Toccato dal borseggiatore, si rende conto che non ha più il cellulare: individua il malvivente e riesce a bloccarlo (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 22 luglio 2022, n. 29029).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SERRAO Eugenia – Presidente –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

Dott. GIORDANO Bruno – Consigliere –

Dott. BRUNO Mariarosaria – Rel. Consigliere –

Dott. D’ANDREA Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ALI nato il 19/11/19xx;

avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa MARIAROSARIA BRUNO

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) Ali, con ministero del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Torino in relazione al reato di furto aggravato dalla destrezza, con condanna alla pena ritenuta di giustizia.

L’esponente censura la sentenza impugnata lamentando, nel motivo unico di ricorso, erronea applicazione degli artt. 56, 624, 625 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in relazione alle norme predette.

La persona offesa, si legge nel ricorso, non ha perso la signoria sulla cosa sottratta.

Ai fini della configurazione del tentativo, il dato rilevante è rappresentato dalla circostanza che la persona offesa – o quella incaricata della sorveglianza – segua l’azione in modo tale da potere intervenire in ogni momento per interromperla.

La possibilità della interruzione dell’azione furtiva impedisce che si realizzi il pieno controllo sulla cosa richiesto per la consumazione del furto.

La proposta interpretazione è supportata, tra le altre, dalla sentenza della Sez. IV penale del 12 febbraio 2015, n. 307, ric. Superbo, in cui la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità a titolo di delitto tentato nei confronti del soggetto agente, la cui attività furtiva era avvenuta sotto il costante monitoraggio delle Forze dell’ordine.

Si era ritenuto in relazione a tale caso, del tutto sovrapponibile al presente, che non si fosse verificato il requisito dell’impossessamento.

La risoluzione della questione di diritto posta dal caso di specie riguarda l’interpretazione dei requisiti della sottrazione e dell’impossessamento.

Sulla base di un primo orientamento, sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria e da isolata dottrina, il requisito della sottrazione e dell’impossessamento coincidono.

Secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza più recente, invece, il momento dello spossessamento e quello dell’appropriazione non coincidono, poiché costituiscono momenti distinti.

In base a tale criterio, il furto risulterebbe consumato quando l’agente ha acquistato la disponibilità della cosa al di fuori della vigilanza della persona offesa.

Sul tema sono intervenute anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, che, chiamate ad occuparsi del caso di furto in supermercato, hanno optato per la ricorrenza della fattispecie del tentativo nel caso in cui l’azione furtiva del soggetto agente sia stata interamente sorvegliata (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186).

Ulteriore conforto alla prospettata ricostruzione è rinvenibile in altra pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974), in materia di furto aggravato dal mezzo fraudolento, in cui si ritrova un’importante sottolineatura del principio costituzionale di offensività.

La pronuncia ha ritenuto che la contrapposizione tra delitto tentato e consumato debba basarsi sulla differente compromissione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Per questo motivo la condotta di sottrazione di un bene, avvenuta sotto la costante sorveglianza della persona offesa (o dei Carabinieri, come nel caso sottoposto al vaglio di legittimità), presenterebbe una minore carica offensiva rispetto all’ipotesi di sottrazione svoltasi in assenza di una qualsivoglia forma di vigilanza.

2. Il P.G., nel formulare conclusioni scritte (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Al fine di fornire compiuta risposta alle doglianze difensive occorre fare breve riferimento allo svolgimento dei fatti di causa.

L’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dalla destrezza, essendosi impossessato del telefono cellulare che (OMISSIS) Riccardo custodiva all’interno di un borsello che portava a tracolla.

La persona offesa, si legge in sentenza, intenta a fare la spesa in un mercato, percepì di essere stata toccata al fianco e, resosi conto dell’avvenuta sottrazione del telefono, immediatamente individuò l’autore del fatto nell’odierno imputato, il quale, percorsi pochi metri, fu subito bloccato da alcuni astanti, attirati dalle grida della persona offesa e dall’atteggiamento del fuggitivo.

La Corte di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto la ricorrenza del reato di furto consumato, ponendo in evidenza come la persona offesa abbia, sia pure per brevissimo tempo, perso la signoria sulla cosa.

