Occupazione del suolo demaniale oltre la stagione estiva: quali sono le pre-condizioni indispensabili? (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 29 agosto 2022, n. 31772)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere –

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS) Marcello, nato a Siracusa il 28/01/19xx;

avverso la sentenza in data 25/05/2021 del Tribunale di Siracusa;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 25 maggio 2021, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato la penale responsabilità di Marcello (OMISSIS) per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e lo ha condannato alla pena di 500,00 euro di ammenda.

Secondo il Tribunale, Marcello (OMISSIS), agendo quale amministratore unico della società “(OMISSIS) s.r.l.”, titolare di concessione demaniale che consentiva di mantenere su suolo demaniale marittimo un solarium ed area attrezzata per il periodo dal 10 maggio al 30 settembre, aveva occupato tale suolo demaniale in un periodo diverso da quello previsto nel provvedimento ampliativo, almeno fino al 9 ottobre 2016.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Marcello (OMISSIS), con atto a firma degli avvocati Massimo (OMISSIS) e Silvestre (OMISSIS), articolando un solo motivo.

Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 1161 cod. nav. e 42 legge Reg. Sicilia n. 3 del 2016, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato.

Si deduce che illegittimamente è stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all’art. 1161 cod. nav., in quanto è stata fatta erronea applicazione dell’art. 42 della legge Regione Sicilia n. 3 del 2016.

Si rappresenta che detta legge consente ai titolari di concessione del demanio marittimo rilasciata per il periodo estivo di poter mantenere sul suolo le strutture balneari per tutto l’anno solare, mediante presentazione della sola comunicazione di prosecuzione dell’attività all’autorità concedente, e che non è previsto alcun termine per la presentazione della comunicazione di prosecuzione.

Si osserva, inoltre, che l’irrilevanza del momento per la presentazione della comunicazione di prosecuzione è confermata dalla scelta dell’autorità di polizia giudiziaria di presentare notizia di reato solo in un momento successivo, e cioè quando la Regione comunicò un preavviso di decadenza della concessione per mancato inizio della stagione 2016 entro i termini prescritti, ma senza rilevare in alcun modo la tardività della presentazione della comunicazione di prosecuzione.

Si precisa che il preavviso di decadenza non ha avuto alcun seguito perché la legittima occupazione del suolo demaniale si è protratta fino al 31 dicembre 2020, come accertato dalla Guardia di Finanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Secondo un principio ampiamente consolidato, condiviso dal Collegio, l’occupazione del suolo demaniale marittimo sulla base di un atto autorizzativo pluriennale per opere finalizzate alla gestione dell’attività balneare, che si protragga oltre il termine della stagione, integra il reato di cui all’art. 1161 cod. nav., atteso che l’esistenza di un titolo pluriennale abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude l’obbligo di rimuovere le strutture collocate sul demanio al termine del periodo di utilizzo previsto (cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 31290 del 11/04/2019, Bellia, Rv. 276290-01; Sez. 3, n. 19962 / del 15/03/2007, Spennato, Rv. 236736-01; Sez. 3, n. 13957 del 22/03/2006, Rubrichi, Rv. 233930-01).

3. L’occupazione del demanio marittimo da parte del titolare di una concessione pluriennale per opere finalizzate alla gestione dell’attività balneare, se protratta oltre il termine della stagione senza informarne preventivamente l’autorità amministrativa competente, deve ritenersi abusiva anche nella vigenza della disciplina di cui all’art. 42 della legge Regione Sicilia 17 marzo 2016, n. 3, invocata dal ricorrente.

In effetti, secondo l’art. 42 cit., in particolare, «[a]i concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l’anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. […]» (comma 4), e «[a]i fini dell’esercizio delle attività di cui al comma 4, i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell’attività all’autorità concedente con l’indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all’ente concedente» (comma 5).

Questo essendo il testo normativo, sembra possibile sintetizzare che il mantenimento delle strutture balneari oltre la stagione estiva è consentito al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione e che, al fine di esercitare tali attività, il titolare della concessione deve presentare la comunicazione di prosecuzione dell’attività e la richiesta di rideterminazione del canone. In altri termini, solo allo specifico fine di esercitare le attività complementari alla balneazione è possibile mantenere le strutture balneari per tutto l’anno solare e, però, la comunicazione di prosecuzione dell’attività e la richiesta di rideterminazione del canone costituiscono condizioni necessarie per esercitare tali attività.

Di conseguenza, appare persuasivo concludere che la presentazione sia della comunicazione di prosecuzione dell’attività, sia della richiesta di rideterminazione del canone, in quanto presupposti per esercitare le attività complementari alla balneazione, sono pre-condizioni per mantenere le strutture balneari oltre la stagione estiva.

D’altro canto, non sembra ragionevole ipotizzare che la comunicazione di prosecuzione dell’attività e la richiesta di rideterminazione del canone possano essere presentate anche dopo aver iniziato a protrarre il mantenimento delle strutture balneari oltre il periodo previsto: ad accogliere questa soluzione, si consentirebbe, di fatto, la possibilità di eludere agevolmente l’obbligo, per la possibilità di ottemperare allo stesso, senza alcuna conseguenza negativa, anche solo a seguito della sottoposizione ad un controllo.

4. Tanto precisato, è fuori discussione che, nella specie, il ricorrente ha mantenuto le strutture collocate sul demanio marittimo oltre la stagione estiva per un certo periodo di tempo senza aver presentato la comunicazione di prosecuzione dell’attività all’autorità amministrativa competente.

Come rappresenta la sentenza impugnata, il ricorrente era titolare di concessione che consentiva l’occupazione del demanio fino al 30 settembre, mediante un solarium ed un’area attrezzata, e, però, nel 2016, presentò richiesta di mantenimento delle opere installate sullo stesso solo in data 9 ottobre, e all’esito di controlli della pubblica autorità.

Il Tribunale aggiunge che la disciplina in questione era entrata in vigore sin dall’8 aprile 2016, sicché il ricorrente aveva avuto la disponibilità di un notevole periodo di tempo per presentare la comunicazione di prosecuzione dell’attività.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/06/2022.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.