REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente –
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere –
Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere –
Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –
Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) SIMONE, nato a Treviglio il 4 gennaio 19xx;
(OMISSIS) MICHAEL STEPHEN, nato a Mazzarino il 16 dicembre 19xx;
(OMISSIS) ANTONY, nato a Mazzarino il 17 settembre 19xx;
avverso la sentenza emessa l’11 febbraio 2020 dalla Corte d’appello di Caltanissetta;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita nell’udienza del 15 giugno 2021 la relazione fatta dal Consigliere, Dott.ssa Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
udito l’avv. Vincenzo (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) Michael Stephen e (OMISSIS) Antony e in sostituzione dell’avv. Giovanni Claudio (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) Simone, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11 febbraio 2020 la Corte d’appello di Caltanissetta ha ridotto la pena inflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale ad (OMISSIS) SIMONE, (OMISSIS) MICHAEL STEPHEN e (OMISSIS) ANTONY e ha confermato nel resto la pronuncia di condanna degli imputati per il delitto di rapina aggravato, commesso all’interno di una tabaccheria di cui (OMISSIS) Vincenzo è titolare.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
Il difensore di (OMISSIS) MICHAEL STEPHEN ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizio della motivazione, per non essere stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1 n. 4, c.p., nonostante i dedotti elementi favorevoli, quali l’uso di un’arma giocattolo, la non protrazione dell’attività per un lungo lasso di tempo e l’assenza di violenza fisica e/o psichica sulle persone offese, che, tra l’altro, non si sono costituite parti civili, a dimostrazione dell’assenza di danni patrimoniali e morali patiti;
2) violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al giudizio di minusvalenza fra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, formulato dal Giudice del merito senza considerare il pentimento dell’imputato, che aveva reso ampia confessione e aveva risarcito il danno, e senza considerare che la condotta non si era tradotta in alcuna violenza fisica o psichica;
3) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla richiesta di concessione del minimo della pena, determinata senza dare contezza dei criteri utilizzati.
Il difensore di (OMISSIS) ANTONY ha dedotto i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, c.p., nonostante fosse stata utilizzata un’arma giocattolo. La Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni per cui la persona offesa non potesse riconoscere l’arma come giocattolo;
2) erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p., riconosciuta senza alcuna valutazione dei motivi di appello e senza dare contezza del perché vi fosse stata un’attenuazione del flusso di passanti e di clientela;
3) violazione di legge e vizio della motivazione, per non essere stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1 n. 4, c.p., nonostante i dedotti elementi favorevoli, quali l’uso di un’arma giocattolo, la non protrazione dell’attività per un lungo lasso di tempo e l’assenza di violenza fisica e/o psichica sulle persone offese, che tra l’altro non si sono costituite parti civili, a dimostrazione dell’assenza di danni patrimoniali e morali patiti;
4) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al giudizio di minusvalenza fra le riconosciute attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, formulato dal giudice del merito senza considerare il pentimento dell’imputato, che aveva reso ampia confessione e aveva risarcito il danno, e senza considerare che la condotta non si era tradotta in alcuna violenza fisica o psichica;
5) violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla richiesta di concessione del minimo della pena, determinata senza dare contezza dei criteri utilizzati.
Il difensore di (OMISSIS) SIMONE ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione di legge per avere la Corte territoriale individuato il presupposto legittimante la recidiva soltanto nella personalità dell’imputato, desumibile dall’essere stato sottoposto all’obbligo di firma, a prescindere dall’esistenza di precedenti condanne;
2) erronea applicazione dell’art. 99, commi 2 e 6, c.p., per avere il Collegio del merito applicato un aumento della pena per la recidiva pari al doppio della precedente condanna, inflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni, pari a mesi 5, giorni 10 ed euro 160,00 di multa, mentre avrebbe potuto applicare una pena non superiore alla suddetta precedente condanna;
3) manifesta illogicità della motivazione per non essere stata valorizzata la confessione al fine della concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti;
4) carenza di motivazione sulla richiesta di derubricare il reato contestato in furto con strappo.
All’odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1 Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) MICHAEL STEPHEN e il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) ANTONY sono privi di specificità, a fronte delle argomentazioni con cui la Corte d’appello ha denegato l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., avendo evidenziato che gli imputati avevano sottratto la somma di euro 400,00 e danneggiato sia il registratore di cassa sia l’arredo in vetro della tabaccheria di (OMISSIS) Vincenzo.
A tali danni si aggiungeva il grave patimento morale delle persone offese, causato dall’azione violenta subita.
Così motivando il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685), secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale sono state esercitate la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo“, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.
Ne consegue che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.
