Negato l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio: non risultava la sua specifica destinazione (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 6 maggio 2021, n. 11834).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13613-2019 proposto da:

(OMISSIS) ORNELLA, (OMISSIS) ADRIANO, elettivamente domiciliati in Roma, Via G (OMISSIS) 36, presso lo studio dell’avvocato Pietro (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato Emanuele (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) MARIA, elettivamente domiciliato in Roma, Via L. (OMISSIS) 62, presso lo studio dell’avvocato Sabina (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Massimo (OMISSIS), Paolo (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2019 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020 dal Consigliere Dott.ssa Annamaria Casadonte;

rilevato che:

– (OMISSIS) Ornella, (OMISSIS) Adriano ricorrono per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha rigettato il gravame da essi proposto nei confronti della sentenza di primo grado che aveva accertato a favore dell’attrice Maria (OMISSIS) l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio a piedi sulla scalinata presente sul loro fondo, mappale 1291, per accedere alla cantina di proprietà;

– la corte distrettuale respingeva i motivi di impugnazione argomentando che la sentenza del giudice di prime cure aveva ritenuto, sulla scorta di una corretta valutazione delle prove, che l’acquisto per maturata usucapione della servitù di passaggio era stato effettuato dai genitori dell’attrice Maria (OMISSIS) i quali erano passati per oltre vent’anni, in modo pacifico e continuato sulla scalinata sicché la (OMISSIS) era subentrata, quale erede nella proprietà del fondo di cui al mappale n. 1290, anche nella la servitù di passaggio oggetto del giudizio;

– con specifico riguardo alla contestazione relativa all’apparenza della servitù la corte distrettuale ha sostenuto che la circostanza valorizzata dagli appellanti che la scalinata dia accesso anche ai loro fondi e prosegua oltre l’accesso al fondo dell’appellata (OMISSIS) fino a una strada comunale più a valle non esclude il requisito dell’apparenza né rende equivoco l’utilizzo della scalinata, perché indica esclusivamente che la scalinata, per il tratto ulteriore all’accesso al fondo dominante di Maria (OMISSIS), conduce ad altri fondi;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Maria (OMISSIS);

– la designata relatrice ha formulato ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. proposta di rigetto del ricorso;

considerato che:

– occorre preliminarmente dare atto che i ricorrenti hanno depositato in data 17/11/2020 una memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. che è tardiva potendo le parti presentare memorie non oltre il termine di cinque giorni prima dell’adunanza (art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.);

– ciò posto, il collegio non condivide la proposta della relatrice e ritiene che il ricorso sia, invece fondato;

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027,1028, 1061 cod. civ. nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo;

– assumono cioè i ricorrenti che nel caso di specie la corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione del requisito dell’apparenza della servitù desumibile dalle opere visibili e permanenti sul fondo servente cui è subordinato il riconoscimento l’esistenza e in caso di pacifico e continuato esercizio ultraventennale, l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio;

– aggiungono i ricorrenti che la servitù è apparente se e solo se l’opera visibile e permanente è destinata esclusivamente all’esercizio della servitù e non ad altri scopi; tale caratteristica mancherebbe nel caso di specie poiché detta scalinata, presente in loco da lunghissimo tempo inizialmente lastricata di pietra, costituiva nei piccoli paesi edificati in pendio, una tipica forma di transito per collegare le zone alte a quelle basse del paese, e dunque essa dava accesso alla strada comunale posta a valle, e non era obiettivamente destinata a consentire l’accesso alla cantina della (OMISSIS) posta sul fondo costeggiato dalla scalinata;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omissione di motivazione per non avere la corte distrettuale motivato in ordine alla conclusione subordinata formulata dagli appellanti di eventualmente limitare il diritto di transito all’utilizzo effettivamente accertato in causa;

– il primo motivo è fondato;

– infatti il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (cfr. Cass. 13238/2010; id.7004/2017; 25355/2017);

– tale principio interpretativo risulta nel caso di specie erroneamente applicato la dove la corte ha sostenuto la motivazione sopra esposta secondo la quale la circostanza che la scalinata dia accesso anche ai fondi dei ricorrenti e prosegua oltre l’accesso al fondo dell’appellata (OMISSIS) fino a una strada comunale più a valle non esclude il requisito dell’apparenza né rende equivoco l’utilizzo della scalinata, perché indica esclusivamente che la scalinata, per il tratto ulteriore all’accesso al fondo dominante di Maria (OMISSIS), conduce ad altri fondi;

– tale statuizione oblitera il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, e per il quale non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo essenziale, viceversa, che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, costituiscano un quid pluris che dimostri la loro destinazione all’esercizio della servitù (cfr. in termini Cass.7004/2017; id.24856/20149);

– risulta, infatti, dalla stessa ratio decidendi della sentenza impugnata che la scalinata presente in loco da lunghissimo tempo svolgeva una funzione di collegamento e transito partendo dalla strada pubblica superiore, agli edifici collocati lungo il pendio sino ad arrivare alla strada comunale posta a valle; risulta, ancora, che essa non era stata realizzata per consentire l’accesso alla cantina della (OMISSIS) situata sul fondo confinante con la scala, fondo peraltro avente un altro accesso dalla strada pubblica;

– ciò posto, la statuizione sull’apparenza della servitù di passaggio nei termini formulati dalla corte distrettuale non è conforme alla consolidata interpretazione dell’art. 1061 cod. civ. e , conseguentemente il ricorso va accolto e la pronuncia impugnata va cassata;

– l’accoglimento del primo motivo, assorbe inoltre l’esame del secondo mezzo;

– in definitiva va disposto il rinvio alla Corte d’appello di Trieste che riesaminerà il gravame alla luce del seguente principio di diritto:

Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;

ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù;

– il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione in data 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.