Trasferimento fraudolento di valori: confermato il sequestro preventivo di una Ferrari (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 28 marzo 2022, n. 11293).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente –

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Rel. Consigliere –

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) MANUEL nato a PARTINICO il 08/04/19xx;

avverso l’ordinanza del 09/08/2021 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa SANDRA RECCHIONE;

Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Stefano Tocci ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

L’avv. Michele (OMISSIS) concludeva con note scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Palermo confermava il sequestro preventivo di una autovettura Ferrari del valore di 229.850 euro oggetto del reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. del quale è accusato il (OMISSIS), riconoscendo sia la sussistenza del fumus commissi delicti, che del periculum in mora.

Il Tribunale rilevava che l’autovettura in questione veniva acquistata dalla società bulgara “Eco Luxury ltd”, l’8 ottobre 2020, quando (OMISSIS) Stefano era amministratore unico della società: questa società, in data 19 ottobre 2020, veniva ceduta al (OMISSIS) Manuel, addetto alle pulizie della società italiana (OMISSIS), pure riferibile al (OMISSIS) Stefano, al prezzo di 1000 euro.

Il 7 dicembre 2020 la società bulgara – passata nella disponibilità del (OMISSIS) – noleggiava la vettura al LO (OMISSIS), che tuttavia non pagava i canoni.

La società (OMISSIS) del (OMISSIS) falliva l’8 maggio 2020 con un passivo di 1.276.455 euro.

Il Tribunale riteneva che la provvista utilizzata dalla società bulgara per comprare la Ferrari provenisse dal patrimonio della società fallita.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: mancherebbe l’accertamento del fumus commissi delicti, dato che non sarebbe stato effettuato alcun accertamento in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto della autovettura in sequestro alla (OMISSIS), società che sarebbe dopo poco fallita; che il denaro fosse provento della distrazione sarebbe frutto di una supposizione del Tribunale non supportata da alcun elemento di prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. Un., n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Nella nozione di “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; non anche l’illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 ss.; Sez. 5, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, Rv 248129).

1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, non si rinviene alcuna carenza logico-argomentativa della ordinanza impugnata nella parte in cui afferma l’esistenza del fumus del reato previsto dall’art. 512 bis cod. pen., per cui si procede.

Nella ricostruzione effettuata dal Tribunale, il (OMISSIS), addetto alle pulizie della (OMISSIS), società fallita riferibile al (OMISSIS), è divenuto titolare della “Eco Luxury ltd” che aveva da poco acquistato la Ferrari in sequestro, che veniva prontamente noleggiata al (OMISSIS), il quale tuttavia non pagava i canoni.

Tale accurata ricostruzione indica con precisione il fumus commissi delicti relativo al reato contestato: la connessione temporale tra acquisto, cessione della società bulgara al (OMISSIS) e noleggio della Ferrari al Lo (OMISSIS), integrano una provvista indiziaria che – allo stato – indica in modo univoco la sussistenza degli elementi del reato di intestazione fittizia.

Non si rinviene pertanto alcuna carenza argomentativa tale da far ritenere la motivazione contestata “apparente”.

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in €. 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.