Nella responsabilità civile per l’accertamento del nesso causale vale la regola della propensione del “più probabile che non” (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 20 maggio 2025, n. 13417).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Magistrati

Giacomo TRAVAGLINO   – Presidente –

Roberto SIMONE             – Consigliere –

Irene AMBROSI                – Consigliere Rel. –

Giuseppe CRICENTI         – Consigliere –

Paolo PORRECA               – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4103/2021R.G. proposto da

(omissis) (omissis) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv. (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domicil i ata in ROMA , via (omissis) (omissis) n. 12 e come da domicilio digitale indicato;

– ricorrente –

contro

(omissis) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (omissis) (omissis) (omissis), giusta procura speciale in calce al controricorso,ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;

– controricorrente –

nonché contro

Assicuratori dei LLOYD’S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (omissis) (omissis), giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, viale (omissis) (omissis) n. 294 e come da domicilio digitale indicato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1600/2020, pubblicata il 23 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dal Consigliere dott.ssa Irene Ambrosi.

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Lanciano, con la sentenza n. 301/2016, respingeva la domanda proposta di (omissis) (omissis) s.r.l. nei confronti di (omissis) s.r.l., diretta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale del contratto di vigilanza inter partes avente ad oggetto il servizio di pronto intervento e vigilanza per il furto, subito dalla società (omissis) nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2011 nel magazzino in località (omissis) di (omissis), la responsabilità del quale era stata asseritamente addebita a negligenza da parte della convenuta rispetto agli obblighi assunti con il contratto in questione.

Per quanto ancora qui di rilievo, Il Tribunale osservava che:

a ) il contratto aveva ad oggetto l’erogazione di servizi finalizzati alla sorveglianza del capannone di proprietà attorea;

b) il contratto comportava l’assunzione di un’obbligazione di vigilanza e controllo, qualificabile come obbligazione di mezzi e non di risultato;

c) il contenuto dell’obbligazione era rappresentato dalla installazione di un impianto di allarme collegato con la sala operativa dell’istituto, dall’obbligo di intervenire in caso di allarme e, in ogni caso, nell’espletamento di una ronda notturna da effettuarsi tutti i giorni dalle ore 22 alle ore 6;

d) l’istruttoria aveva dimostrato la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte, con riferimento ad una serie di interventi, una prima volta alle 21,30 a seguito di segnale di allarme, cui era seguita anche una telefonata verso la società (omissis) per consentire l’accesso ai locali interni, posto che dall’esterno non erano evincibili segnali di effrazione;

e) erano seguite ispezioni all’1,01, all’1,42 e alle 4,20, a seguito di altrettanti segnali d’allarme, con lo stesso esito negativo, come risultava dai biglietti di controllo e dalla deposizione del teste (omissis);

f) la circostanza che i biglietti fossero stati trovati nella cassetta all’esterno del capannone e non all’interno non consentiva di per sé di affermare che l’ispezione fosse stata poco accurata o comunque inidonea allo scopo, posto che i segni di effrazione poi rinvenuti alle 7,30 del mattino sul cancello e sulla recinzione del capannone sarebbero stati comunque visibili anche dall’esterno;

g) non poteva escludersi che il furto fosse avvenuto dopo la fine dell’orario di ronda, cioè dopo le 6 e neppure emergevano apprezzabili ragioni sul perché la parte lesa avesseatteso cinque ore prima di sporgere la denuncia di furto.

2. Avverso la sentenza di prime cure (omissis) (omissis) s.r.l. ha proposto gravameche è stato respinto dalla Corte d’appello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello, (omissis) (omissis) s.r.l. ha propostoricorso per cassazione articolato in due motiv i.

Hanno resistito con distinti atti di controricorso sia (omissis) s.r.l. sia Assicuratori dei LLOYD’S.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, la società ricorrente contesta la “Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 primocomma n. 5 c.p.c. circa un fatto deciso per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; in particolare, lamenta “la mancata considerazione delle testimonianze dei testi (omissis) e (omissis) in punto a eccezionalità del posizionamento all’esterno, invece che all’interno, dei biglietti attestanti l’avvenuta effettuazione delle ronde notturne”; la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che fosse del tutto inusuale l’immissione dei report delle ronde notturne nella cassetta postale posta al di fuori del cancello e non, viceversa, come di consueto, all’interno del recinto e ciò avrebbe indicato che le ronde medesime si fossero limitate ad una superficiale e fugace occhiata all’esterno dell’area, senza che gli addetti fossero entrati nell’area recintata.

2. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la “Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 comma 2 c.c. in punto di diligenza qualificata nell’adempimento della prestazione dovuta”; nello specifico, la società ricorrente lamenta come troppo formalistica l’argomentazione della Corte d’appello che ha ritenuto sufficiente ai fini del diligente adempimento la considerazione della mera effettuazione delle ronde notturne, senza verificarne le modalità con cui tali ronde sono state effettuate ai fini in particolare della diligenza qualificata richiesta nella fattispecie.

3. Il primo motivo si rivela inammissibile.

3.1. Giova osservare al riguardo che avendo la corte territoriale confermato la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto indicate a fondamento della decisione impugnata (con particolare riguardo alla conferma dellaesclusione della responsabilità della società odierna (omissis) s.r.l. controricorrente) l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione il divieto di cui all’art. 348-ter c.p.c. ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360dello stesso codice di rito.

Neppure la società ricorrente indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (di recente, Cass. Sez. 3, 28/02/2023n. 5947).

4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

4.1. Sebbene parte ricorrente formalmente deduca la violazione del criteriodi diligenza qualificata, tuttavia, nella sostanza, finisce col richiamare una serie di accertamenti e valutazioni istruttorie, opportunamente effettuate dalla Corte territoriale nel giudizio di merito, la cui reiterazione non è ammissibile in questa sede; è sufficiente rimarcare sul punto che le censure formulate in merito ai richiamati passi della decisione impugnata, non sono illustrate in modo tale da contrastare la ratio decidendidi questa, intendendo piuttosto sostituire un accertamento alternativo più gradito alla parte rispetto a quello affermato dalla Corte di merito.

La Corte di merito, condividendo il convincimento espresso dal giudice di prime cure, ha ripercorso le risultanze della compiuta istruttoria, anche testimoniale, che dava adeguato riscontro in ordine alla corretta esecuzione della prestazione dovutada parte della società di vigilanza.

Nello specifico, è emerso:

– che furono tempestivamente compiute ispezioni avviate ogni volta che l’allarme suonò,

– che la squadra di vigilanza, ogni volta, entrò nel recinto, perlustrando il piazzale ( non essendo munita delle chiavi di accesso al magazzino),

– che tra la scelta di aver lasciato il biglietto all’esterno non ci funesso di conseguenzialità logica con il fatto che il controllo riguardò ancheil piazzale al di là del cancello,

– che il proprietario, chiamato più volte al telefono per consentire la verifica all’interno del capannone, non si recòin loco, sebbene invitato a farlo,

– che l’effrazione, per come constatata al mattino, sarebbe stata comunque visibile dal cancello,

– che infine non fu accertato l’orario del furto.

Si impone un’ultima precisazione, contrariamente a quanto sostenuto dagli Assicuratori dei Lloyds secondo cui la rilevanza causale del fatto nella produzione dell’evento dannoso “deve essere accertata in termini di assoluta certezza” come posto in evidenza da Cass. Sez. U penali n. 30328/2002(cfr. pag. 12 controricorso), questa Corte ha da tempo chiarito che in tema di responsabilità civile vige un diverso regime probatorio rispetto a quello applicabile alla responsabilità penale in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.

Come è stato ripetutamente precisato, infatti, in tema di responsabilità da facere professionale per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non» si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fral’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e leconseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento nonverificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa (Cass. 24/10/2017, n.25112; 26/06/2018, n. 16803; 14/11/2022, n. 33466; Cass. 21/05/2024 n.14163).

Regime probatorio che, per come accertato dai giudici di merito, non è venuto in considerazione nella fattispecie in esame, stante la verificata diligenza contrattuale con cui la società controricorrente (omissis) s.r.l. ha provato di aver adempiuto alla propria prestazione.

5. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società ricorrente in favore delle parti controricorrenti secondo il principio di soccombenza, così come liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti controricorrenti che si liquidano in complessivi Euro 7.500.00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 marzo 2025

Il Presidente

Giacomo Travaglino

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2025

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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