Uomo aggredito da due cani randagi: risarcimento possibile solo se il servizio di recupero degli animali non era operativo o ha funzionato male (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 24 marzo 2022, n. 9621).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9465-2021 proposto da:

(OMISSIS) GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS), 29, presso lo studio dell’Avvocato SONIA (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE di GROITAGLIE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO (OMISSIS) (OMISSIS) 18, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

ASL, di TARANTO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 30, presso lo studio legale (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 259/2021 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 03/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Ritenuto in fatto

– che Giuseppe (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 259/21, del 3 febbraio 2021, del Tribunale di Taranto, che — respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 3629/16, del 17 novembre 2016, del Giudice di pace di Taranto — ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Grottaglie, in relazione all’aggressione subita in Grottaglie, l’11 maggio 2015, da parte di due cani randagi di grande taglia;

– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di aver adito il Giudice di pace di Taranto per conseguire il ristoro dei danni alla propria persona, quantificati in €. 5.199,00, vedendo, tuttavia, respingere la propria domanda per difetto di prova circa lo stato di randagismo degli animali e del nesso causale tra il fatto dedotto e le lesioni subite;

– che esperito gravame dall’attore soccombente, il giudice di appello lo rigettava, confermando la reiezione della domanda risarcitoria, ancorché con diversa motivazione, ovvero ritenendo provato lo stato di randagismo degli animali e il nesso causale tra l’aggressione dagli stessi portata e le lesioni patite dal (OMISSIS), ma non “l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 cod. civ.”;

– che a tale esito il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo che “l’attore non ha provveduto neanche ad allegare eventuali profili di colpa in capo alla Asl di Taranto, per non aver provveduto su apposita e specifica segnalazione alla cattura e al ricovero dell’animale randagio, né in capo al Comune di Grottaglie per ipotetiche violazioni dei suoi di obblighi di «accoglienza» dei cani vaganti in strutture a ciò destinate”, di talché “alcun contegno omissivo giuridicamente rilevante in termini di responsabilità colposa può ascriversi ai due Enti convenuti”;

– che avverso la sentenza del Tribunale tarantino ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base — come detto — di due motivi;

– che il primo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2043, 2051, 2052, 2053 cod. civ., oltre che della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12, anche in relazione alla legge regionale della Regione Puglia 22 agosto 1989, n. 13, nonché dell’art. 116 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt.2733 e ss. e 2721 cod. civ., ed infine degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., anche in relazione al principio dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ.;

– che il ricorrente, in particolare, censura la decisione impugnata perché la stessa “si spinge ad imputare al danneggiato di non aver fornito la prova in merito a precedenti e specifiche segnalazioni” relative “alla presenza del cane”, così, di fatto, addossandogli “una vera e propria probatio diabolica“;

– che, difatti, “delle due l’una”, sottolinea il ricorrente: o esso (OMISSIS) era già a conoscenza di segnalazioni in merito alla pericolosità dei cani che si trovavano in quella zona, ma allora ragioni di prudenza gli avrebbero dovuto impedire di portarsi da quelle parti (o, comunque, si scendere dall’abitacolo dell’auto), oppure il medesimo, dopo essere stato aggredito, avrebbe dovuto indagare in merito all’esistenza di precedenti segnalazioni, eventualmente anche rivolgendosi alla Asl e al Comune, nell’improbabile tentativo di provocarne una confessione stragiudiziale;

– che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — “violazione e falsa applicazione” delle leggi regionali della Puglia n. 281 del 1991 e n. 12 del 1995, nonché degli artt. 2043, 2051, 2052, 2053 e 2055 cod. civ., oltre che dell’art. 116 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 2733 e ss. e 2721 cod. civ., ed infine degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., anche in relazione al principio dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ.;

– nel ribadire che la sentenza impugnata ha gravato esso danneggiato dell’onere di preventiva allegazione di precedenti denunce e/o segnalazioni di pericolosità dei cani, il ricorrente sottolinea come detto onere non gli competa in base alla legge nazionale e regionale di riferimento;

– che, inoltre, avendo questa Corte affermato, secondo il ricorrente, cha la responsabilità degli enti interessati deve escludersi solo quando ad essi siano attribuiti — in questa materia — generici compiti di prevenzione del randagismo (quali, ad esempio, il controllo delle nascite della popolazione canina e felina), siffatta evenienza non può ritenersi sussistente nel caso di specie;

– che, difatti, in particolare la legge regionale della Puglia n. 12 del 1995 stabilisce pregnanti, puntuali, specifici e dettagliati obblighi di intervento sia a carico del servizio veterinario Asl, sia a carico dei Comuni;

