Se il giudice non ha accertato l’eliminazione delle conseguenze dannose e/o pericolose dei reati commessi, anche se c’è stata l’oblazione non può essere dichiarata l’estinzione del reato (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 14 novembre 2023, n. 45734).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

composta da:

Luca Ramacci – Presidente –

Donatella Galterio – Consigliere –

Antonella Di Stasi – Consigliere –

Ubalda Macrì – Relatore –

Fabio Zunica – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di

(omissis) (omissis), nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza in data 06/12/2022 del Tribunale di Salerno;

visti, gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dai consigliere Dott.ssa Ubalda Macrì;

letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale (omissis) (omissis), che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6 dicembre 2022 ii Tribunale di Salerno ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di (omissis) (omissis) in relazione ai reati degli art. 110 cod. pen. e 1216 cod. nav. (capo 1) e degli art. 110 cod. pen. e 1231 cod. nav. (capo 2) perché i reati erano estinti per intervenuto pagamento dell’oblazione.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno contesta tale decisione perché il Giudice non aveva verificato l’eliminazione delle conseguenze dannose e/o pericolose dei reati commessi, requisito indispensabile, unitamente al pagamento dell’oblazione, per ottenere l’estinzione dei reati ai sensi dell’art. 162-bis, terzo comma, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso é fondato.

Le violazioni contestate prevedono entrambe la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, per cui, ai fini dell’oblazione, deve applicarsi l’art. 162-bis e non l’art. 162 cod. pen.

La giurisprudenza ha chiarito che l’oblazione “processuale” prevista dall’art. 162 cod. pen., concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell’ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162-bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell’imputato, sicché il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni “formali” che ne legittimano l’ammissione ed é obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopa l’avvenuto pagamento della somma.

Al contrario, quella  “facoltativa”  ex art. 162- bis cod. pen., concernente le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo dell’anzidetta disposizione, é subordinata all’esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla gravita del l’atto (Sez. 4, n. 5811 dei 01/12/2004, dep. 2005, Cascio, Rv. 231204-01).

Nello specifico, il Giudice ha dichiarato l’estinzione dei reati, nonostante non ne fossero state eliminate le conseguenze dannose o pericolose, fatto che avrebbe dovuto accertare anche d’ufficio (Sez. 1, n. 4992 del 20/07/2017, dep. 2018, Salvati, Rv. 272287-01).

Come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, infatti, gli imputati non disponevano delle attestazioni delle autorità marittime competenti sulle verifiche dei requisiti medesimi, ossia del Registro navale per i requisiti, di navigabilità e della Guardia costiera per il rilascio del certificato di sicurezza.

Erroneamente, quindi, e stata dichiarata l’estinzione in violazione del terzo comma dell’art. 162-bis cod. pen.

4. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, in diversa persona fisica.

Così deciso, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2023.

SENTENZA