Vettura fuori uso dopo l’incidente: niente risarcimento per l’automobilista che lamenta il tardivo pagamento da parte dell’assicurazione (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 15 aprile 2022, n. 12385).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio –  Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19808/2019 proposto da:

(OMISSIS) Alfonso, elettivamente domiciliato in Casoria, via (OMISSIS) 11, presso l’avv. Ferdinando (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Genertel Assicurazioni Spa;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1164/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2022 dal cons. Dott.ssa Lina RUBINO.

Rilevato che:

1.- Il professor Alfonso (OMISSIS) propone ricorso per la Cassazione della sentenza n. 1164 del 2019 del Tribunale di Napoli nord, pubblicata il 29/04/2019, nei confronti di Genertel assicurazioni SPA.

La vicenda ha ad oggetto la pretesa mala gestio, da parte della compagnia di assicurazioni, di un sinistro risalente al 2013.

2. – Assume il ricorrente che entrambi i conducenti sottoscrivevano il modello CAI, che veniva trasmesso alla Genertel in procedura di indennizzo diretto e che questa non formulava congrua offerta ed anzi avrebbe insistito per la dichiarazione del concorso di colpa del proprio assicurato.

Dopo la conclusione della causa sull’incidente stradale, il (OMISSIS) adiva il Giudice di Pace di Casoria proponendo azione di mala gestio nei confronti della Genertel per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dal ritardato pagamento ottenuto solo a seguito di causa.

3. – Il giudice di pace rigettava la domanda ritenendola priva di prova quanto alle spese sostenute dal (OMISSIS) a causa del ritardo con il quale l’assicurazione aveva erogato le somme.

4. – Anche il tribunale, con la sentenza qui impugnata, dopo aver dichiarato il giudicato interno sulle questioni non oggetto di appello, distinte tre possibili tipologie di mala gestio, confermava il rigetto della domanda.

Precisava che nel caso di specie l’appellante non chiedeva il risarcimento dei danni oltre il massimale ma pretendeva dalla compagnia di assicurazione il risarcimento di un danno ulteriore, derivante dal ritardo col quale la compagnia provvedeva a corrispondere l’indennizzo, facendo riferimento alla mora nelle obbligazioni di valore.

Confermava il rigetto dicendo che l’appellante non aveva chiarito i motivi per i quali dopo la perizia del fiduciario della compagnia assicurativa non aveva provveduto a far riparare subito il veicolo né ad acquistarne uno nuovo, e quindi riteneva che i danni fossero ascrivibili al comportamento dello stesso danneggiato e non all’inerzia della compagnia appellata.

5. – La Genertel non ha svolto attività difensive in questa sede.

6. – Con l’unico motivo di ricorso il (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1226, 2043 e 2697 del codice civile, nonché l’omesso esame dell’appello, l’omessa motivazione, l’esistenza di una motivazione inesistente e meramente apparente e la violazione di una serie di altre norme di legge: articoli 1218 e 1176 del codice civile, nullità della sentenza e del procedimento, violazione e falsa applicazione degli articoli 148 e 149 della legge sulle assicurazioni e dell’articolo 8 del DPR numero 254 del 2006.

Sostiene che, pur avendo agito, ex art. 149 I. ass., con l’azione diretta verso il suo assicuratore, il suo diritto si fonderebbe non sulle regole sulla mora nelle obbligazioni di valore, come indicato dal giudice di appello, bensì consisterebbe in un’azione ordinaria, ex articolo 2043 codice civile.

Assume inoltre che comunque il suo assicuratore è stato inadempiente alle obbligazioni assunte col contratto.

Replica all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, relativa alla mancanza di prova del danno, affermando che non si è adoperato per ricomprarsi immediatamente una nuova automobile, evitando così le spese di dover retribuire chi lo ha accompagnato nel periodo intermedio, per il semplice fatto di non avere denaro disponibile, attendendo il risarcimento per poter pagare.

Puntualizza di aver dovuto compensare un amico di famiglia per averlo accompagnato alle varie visite mediche che gli erano necessarie.

Aggiunge che la valutazione del danno è equitativa, pertanto è errato ritenere necessario che di esso venga fornita prova scritta, a mezzo delle ricevute del noleggio o altro, e richiama le prove testimoniali svolte.

Ritenuto che:

– il ricorso non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato, non superando il vaglio preliminare di inammissibilità.

Non costruisce adeguatamente la sua censura, prospettata in termini di violazione di numerose norme di legge, inidonee a costruire una linea difensiva coerente e, laddove lamenta la violazione dell’art. 1226 c.c., sembra contestare, più che le argomentazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato, l’esito negativo del giudizio di valutazione pur equitativa del danno, che ne ha escluso il riconoscimento ritenendo che di esso non fosse stata fornita la prova, in tal modo formulando una censura che si indirizza, inammissibilmente, verso l’esito dell’accertamento in fatto più che verso la ricostruzione in diritto della fattispecie operata dal tribunale e verso le violazioni di legge in essa ipoteticamente contenute.

Anche a voler ritenere che il ricorso contenga anche una censura che si indirizzi direttamente verso la motivazione, sotto il profilo – l’unico attualmente censurabile – dell’omesso esame, all’interno di essa, di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti – esso non supera la soglia dell’inammissibilità, evocando risultanze istruttorie tra le quali una dichiarazione testimoniale, ma senza indicare di avere prodotto il relativo verbale e senza dichiarare di voler fare riferimento (alla stregua degli insegnamenti di Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011) alla presenza di esso nel fascicolo, con conseguente violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. e comunque senza nemmeno riferire che il valore di detta testimonianza era stato invocato con l’appello, la cui riproduzione anzi non vi fa cenno.

Nulla sulle spese, in mancanza di attività difensiva da parte della controricorrente.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 4 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.