Respinta la richiesta avanzata da un motociclista, rimasto invalido dopo un incidente stradale. Per i Giudici, non vi sono prove su cosa egli avrebbe fatto in futuro (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 3 dicembre 2020, n. 27621).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8371-2019 proposto da:

(OMISSIS) Rosario, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio LARUSSA, Pietro BORELLO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) snc DI (OMISSIS) A. & (OMISSIS) S., (OMISSIS) Francesco;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Giuseppe CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, Rosario (OMISSIS), ha subito un incidente mentre guidava un motociclo per mezzo di un autocarro che in quel momento faceva avventatamente marcia indietro.

Il ricorrente ha ottenuto una rendita ed un risarcimento da parte di Assicurazioni Generali per il danno differenziale rispetto a quello a carico dell’Inail.

Ritenendo insufficiente l’ammontare di quest’ultimo ha agito in giudizio nei confronti delle Generali spa, per ottenere il riconoscimento di una somma maggiore.

Il Tribunale ha liquidato un ammontare complessivo di 238.751,00 euro, con ciò ritenendo il ricorrente integralmente risarcito, ed ha osservato che costui ha percepito più della somma liquidata, ma senza obbligo di restituzione dell’eccesso, non avendo la compagnia di assicurazione fatto domanda di restituzione.

Il (OMISSIS) ha proposto appello, dolendosi della mancata considerazione della personalizzazione del risarcimento e del mancato riconoscimento della futura capacità lavorativa, in termini di chance perduta.

La corte ha rigettato l’appello, ed avverso tale decisione il (OMISSIS) ha ora proposto ricorso per Cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso la compagnia Generali Assicurazioni spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

Sono due i capi di sentenza in discussione: quello che nega la personalizzazione del danno e quello che nega il risarcimento di una perdita futura di guadagno sotto forma di perdita di chance.

In entrambi i casi la corte di appello motiva ritenendo il difetto di prova degli elementi, da un lato, necessari ad una personalizzazione, per altro verso a dimostrare una qualche futura attività lavorativa che possa dirsi pregiudicata dall’incidente.

Il ricorrente contesta queste rationes con due motivi.

2.- Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c.

Secondo il ricorrente la corte non ha pronunciato sulla personalizzazione del danno.

Il motivo è presentato come denuncia di omessa pronuncia, per come risulta, al di là della rubricazione, dalle seguenti espressioni: “non v’è dubbio che ricorra l’ipotesi dell’omessa pronuncia” ed inoltre “Rosario (OMISSIS) ha lamentato e lamenta con il presente gravame per l’appunto l’omessa pronuncia sulla questione relativa alla personalizzazione del danno” (p. 11).

Inteso in questi termini il motivo è infondato.

Infatti a pagina 4 della sentenza si dà conto del motivo di appello riguardante la personalizzazione del danno che viene rigettato perché, osserva la corte, il ricorrente non ha allegato circostanze specifiche che possano giustificare una personalizzazione, essendosi limitato ad allegare a tal fine l’età del danneggiato e la gravità delle lesioni, elementi che la corte di merito ha ritenuto insufficienti per una personalizzazione, costituendo invece elementi che entrano nel calcolo della liquidazione standard, ossia tabellare (pp 45).

V’è pertanto pronuncia sulla domanda di personalizzazione.

Peraltro, se anche si volesse intendere il motivo come denuncia di violazione di legge, e non di omessa motivazione, ossia come censura della violazione dei criteri stabiliti per la personalizzazione, sarebbe comunque infondato, posto che non si censura specificamente la ratio della decisione, ossia non si contesta il difetto di allegazione e prova adducendo elementi per affermare, per contro, che i presupposti della personalizzazione sono stati provati.

3.- Con il secondo motivo, si denuncia nuovamente omessa pronuncia e dunque violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento del danno futuro alla capacità lavorativa.

Ritiene il ricorrente di avere posto, sin dal primo grado, la questione del danno futuro, non decisa dalla corte di appello.

Espressamente il (OMISSIS) afferma che: ” Per tale ragione il Tribunale di Catanzaro ha comunque violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, essendo onerato a pronunciarsi sull’eccezione de qua, accogliendola o rigettandola” (p. 16).

Vi sono alcuni refusi (probabilmente tali), che non inficiano la sostanza della censura: non è la sentenza del Tribunale che si impugna qui, e non era oggetto di eccezione, sebben di domanda, il riconoscimento del danno in questione.

A parte ciò, si può dire dunque che conformemente alla rubrica, il motivo di ricorso denuncia una omessa pronuncia (non del Tribunale, si ripete, ma della corte di appello).

Anche questo motivo è infondato.

La corte di appello si occupa del motivo di impugnazione che ha riguardato il mancato riconoscimento del danno per la perdita della capacità lavorativa futura, che viene indicato come una perdita di chance, ma ritiene che il ricorrente non abbia allegato alcunché a dimostrazione di cosa avrebbe fatto in futuro e di come la sua invalidità potesse avere incidenza sulla capacità di lavoro; in sostanza ritiene del tutto privo sia di allegazione che di prova il motivo di appello, e pertanto lo rigetta (p. 5).

Non v’è quindi omessa pronuncia.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4200,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 29.10.2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.