Né, d’altra parte, come invece prospettato dai ricorrenti, può desumersi l’assenza del danno dalla mancata costituzione delle persone offese come parti civili, potendo tale scelta essere stata dettata da altre ragioni.
1.2 Anche il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) MICHAEL STEPHEN e il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) ANTONY sono privi di specificità.
Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora – come nel caso di specie – non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena, irrogata in concreto (così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931).
Nel caso in esame, infatti, la Corte d’appello ha affermato che la confessione degli imputati e le dichiarazioni di resipiscenza, avvenute tardivamente, pur se erano elementi positivi, non presentavano “la necessaria intensità che li rendeva idonei a prevalere sulla gravità dei comportamenti tenuti, della pericolosità manifestata e del danno morale, provocato alle vittime della loro azione violenta e minacciosa”.
1.3 Il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) MICHAEL STEPHEN e l’ultimo motivo del ricorso di (OMISSIS) ANTONY difettano anch’essi di specificità.
La Corte del merito, nel ridurre la pena rispetto a quella inflitta dal primo giudice, ha rimarcato che la gravità della condotta e la personalità degli imputati rendevano del tutto inadatta una commisurazione della pena basata sul minimo edittale e ha fissato la pena, tenuto conto della spregiudicatezza, che ha connotato l’esecuzione del delitto, e della pluralità degli elementi aggravanti, descritti dall’art. 628, comma 3, c.p. 4, alla luce delle superiori argomentazioni è evidente che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il Collegio del merito ha indicato gli elementi che ha valorizzato al fine della determinazione della pena.
1.4 Quanto al ricorso di (OMISSIS) ANTONY residuano da trattare i primi due motivi, relativi alle ritenute circostanze aggravanti.
Entrambi sono privi di specificità.
Quanto all’aggravante dell’uso dell’arma, come ricordato nella sentenza impugnata, questa Corte (Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, Rv. 272012) ha affermato che, ai fini della sussistenza della suddetta circostanza, occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo, che questa non sia riconoscibile come tale.
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha rilevato che l’arma era priva di tappo rosso e, quindi, non poteva essere riconosciuta come arma giocattolo.
A fronte di tali argomentazioni sarebbe stato onere del ricorrente indicare sulla base di quali circostanze l’arma, priva di tappo rosso, dovesse essere ritenuta un’arma giocattolo.
Quanto all’altra aggravante giova evidenziare che di recente, con decisione assunta il 15 luglio 2021, le Sezioni unite di questa Corte (come si trae dalla notizia di decisione) hanno affermato che, ai fini dell’integrazione dell’aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolarla, debbono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto, atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato.
Siffatta valutazione è stata compiuta nel caso in esame, avendo la Corte d’appello sottolineato non solo che la rapina è stata eseguita all’imbrunire ma anche che, in concreto, il flusso di clientela e dei passanti nella zona, pur centrale del paese, si era fortemente attenuato e, peraltro, una delle vittime era di età avanzata, avendo circa più di 65 anni e, quindi, “con prestanza fisica certamente inferiore rispetto a quella dei giovani rapinatori, che l’hanno aggredita di sorpresa”.
1.5 Passando al ricorso proposto da (OMISSIS) SIMONE, deve rilevarsi che i primi due motivi sono privi di specificità.
La Corte territoriale ha considerato i precedenti penali dell’imputato, che – come effettivamente emerge dal certificato del casellario giudiziale agli atti – sono plurimi ed anche specifici.
Deve poi rilevarsi che la doglianza sull’aumento di pena applicabile per la recidiva è generica e – nel lamentare che il Collegio del merito avrebbe potuto applicare un aumento della pena per la recidiva non superiore alla precedente condanna, inflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni, pari a mesi 5, giorni 10 ed euro 160,00 di multa – ha trascurato di considerare che la condanna richiamata non era l’unica, avendo l’imputato subito plurime condanne precedenti al nuovo delitto.
1.6 Quanto al terzo motivo, concernente il giudizio di bilanciamento effettuato dal giudice del merito, può farsi rinvio al § 1.2, avendo i tre ricorrenti sollevato doglianze al riguardo sovrapponibili, a cui la Corte territoriale ha dato la stessa risposta.
1.7 Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente la Corte d’appello ha espressamente escluso la configurabilità del furto con strappo, atteso che gli imputati, nel fare ingresso nella tabaccheria, avevano puntato l’arma contro i presenti, così esercitando violenza nei confronti delle vittime.
La Corte di merito si è conformata, quindi, ai principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, Rv. 262281), secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione.
2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositata in Cancelleria il giorno 14 settembre 2021.