– che, inoltre, il ricorrente — sebbene consapevole del fatto che, in base ad un certo orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il danneggiato dovrebbe allegare e provare che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno sarebbero stati per l’ente possibili — evidenzia come tale indirizzo finisca con il vanificare e porre nel nulla ogni pretesa risarcitoria;

– che hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, la Regione Puglia e il Comune di Grottaglie, chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 7 dicembre 2021;

– che il ricorrente ed il Comune di Grottaglie hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Considerato in diritto

– che il ricorso va accolto, per quanto di ragione, non condividendo questo collegio la diversa proposta formulata dal consigliere relatore;

– che i motivi di ricorso — da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione — sono fondati, per quanto di ragione;

– che, invero, va premesso che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 cod. civ., e non dalle regole di cui all’art. 2052 cod. civ., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell’impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060, Rv. 649513-01, che richiama Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017, n. 18954, Rv. 645379-01, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31957, Rv. 651948-01);

– che da tale premessa la giurisprudenza di questa Corte ha tratto la conseguenza che, nella fattispecie di illecito aquiliano che viene così configurandosi, “l’individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma dell’imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit.);

– che in base a questa impostazione, poiché è la “esistenza dell’obbligo giuridico” che “fonda l’antigiuridicità della condotta omissiva” (e ciò “nel senso che l’efficienza dell’omissione sul piano causale rispetto all’evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell’imputazione dell’evento in presenza dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, secondo il paradigma dell’art. 40, comma 2, cod. pen.”), occorre preliminarmente “analizzare la normativa regionale caso per caso per dirimere la controversia in ordine a quale ente sia ascrivibile la responsabilità civile” per danni da mancata cattura di animale randagio (ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit.);

– che con riferimento alla normativa regionale pugliese (legge regionale 3 aprile 1995, n. 12, in particolare art. 6), “risulta evidente che funzione tipica dell’obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico dei Servizi veterinari delle ASI, è quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui è causa”, sicché il solo “punto da chiarire è se, in base a diverso titolo, ricorra anche l’obbligo giuridico del Comune”, la cui eventuale “responsabilità va misurata non con riferimento ai controlli connessi all’attuazione della legge n. 12 del 1995, previsti dall’art. 2, che sono esercitati mediante pur sempre l’Azienda sanitaria locale ed hanno carattere eminentemente amministrativo, ma con riferimento all’obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi”, ex art. 8 della citata legge regionale (nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit.);

– che una volta individuato il soggetto titolare dell’obbligo giuridico di recupero dei cani randagi, quanto alla prova della imputabilità — e, dunque, della colpa — per non avervi ottemperato, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha precisato quanto segue;

– che, in particolare, è stato posto in luce che “in base al principio del neminem laedere, la P.A. è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale”, sicché “in presenza di obblighi normativi, la discrezionalità amministrativa si arresta, poiché l’ente è tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all’attività di attuazione della funzione attribuitale” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9671, Rv. 661740-01; nello stesso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 9 novembre 2021, n. 32884, Rv. 662964-01);

– che, di conseguenza, è stato evidenziato che, “poiché è fuori discussione che l’omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, allorché si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell’evento, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest’ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.);

– che in tale prospettiva è stato altresì precisato che, “una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l’evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell’esistenza del pericolo” (cfr. ancora una volta, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, dt.);

– che ne deriva, così, che “l’onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l’esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” — valorizzato da questa Corte con le pronunce sopra citate (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017, cit.) — si colloca “a valle” rispetto a quello “del soggetto (ASL) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all’onere cautelare previsto dalla normativa regionale” (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.);

– che nel caso di specie, come si è detto, “il servizio di recupero dei cani randagi grava sulle ASL e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce, come testé rimarcato, concretizzazione del rischio – che la norma cautelare mirava ad evitare”, sicché, visto che “l’osservanza della norma cautelare implica l’approntamento di un servizio organizzato, spettava alla AS1, dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa” (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.);

– che, pertanto, “solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all’attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c’erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito” (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.);

– che la sentenza oggi impugnata ha contravvenuto a tali principi nel respingere la domanda risarcitoria dell’odierno ricorrente sul rilievo che esso “non ha provveduto neanche ad allegare eventuali profili di colpa in capo alla Asl di Taranto, per non aver provveduto su apposita e specifica segnalazione alla cattura e al ricovero dell’animale randagio”;

– che essa, infatti, ha violato l’art. 2697 cod. civ., evenienza censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nonché configurabile nell’ipotesi — qui, appunto, sussistente — “in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01);

– che il ricorso, pertanto, merita accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, alla luce dei principi dianzi enunciati, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Taranto, in persona di diverso giudice, per la decisione sul merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Sesta, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.