Velocità eccessiva nonostante pioggia e usura del manto stradale: colpevole l’automobilista per l’incidente subito (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5230).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34383-2019 proposto da:

(OMISSIS) MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 21, presso lo studio dell’avvocato DANIELA (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato TULLIO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di CATANZARO, in persona del Presidente in carica, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 690/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Marco (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lametia Terme, l’Amministrazione provinciale di Catanzaro, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dalla vettura di sua proprietà in occasione di un sinistro stradale.

Espose, a sostegno della domanda, che tale vettura, condotta nell’occasione da Saverio (OMISSIS), in data 20 dicembre 2009, alle ore 4 del mattino, era finita fuori strada a causa dello stato di usura del manto stradale, liscio e non drenante.

Si costituì in giudizio l’Amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, istruita la causa con prove documentali e testimoniali, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 2 aprile 2019, ha rigettato il gravame, ha confermato la decisione del Tribunale ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre Marco (OMISSIS) con atto affidato a tre motivi.

4. Resiste l’Amministrazione provinciale di Catanzaro con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie; la parte controricorrente ha depositato l’atto di costituzione di un nuovo difensore, in sostituzione del precedente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ., oltre a difetto di motivazione.

Osserva il ricorrente, dopo aver riportato il contenuto delle censure proposte con l’atto di appello, che la sentenza impugnata avrebbe letto in modo arbitrario le risultanze di causa.

In particolare, non avrebbe tenuto presente quanto riportato dal rapporto della Polizia stradale, dal quale risultava che il manto stradale era usurato nella misura di quattro quinti, essendo liscio e non drenante.

La pronuncia, senza aver fatto eseguire una c.t.u., avrebbe arbitrariamente affermato che il conducente dell’auto procedeva a velocità eccessiva, non considerando che le tracce di frenata non erano rivelatrici di una velocità particolarmente elevata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata si connoterebbe per la sua motivazione apparente, avendo sopravvalutato elementi di scarso rilievo senza considerare in modo adeguato la particolare situazione del manto stradale.

3. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per la stretta connessione tra loro esistente, sono entrambi inammissibili.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l’ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358).

Nella specie la Corte d’appello ha rilevato che dall’istruttoria svolta, e in particolare dai rilievi della Polizia stradale, era emerso che l’incidente era da ascrivere a responsabilità esclusiva del conducente il quale aveva tenuto una velocità elevatissima, incompatibile con l’ora notturna e con la pioggia che insisteva sul manto stradale; tale conclusione è stata supportata dalle considerazioni svolte sulla dinamica del sinistro, nel quale la vettura, dopo aver subito una rotazione pari a 90 gradi, aveva proseguito nella sua corsa, superando il ciglio stradale e continuando a scarrocciare fino ad impattare con un ostacolo di cemento, «prendendo letteralmente il volo ed atterrando a distanza di dodici metri».

Simile comportamento, assumendo il carattere di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento, rendeva inapplicabile la fattispecie dell’art. 2051 cod. civ., risultando priva di pregio anche la diversa ricostruzione fondata sull’art. 2043 cod. civ.; tanto più che la natura pianeggiante dei luoghi non rendeva necessaria alcuna segnalazione di un pericolo inesistente.

A fronte di tale ricostruzione il ricorrente, mentre ribadisce una serie di considerazioni in punto di fatto già ritenute non credibili dai due giudici di merito, insiste nel sostenere che la velocità tenuta dalla vettura non era elevata e che la natura scivolosa del manto stradale era stata l’unica causa del sinistro.

Si tratta, in definitiva, di censure che tendono a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente e che, dietro l’apparenza della violazione di legge, sollecitano in effetti questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel condannare l’appellante alle spese senza tenere in considerazione le novità introdotte dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.

4.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha doverosamente fatto applicazione del criterio della soccombenza, per cui non è chiaro di cosa possa dolersi il ricorrente, anche perché la censura non pone in luce quale potrebbe essere la grave ed eccezionale ragione idonea a consentire la compensazione delle spese.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

6. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 1° dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria, Roma 17 febbraio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.