La difesa richiama l’attenzione sul momento consumativo del reato, sostenendo che, essendosi l’azione svolta sotto il costante controllo visivo della persona offesa, la quale ha monitorato l’azione dell’imputato, i giudici di merito avrebbero dovuto riqualificare il furto consumato in furto tentato, non essendosi realizzato l’impossessamento.

2. Il profilo evidenziato nel ricorso evoca la questione affrontata dalle Sezioni Unite, P.G. in proc. Prevete, in tema di furto in supermercato, con la quale è stato affermato il principio ermeneutico secondo cui il monitoraggio della condotta posta in essere dal soggetto agente del reato, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale, ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (cfr. Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186, così massimata: «In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo»).

Nel caso scrutinato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, gli imputati avevano prelevato dai banchi di esposizione di un supermercato taluni prodotti, lacerando le confezioni e rimuovendo i dispositivi antitaccheggio; avevano, quindi, occultato la refurtiva in una borsa ed avevano superato la cassa, senza pagare la merce nascosta, ma esibendo un solo prodotto regolarmente pagato; usciti dal centro commerciale l’addetto alla sicurezza, che si era avveduto in precedenza della azione furtiva, richiedeva l’intervento della polizia, che traeva in arresto gli imputati.

In motivazione, il massimo consesso ha ritenuto decisivo, ai fini della qualificazione della condotta come tentativo di furto, la mancanza del requisito dell’impossessamento della refurtiva in capo all’agente, rimarcando la differenza tra i due concetti di impossessamento e sottrazione, il cui controverso rapporto, tuttavia, non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del caso.

Le Sezioni Unite hanno invero attribuito valore assorbente all’assenza dell’impossessamento, da ritenersi “incompiuto” per effetto della “concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa”.

In applicazione di tali principi, la successiva pronuncia della Sez. IV di questa Corte (n. 307/15, ric. Superbo), pure citata nel ricorso, ha ritenuto di individuare il tentativo di furto nel caso di sottrazione da una vettura in sosta di alcuni beni (un navigatore satellitare ed una bottiglia di profumo).

In sentenza si precisa che l’azione si era interamente svolta sotto il controllo dei Carabinieri, che “avevano occasionalmente scorto il Superbo soffermarsi nei pressi di una autovettura, armeggiare sullo sportello, introdursi nel veicolo e poi uscirne, allontanandosi a passo spedito”.

3. Venendo al merito della regiudicanda, la Corte distrettuale ha ritenuto che non potesse applicarsi al caso in esame il principio enunciato in precedenza, ponendo in evidenza come la persona offesa avesse perso la signoria sul bene nel momento in cui l’autore del furto si era allontanato dalla sfera di controllo fisico della vittima.

In realtà, si osserva, la circostanza dirimente ai fini della esclusione dell’applicabilità del principio enunciato dalle S.U. è insito nell’assenza di una vigilanza continuativa e immanente da parte della vittima sull’azione furtiva compiuta.

Nel ripercorrere le modalità del fatto, nel passaggio motivazionale riportato a pagina 4 della sentenza, la Corte di merito ha rammentato che il (OMISSIS) aveva percepito di essere stato “toccato”, rendendosi conto della sottrazione del telefono solo quando ha controllato l’interno della borsa, richiamando immediatamente l’attenzione degli astanti.

Da ciò si evince che tutta l’azione non si è svolta sotto la sorveglianza della persona offesa: solo dopo la materiale apprensione del bene la vittima ha individuato l’autore della sottrazione e ne ha seguito i movimenti.

Pertanto, sia pure per brevissimo tempo, l’autore del fatto ha acquisito l’autonoma disponibilità della cosa, realizzando il suo impossessamento.

Ciò rende inapplicabile il principio enunciato dalle Sezioni Unite, in base al quale, come già detto in precedenza, il configurarsi del tentativo discende dall’incompiutezza dell’impossessamento per effetto della vigilanza continuativa esercitata sull’azione furtiva.

Nel presente caso, invece, tra l’apprensione del bene e la sorveglianza della vittima si è creato uno iato temporale nel quale si colloca l’acquisizione della signoria sul bene da parte dell’autore del reato.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.