LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Francesco Antonio Genovese -Presidente
Dott. Guido Mercolino -Consigliere
Dott. Francesco Terrusi -Consigliere
Dott. Alberto Pazzi -Consigliere
Dott. Eduardo Campese -Consigliere – Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. (omissis) r.g. proposto da:
(omissis) (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli avv. (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis);
– ricorrente –
contro
(omissis) (omissis)
– intimata –
avverso il decreto, n. cron. (omissis) della CORTE DI APPELLO DI (omissis) pubblicato il (omissis)
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14/09/2023 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del (omissis) il Tribunale di (omissis) dito da (omissis) (omissis) madre del minore (omissis) (omissis) autorizzò la prima, in qualità di genitore esercente la potestà sul secondo, «ad espletare ogni formalità necessaria alla vaccinazione anti Covid-19 per il figlio [..] e a sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore, (omissis) (omissis).
2. Il reclamo promosso da quest’ultimo contro questa decisione è stato respinto dalla Corte di appello di (omissis) con decreto del (omissis) – reso nel contraddittorio con (omissis) (omissis) e con l’intervento del Procuratore Generale presso quella corte – nel quale si osservato, tra l’altro, che «è lo stesso reclamante a sottolineare che il bilanciamento dei rischi e benefici per il minore deve essere risolto secondo un atteggiamento di precauzione avuto riguardo essenzialmente al fatto che trattasi di soggetto debole.
Se così è, interpretando la normativa vigente nel quadro degli artt. 2 e 32 della Costituzione, non può negarsi che se deve essere messo sul piatto della bilancia anche l’interesse pubblico alla tutela della salute collettiva, ruolo centrale deve avere il diritto alla salute del minore e anche il suo diritto ad essere tutelato nei confronti dei genitori in conflitto sulle scelte da prendere nel suo interesse, non avendo egli ancora capacità di agire e maturità adeguata che gli consenta una scelta consapevole.
E allora deve evidenziarsi che, di fronte ad una permanente situazione di criticità sanitaria, seppure attenuata rispetto al biennio precedente (ma ancora presente e anzi, secondo le notizie di stampa, in percentuale superiore rispetto allo stesso periodo dell’estate scorsa), in cui è provato scientificamente il rischio di mortalità a causa del virus anche nei soggetti minori, benché in percentuali non elevate, e comunque la possibilità di rilevanti complicazioni nel tempo, il suggerimento del legislatore e le raccomandazioni delle voci di gran lunga più autorevoli della comunità scientifica sanitaria mondiale, di somministrare anche ai minori la vaccinazione anti Covid – 19, conducono a ritenere tale opzione la più idonea a tutelare in modo ottimale la sua salute (a prescindere quindi dalla tutela degli interessi della collettività), considerato anche che gli effetti collaterali paventati dal reclamante sono ritenuti, allo stato delle conoscenze scientifiche (comunque ormai frutto di ampia sperimentazione), possibili solo in percentuali irrisorie e con conseguenze del tutto insignificanti, come dimostrato dalle milioni di somministrazioni effettuate.
Tali conclusioni potrebbero subire una deroga solo in presenza di documentate patologie pregresse del minore che potrebbero mettere in serio pericolo la sua salute a seguito della somministrazione, condizioni che nella specie non sono state provate (ad es. mediante deposito di risultati di visite specialistiche che evidenziassero la possibilità di reazioni allergiche rispetto ad alcune componenti del vaccino) e anzi è stata prodotta col ricorso dinanzi al primo Giudice certificazione della specialista in pediatria dott.ssa (omissis) alla quale si attesta che la somministrazione del vaccino per SARS Cov2 su (omissis) non presenti alcuna controindicazione.
È appena il caso di richiamare, a conferma delle conclusioni cui si è pervenuti, il riferimento da parte del Procuratore generale a un recente studio, pubblicato sul British Medical Journal, che ha concluso nel senso che potrebbero trarre beneficio dal vaccino anche coloro che, come (omissis) hanno già contratto il virus Sars – CoV-2».
