REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA – Presidente –
Dott. FRANCESCO CENTOFANTI – Consigliere –
Dott. GIORGIO POSCIA – Consigliere –
Dott. MICAELA SERENA CURAMI – Consigliere –
Dott. FRANCESCO ALIFFI – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/x/19xx;
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG, Dott. GIULIO ROMANO che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, adito quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto, in accoglimento dell’istanza avanzata da (omissis) (omissis) il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze, rideterminando la pena complessiva in applicazione dei criteri indicati dagli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen.
2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, (omissis) articolando tre motivi che possono essere enunciati unitariamente nei limiti di cui all’art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen.
Denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 81 cod. pen., 442, comma 2 bis, 671 e 676 cod. proc. pen.
Lamenta, in particolare, che il Tribunale non si sia pronunciato sulla richiesta preliminare, avanzata ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., applicabile ratione temporis, di riduzione della pena inflitta da una delle sentenze, quella emessa dal Tribunale di Perugia in data 4 ottobre 2022, pur trattandosi di decisione rilevante ai fini della determinazione della pena correlata al riconosciuto reato continuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
II ricorso é fondato nei limiti chiariti nel proseguo.
1. L’art. 442, comma 2-bis, proc. pen., introdotto dall’art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, “Riforma Cartabia”, stabilisce che «quando ne l’imputato, ne il suo difensore hanno proposto impugnazione contra la sentenza di condanna, la pena inflitta é ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione», il quale vi provvede de piano ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. su iniziativa del condannato o anche del Pubblico ministero, riguardando la riduzione di pena l’applicazione del modello legale del trattamento sanzionatorio.
Presupposto per ottenere il beneficio della riduzione di un sesto della pena e l’irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato e del difensore.
La riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni quando le stesse, alla luce della valutazione rimessa all’imputato e al difensore, non siano giustificate da un concreto interesse.
Non essendo state previste disposizioni transitorie, la nuova disciplina, di chiara natura sostanziale, e, astrattamente suscettibile di applicazione retroattiva ove più favorevole, con l’unico limite costituito dal giudicato, secondo la previsione generale dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo, riconoscendone ii fondamento nella «esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti» (Corte cost., 20 maggio 1980, n. 74).
Dal campo di applicazione della nuova disciplina devono, quindi, escludersi le sentenze divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, mentre, tenuto conto del principio tempus regit actum, ritenuto dirimente dalle Sezioni Unite ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 – 01), devono includersi le sentenze di primo grado che, a prescindere dalla data in cui sono state pronunciate, siano comunque divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della “Riforma Cartabia”, sempreché il termine per proporre l’impugnazione venga a scadere dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.. 150 del 2022 e questa non sia stata proposta.
D’altra parte, «E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l’applicazione, costituita dall’irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanta soggetta al principio del “tempus regit actum“, e ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore dell’indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato ne ii principio di retroattività della “lex mitior’, che riguarda le sole disposizio.ni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione é preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, ne quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme é giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale» (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545 – 01).
Tanto posto, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame la richiesta ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. perché relativa a pena inflitta con una sentenza, che, per quanto pronunciata il 4 ottobre 2022, era divenuta irrevocabile il 20 gennaio 2023 – quindi posteriormente all’entrata in vigore del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 – per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato e del difensore.
2. Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Perugia affinché si pronunci sulla richiesta di riduzione della pena inflitta a (omissis) con la sentenza del Tribunale di Perugia, in data 4 ottobre 2022, e ridetermini il trattamento sanzionatorio del reato continuato alla luce della diversa misura della pena, come eventualmente rideterminata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia – ufficio GIP.
Cosi deciso, in Roma 8 febbraio 2024.
II Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Aliffi Giuseppe Santalucia
Depositato in Cancelleria, oggi 18 marzo 2024.