.

5.3. Tale censura, oltre a porsi in contrasto frontale con un principio già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 17390 del 21/02/2018, Compagnone, Rv. 272647, ove si afferma che l’abbagliamento da raggi solari non integra caso fortuito), si confronta solo parzialmente con il tenore della decisione impugnata, ove si è sottolineato che la stessa imputata avesse ammesso di conoscere molto bene il tratto stradale che percorreva, caratterizzato dalla presenza di strisce pedonali e di un luogo di culto, nonché di aver più volte sperimentato in quel punto l’«effetto abbagliamento», già presente oltre 5 metri prima della fine delle strisce.

La circostanza che il pedone non attraversasse la strada in modo repentino o improvviso è stata desunta, piuttosto che da valutazioni congetturali, dal fatto che i conducenti dei veicoli che si trovavano sulla opposta corsia si erano fermati per favorirne l’attraversamento.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

Pur ritenendo il Collegio di aderire e di voler consolidare quell’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell’imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all’udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all’art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica’ udienza (Sez.2, n. 12784 del 23/01/2020, Tannburrino, Rv. 278834), va rilevato che, nel caso in esame, la parte civile si è limitata a rendere le proprie conclusioni senza aver svolto altre attività in questo giudizio di legittimità dirette a contrastare l’avversa pretesa non fornendo, pertanto, un contributo alla decisione. Nulla è, pertanto, liquidato in favore della parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.