Rompono il parabrezza di un’auto e portano via lo stereo: non automatico il riconoscimento del danno grave per il proprietario del veicolo (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 23 dicembre 2021, n. 47002).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRANTE Donatella – Presidente –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Rel. Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS) CIRO nato a NAPOLI il 23/06/19xx;

(OMISSIS) GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/01/19xx;

avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in relazione al primo motivo e il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di (OMISSIS) Ciro e (OMISSIS) Giuseppe, ritenuti responsabili di concorso nel furto aggravato di uno stereo sottratto previo danneggiamento del parabrezza di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via e pertanto condannati alla pena ritenuta per ciascuna equa.

2. Nei confronti del provvedimento, con unitario atto, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) hanno proposto ricorso per la sua cassazione a mezzo del comune difensore.

Con un primo motivo lamentano che sia stata rigettata la richiesta di esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. con erronea applicazione della legge sostanziale, avendo la Corte di appello sostenuto l’esistenza di un danno di particolare gravità per essere lo stereo sottratto di apprezzabile valore, senza tuttavia indicare quale sia tale valore, per come emergente dalle prove acquisite.

Né la Corte di appello, in mancanza di accertamento in merito al valore oggettivo del bene, ha fatto riferimento alle condizioni economiche della persona offesa.

Con un secondo motivo viene censurato il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod, pen. nonostante gli imputati avessero fatto un’offerta reale di una somma corrispondente al valore del danno causato con il danneggiamento del parabrezza dell’autovettura della persona offesa.

La Corte di appello ha escluso l’integralità del risarcimento per non essere stato risarcito il danno morale, senza però dare alcuna indicazione sull’an e sul quantum del patema d’animo patito dalla persona offesa, alla quale peraltro era stato restituito lo stereo già in sede di denunzia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono fondati limitatamente al primo motivo.

3.1. Giova muovere dalla considerazione del consolidato principio per il quale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l’entità oggettiva di esso assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 5908 del 08/01/2013, Rv. 255101).

Nel caso dì specie la Corte di appello si è limitata a formulare un’affermazione di puro stile, non essendo stato accertato quale fosse il valore del bene oggetto di furto, componente essenziale per stimare il complessivo danno patrimoniale recato alla persona offesa, ma soprattutto senza alcuna pertinenza al tema, poiché l’apprezzabile valore non coincide con la rilevante gravità menzionata dall’art. 61 n.7 cod. pen.

Il parametro delineato dalla corte distrettuale segnala un oggetto al quale viene riconosciuto un qualche valore economico e perciò apprezzato; gli si contrappone l’assenza di valore o un valore ‘vile’.

Per contro, la rilevante gravità del anno patrimoniale è concetto che rimanda ad un danno che, secondo l‘id quod plerumque accidit, è in primo luogo notevole in modo oggettivo; dovendosi peraltro tener presente che l’entità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso; sì che la sua diminuzione, conseguente alla restituzione dei beni all’avente diritto, risulta irrilevante (Sez. 2 – , n. 36311 del 12/07/2019, Rv. 277032).

Tanto impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Napoli, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto.

3.2. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato perché, non essendo controverso che l’offerta reale ha avuto ad oggetto unicamente il valore del danno materiale, nella fattispecie è mancato il risarcimento di un pur minimo danno morale, nonostante la sua certa esistenza.

Invero, in base all'”id quod plerumque accidit“, si può presumere che il danneggiamento dell’autovettura e la sottrazione del bene abbiano arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro; inoltre, l’automatismo del relativo nesso causale è, in tal caso, di tale evidenza da far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo (anche per “relationem” rispetto all’imputazione contestata) alle modalità di commissione del fatto (cfr., per un’applicazione in tema di diffamazione a mezzo stampa, Sez. 5, Sentenza n. 6481 del 28/10/2011, dep. 2012, Rv. 251944).

4. In conclusione, la sentenza impugna deve essere annullata, limitatamente alla aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Napoli, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto.

5. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.

Così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021, in Roma.

Depositato in Cancelleria, oggi 23 dicembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.