3. Per la cassazione di questo decreto ricorre, ex 111, comma 7, Cost., (omissis) (omissis) affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
Non svolge difese in questa sede (omissis) (omissis).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il formulato motivo di ricorso denuncia la «violazione o falsa applicazione degli 2, 32 e 111 della Costituzione, dell’art. 191 TFUE, dell’art. 316 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si assume che «Il decreto impugnato è errato, contraddittorio e illogico e la motivazione è insufficiente, specialmente nella parte in cui, alla luce del principio di precauzione, non esamina le risultanze della Nota Informativa, Modulo di Consenso e Scheda Anamnestica dei singoli vaccini COVID- 19, nonché la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 [..]. La Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevare che il Giudice di prime cure ha sbagliato laddove non ha statuito che la reazione ai vaccini può essere molto diversa da soggetto a soggetto, pertanto, ogni caso è un caso unico da valutare in base al singolo destinatario del vaccino e alle avvertenze e alle raccomandazioni contenute nelle note informative dei singoli vaccini disponibili».
2. L’odierno ricorso, promosso ex 111, comma 7, Cost., deve essere dichiarato inammissibile alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.
2.1. Giova premettere che, come recentemente ricordato da , SU, n. 22423 del 2023, questa Corte «ha da tempo chiarito (con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 2953 del 1953), e poi ripetutamente ribadito, che un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio quando pronuncia o, comunque, incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, con la conseguenza che, per essere impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento giudiziario deve avere i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitività, in quanto non altrimenti impugnabile o comunque revocabile e modificabile (SU n.1914/2014; cfr. Corte cost. n. 89/2021, p. 7.2).
È affermazione ancora attuale quella secondo cui “le due condizioni devono coesistere, in quanto è irrilevante la decisorietà se il provvedimento è sempre modificabile e revocabile tanto per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, quanto per il sopravvenire di nuove circostanze nonché per motivi di legittimità” (SU n. 6220/1986 con riferimento a provvedimenti camerali emessi dal tribunale per i minorenni, ex artt. 317-bis e 330 ss. c.c.).
In altri termini, il contenuto decisorio integrativo della prima condizione deve essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all’oggetto della pronuncia, in modo da garantirne l’immodificabilità da parte del giudice che ha pronunciato e l’efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c.».
2.1.1. Cass., SU, n. 22048 del 2023, a sua volta, ha ricordato che «il concetto di decisorietà – tradizionalmente imperniato sulla idoneità del provvedimento al giudicato in ordine alla situazione soggettiva coinvolta, quale che sia la forma del provvedimento stesso, purché codesto sia altresì definitivo, vale a dire insuscettibile di distinta impugnazione e non destinato a essere assorbito in un provvedimento ulteriore a sua volta impugnabile – ha conosciuto una ulteriore evoluzione in chiave di compatibilità costituzionale. Ai fini della garanzia costituzionale di cui all’art. 111 Cost., quel concetto è stato affinato in senso relativo, così da renderlo coerente con le caratteristiche del modello processuale di volta in volta prescelto dal legislatore per la tutela dei diritti. La garanzia costituzionale di cui all’art. 111 Cost. mira a contrastare il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa, mediante i quali “il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti”. Così, invero, si espresse (in motivazione) una lontana ma sempre condivisibile decisione di questa Corte (Cass. Sez. 1 n. 824 del 1971), aprendo la via al nesso tra i requisiti all’uopo rilevanti: l’attitudine del provvedimento a incidere su diritti soggettivi con quella particolare efficacia che corrisponde al giudicato e che è oggetto tipico della giurisdizione contenziosa, e di farlo nel contesto di una controversia tra parti contrapposte chiamate a misurarsi in contraddittorio tra loro. Non può negarsi che questo tipo di provvedimenti, tipici della giurisdizione contenziosa, siano stati in periodo recente sempre più spesso surrogati (nella forma) dall’utilizzazione del modello camerale di definizione del giudizio concluso da un decreto. Tale constatazione ha indotto queste Sezioni Unite a confermare l’esistenza della caratteristica della decisorietà in distinte fattispecie non allineate al modello ordinario del processo, fino a indurre alla tesi che “la decisorietà, dunque, consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice “incidere” e il “decidere” (..) “: il quale giudicato è un “effetto tipico della giurisdizione contenziosa”.
