REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30592-2020 proposto da:
(OMISSIS) ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE (OMISSIS) (OMISSIS), 190, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASTEL MELLA (BS), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO EMILIO (OMISSIS), GIORGIO (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 235/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA PELLECCHIA.
Rilevato che:
1. Roberto (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia il Comune di Castel Mella al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 8 ottobre 2012.
Espose che, mentre, in sella alla propria biciletta, percorreva una pista ciclabile, a causa del sopraggiungere di un pedone, fu costretto a spostarsi in una zona verde adiacente alla pista ove, imbattutosi in una buca profonda circa 40 centimetri e larga 50 cm per 50 cm., cadde a terra riportando lesioni al volto.
Istruita la causa mediante escussione dei testimoni, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3440/2016 rigettò la domanda attorea rilevando che l’evento si era verificato per esclusiva responsabilità del (OMISSIS) il quale si era spostato su un manto erboso, precluso al transito dei velocipedi e naturalmente caratterizzato da irregolarità del terreno.
2. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 235/2020 del 20 febbraio 2020, ha respinto l’appello proposto dal (OMISSIS) confermando integralmente la sentenza di primo grado.
In particolare, la Corte territoriale, aderendo alle osservazioni del Tribunale di Brescia, ha ritenuto che l’evento era interamente imputabile alla condotta negligente ed imprudente dell’appellante, consistente nell’aver, dapprima, impegnato uno spazio riservato al solo transito dei pedoni e successivamente invaso un’area verde, posta al di fuori del marciapiede.
3. Avverso tale decisione Roberto (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Comune di Castel Mena resiste con controricorso.
Considerato che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. — violazione dell’art. 2051 c.c. — errata interpretazione degli artt. 37 e 38 del C.d.s. e dell’art. 75 del regolamento attuativo — Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia — Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti — Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al punto ed al fatto decisivo della controversia – errata ricostruzione della vicenda ed errata interpretazione delle prove offerte” in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’escludere che il tratto di strada ove si era verificato il sinistro non fosse qualificabile in termini di pista ciclabile, in quanto, dall’esame dei luoghi, risultava piuttosto che si trattava invece della prosecuzione della stessa, interrotta dalla presenza di un attraversamento pedonale, di talché “il Comune aveva creato un passaggio ad hoc per consentire ai ciclisti di portarsi sul lato opposto della strada così da evitare la rotatoria”.
In ogni caso — aggiunge — anche a voler considerate il tratto di strada come pedonale, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare, da un lato, che ai sensi dell’art. 3 c.d.s. i velocipedi possono circolare anche nelle aree pedonali e dall’altro che, sempre in base al predetto articolo nonché agli artt. 37 e 38 c.d.s. e 75 del regolamento attuativo, sarebbe stato obbligo del Comune segnalare l’eventuale divieto per le biciclette di transitare in tale area.
Oltre a ciò, sostiene il ricorrente, il Comune di Castel Mella avrebbe dovuto segnalare la buca nella quale è caduto e non nasconderla alla visibilità di chi tale luogo frequenta.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente chiede alla Corte di legittimità un diverso apprezzamento dei fatti e una rivalutazione delle emergenze probatorie, sollecitando un tipo di sindacato precluso in sede di legittimità.
La qualificazione del tratto stradale percorso dal (OMISSIS) quale zona del perimetro urbano estranea alla pista ciclabile attiene infatti esclusivamente al merito della vicenda.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi quanto alle ulteriori censure svolte nel primo mezzo in ordine alla individuazione del regime giuridico dell’area teatro del sinistro.
Infatti in base alle previsioni del codice della strada in via di principio e salvo diversa segnalazione — la cui esistenza doveva evidentemente essere provata dall’Ente — le zone pedonali non sono tout court interdette al transito dei velocipedi, vero essendo piuttosto che l’art. 3, comma 1, n. 2 del Codice della Strada definisce l’area pedonale come “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo”, tra gli altri, “i velocipedi” e ferma la possibilità per i comuni di “introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”.
Erra quindi la Corte d’appello allorché ritiene irrilevante la mancanza di segnaletica orizzontale per essere la stessa “preordinata ad organizzare e disciplinare” la sola circolazione sulle strade.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 1227 c.c., in relazione agli artt. 360 n. 1 e 5 c.p.c., per non aver la Corte d’Appello applicato il principio di corresponsabilità tra il (OMISSIS) ed il Comune di Castel Mella.
Il motivo, con il quale il (OMISSIS) lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello del concorso del fatto colposo dell’infortunato ai sensi dell’art. 1227 co. 1 c.c., è fondato.
La Corte territoriale, ha ricostruito la dinamica dell’incidente ritenendo che l’evento fosse imputabile esclusivamente al (OMISSIS) il quale, ponendo in essere una condotta imprudente e negligente, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra fatto e danno.
Ha quindi attribuito al solo danneggiato la responsabilità dell’incidente omettendo di valutare se le condizioni dei luoghi fossero tali che l’ipotizzata imprudenza dell’infortunato avesse semplicemente concorso a cagionare il danno, senza assurgere tuttavia a causa esclusiva dello stesso.
Ciò che manca nella sentenza impugnata è in definitiva la verifica del se un comportamento colposo della vittima — come l’avere, in tesi, circolato in bicicletta su un’area interdetta al traffico dei velocipedi — valesse ad escludere ogni responsabilità del Comune, consistente nell’avere lasciata aperta, incustodita e per giunta non segnalata e non intercettabile una buca di quelle dimensioni e di quella profondità.
5. In tale contesto la sentenza impugnata deve essere cassata.
6. Spetterà al giudice di rinvio riesaminare il caso, alla luce delle indicazioni contenute nella presente decisione, provvedendo anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione in data 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria, oggi 28 gennaio 2022.