Ucciso il pedone sulla carreggiata dello svincolo autostradale: colpa esclusiva dell’automobilista che ha assunto droga e alcol (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 18 marzo 2021, n. 10388).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente –

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –

Dott. GAI Emanuela – Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –

Dott. SEMERARO Luca – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) WALTER ROBERTO nato a (OMISSIS) (ECUADOR) il 21/10/19xx;

avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca SEMERARO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DOMENICO SECCIA che chiede l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 24 giugno 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato il diniego della circostanza attenuante ex art. 589-bis comma 7 cod. pen. nel giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza del 23 ottobre 2018 della stessa corte territoriale pronunciato dalla Corte di cassazione, sez. 4, con la sentenza del 11 settembre 2019.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.

La corte territoriale non avrebbe valutato che nella relazione della polizia giudiziaria sull’incidente, in atti, si rappresenterebbe che il pedone deceduto avrebbe violato l’art. 7 comma 1 e 14 c.d.s. per non aver rispettato il divieto di transito e ciò costituirebbe una prova inconfutabile del concorso nella produzione dell’evento, perché la presenza sarebbe stata ingiustificata.

La Corte di appello avrebbe attribuito alla segnaletica orizzontale un significato errato, perché la linea demarca la zona di rispetto che non può essere superata dalle auto ma non consente comunque ai pedoni di stazionarvi.

La linea non sarebbe a protezione dei pedoni.

La corte territoriale avrebbe disatteso le linee tracciate dalla sentenza di annullamento con rinvio e sarebbe caduta negli stessi errori della prima sentenza della Corte di appello poi annullata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La Corte di cassazione, con la sentenza dell’11 settembre 2019, ha annullato con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello di Milano rilevando non una violazione di legge ma l’esistenza di un vizio della motivazione.

La corte territoriale escluse l’applicabilità della circostanza attenuante ex art. 589- bis comma 7 cod. pen. perché la vittima non aveva posto in essere alcuna condotta colposa tale da ritenersi concausa dell’evento, mentre la sussistenza della circostanza attenuante dipende ex lege non più dal concorso di colpa ma dalla circostanza che l’evento non sia conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione del colpevole.

1.2. Oltre a rilevarsi che con il ricorso si deduce il travisamento della prova per omissione, senza adempiere all’onore di allegazione, la Corte di appello di Milano ha correttamente integrato la motivazione per escludere la sussistenza della circostanza attenuante.

La corte territoriale ha correttamente motivato che l’investimento non sia dipeso in nessun modo dalla condotta della vittima.

Non è, infatti, la presenza della vittima che di per sé assume rilevanza causale, ma è, come indicato dalla sezione 4, la condotta del terzo che deve inserirsi nel decorso causale dell’agente dando così vita ad una situazione di causalità cumulativa.

1.3. Con motivazione immune da vizi logici la Corte di appello ha ritenuto che il decorso causale sia iniziato quando l’imputato si mise alla guida della vettura nonostante la sua condizione fisica fosse pregiudicata dall’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, perdendo così un appropriato controllo delle proprie azioni.

La causazione esclusiva dell’evento è stata poi ritenuta in base alle modalità della condotta, poiché l’imputato aveva una velocità di 86 km/h rispetto al limite di 30 km/h. L’impatto era poi avvenuto oltre la carreggiata, sicché l’imputato aveva assunto anche una errata traiettoria di marcia.

1.4. È dunque irrilevante nel decorso causale che il pedone fosse nel punto di impatto perché se l’imputato avesse viaggiato in normali condizioni psico-fisiche, alla velocità prevista e mantenendo la traiettoria corretta l’investimento della vittima non sarebbe avvenuto.

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l’11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.