Tale non è quella che si realizza (necessariamente) nel processo (ordinario o speciale) di cognizione, quanto piuttosto quella “che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate (..) a confrontarsi in contraddittorio nel processo” (v. Cass. Sez. U n. 26989-16 e Cass. Sez. U n. 27073-16, rispettivamente relative ai decreti conclusivi dei giudizi di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della proposta di concordato preventivo)».
2.1.2. Occorre aggiungere, peraltro, che sui riferiti principi oggi si registra una sostanziale continuità di interpretazioni, con la specificazione che «se, invece, il provvedimento al quale il processo è preordinato non costituisce espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all’accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell’altra, esso non può avere contenuto sostanziale di sentenza, né carattere decisorio, finanche ove non sia suscettibile di alcuna forma di impugnazione» (cfr. la già citata , SU, n. 22048 del 2023).
2.1.3. Può affermarsi, dunque, sinteticamente, in armonia con quanto analogamente sancito dall’appena menzionata statuizione delle Sezioni Unite, che:
«a) l’art. 111, settimo comma, Cost. è garanzia del diritto di chi sia (stato) parte di un procedimento da svolgere in contraddittorio con una parte contrapposta, in funzione dichiarativa di un proprio diritto soggettivo;
b) da ciò resta integrata la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione in ordine al provvedimento conclusivo di quel procedimento, qualunque ne sia la forma, secondo il concetto di decisorietà;
c) nelle fattispecie procedimentali soggette al modello camerale, la caratteristica di decisorietà, cui si collega la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge, parimenti attinge la natura sostanziale del provvedimento ove questo sia destinato a decidere su posizioni soggettive contrapposte, ed è integrata dal caso che si tratti di provvedimenti suscettibili di stabilizzazione perché per loro natura non provvisori e non suscettibili di assorbimento in decisioni “altre”: provvedimenti modificabili – sì – ma solo in forza del sopravvenire di circostanze nuove e diverse, secondo i canoni del giudicato c.d. allo stato degli atti o, come anche suol dirsi, del giudicato rebus sic stantibus».
2.2. Alla stregua dei suesposti princìpi, pienamente condivisi dal Collegio, ne consegue, allora, che può trovare sicura conferma l’indirizzo ermeneutico, già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento emesso, in sede di reclamo, avverso il decreto con cui il tribunale, su richiesta di uno dei genitori ex 709-ter cod. proc. civ., ha autorizzato – nella specie – la vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minorenne senza il consenso dell’altro genitore, si configura come un provvedimento di volontaria giurisdizione, volto non già a dirimere, con autorità di giudicato, un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno degli stessi all’interesse del minore, costituendo, pertanto, espressione di una forma gestoria dell’interesse di quest’ultimo, con conseguente esclusione dell’impugnabilità anche ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 28331 del 2017, in tema di autorizzazione a condurre con sé il figlio minore in settimana bianca Cass. n. 21667 del 2015, in tema di rilascio di passaporto.
Entrambe queste pronunce sono richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 6320 del 2023, resa su ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., contro un decreto analogo a quello oggi impugnato.
Lì, tuttavia, il ricorso fu considerato ammissibile perché diretto a contestare esclusivamente la statuizione sulle spese, avente certamente carattere decisorio e definitivo).
3. Non vi è necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata (omissis) (omissis) altresì dandosi atto che, giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, rv. 657198-06, malgrado il tenore della pronuncia adottata, non è dovuto il pagamento di un’ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, posto che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è soggetto al contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.
3.1. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del lgs. n. 196/2003.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 settembre 2023.
Il Presidente
Dott. Francesco Antonio Genovese
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2023.