Nessun risarcimento per il ricorrente che passeggiando al mercato cadde per una buca fratturandosi una spalla (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 26 febbraio 2021, n. 5457).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36290-2019 proposto da:

(OMISSIS) Leonardo, elettivamente domiciliato in ROMA, Via (OMISSIS) 184/190, presso lo studio dell’avvocato Maurizio (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FALCONARA MARITTIMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 533/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Antonella PELLECCHIA.

Rilevato che:

1. Leonardo (omissis) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona il Comune di Falconara Marittima al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso nel 2009.

Espose, in particolare, che mentre si trovava al mercato, a causa di una buca presente nel manto stradale, cadde riportando lesioni alla spalla destra e fu, di conseguenza, sottoposto ad intervento chirurgico.

Circa la natura di insidia occulta dello stato dei luoghi, dedusse oltre all’ampiezza della “buca” o “dislivello”, che lo stesso non era visibile a causa delle bancarelle, degli ombrelloni e dell’affollamento del mercato.

A seguito della istruttoria il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1805/2016, affermò che il comportamento imprudente del (omissis) aveva interrotto il nesso causale fra l’irregolarità della sede stradale e la caduta e pertanto respinse la domanda attorea.

2. Il (omissis) ha appellato la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona deducendone l’erroneità sia sotto il profilo del merito che della pronunziata condanna alle spese.

La Corte d’Appello, con sentenza 533/2019, pubblicata il 17 aprile 2019 ha respinto l’impugnazione e confermato la sentenza di primo grado.

Nel merito, ha ritenuto che l’avvallamento fosse facilmente percepibile e che la giornata di mercato e l’affollamento dei luoghi avrebbe dovuto suggerire al (omissis) un comportamento più diligente: ha ritenuto pertanto che la caduta fosse riconducibile ad un caso fortuito.

3. Avverso tale pronunzia, Leonardo (omissis) ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c.

A tal fine deduce che costituiva onere del Comune custodire diligentemente la sede stradale, a maggior ragione per la presenza del mercato e che non erano ravvisabili elementi di responsabilità o non avvedutezza nella sua condotta.

Il motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c..

Il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la condotta del danneggiato rispetto alla cosa, è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull’evento, anche ai sensi dell’art. 1227 co. 1. c.c. e del dovere di solidarietà stabilito dall’art. 2 Cost, e che la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l’adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell’evento (Cass.n. 2480/2018; Cass. 9315/2019).

Nel caso di specie, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha ritenuto che lo stato dei luoghi e cioè il giorno di mercato, l’affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte del (omissis) sicché la caduta era riconducibile a tale omissione.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.

Afferma che il Giudice di merito non si sarebbe pronunziato sul capo di impugnazione relativo alle spese di lite e che se lo avesse fatto avrebbe comunque dovuto tener conto che in primo grado era stata espletata una CTU rivelatasi poi inutile, stante il rigetto della sua domanda.

Il motivo è infondato dal momento che la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e che compete al giudicante valutare, nell’esercizio della sua discrezionalità, la sussistenza delle ragioni gravi ed eccezionali idonee a derogare a tale principio.

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione il giorno 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.