Via e-mail, scrive alla Compagnia assicuratrice che l’impiegata si è “inventata” gli avvenimenti oggetto della pratica assicurativa. E’ diffamazione (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 1 marzo 2021 n. 7995).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente –

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere –

Dott. BRANCACCIO Matilde – Rel. Consigliere –

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Ruggero nato a (OMISSIS) il 21/08/1972;

avverso la sentenza del 22/07/2020 del TRIBUNALE di VERONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MATILDE BRANCACCIO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI GIORDANO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni della parte civile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Verona, in funzione di giudice d’appello, ha confermato la sentenza del giudice di pace di Verona emessa in data 19.10.2017 nel processo a carico di Ruggero (OMISSIS), con cui quest’ultimo è stato condannato alla pena di euro 700 di multa per il reato di diffamazione ai danni di Camilla (OMISSIS), confermando, altresì, le statuizioni civili; in primo grado si era dichiarata, invece, la non procedibilità della contestazione di ingiuria, per essere il reato non più previsto dalla legge.

La condotta attiene all’invio di alcune e-mail all’ufficio sinistri delle assicurazioni DAS e Zurich, gestite come reclami, ritenute lesive dell’onore della persona offesa, accusata di cattiva gestione di una pratica assicurativa che vedeva coinvolto l’imputato, ed esorbitanti il diritto di critica, poiché riferite all’incapacità ed alla falsità di costei, che si sarebbe “inventata” gli avvenimenti oggetto della pratica assicurativa.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, mediante il difensore avv. (OMISSIS), deducendo plurimi motivi.

2.1. Il primo argomento di censura attiene alla violazione di legge in relazione all’art. 525 cod. proc. pen.

Sembra di capire che il ricorrente dubiti la sentenza sia stata emessa all’esito del dibattimento, per la scansione temporale dell’udienza e delle attività istruttorie svolte in relazione al processo in esame ed agli altri processi trattati, che non fanno ritenere possibile ciò sia avvenuto anche con la compilazione della motivazione contestuale depositata con la lettura del dispositivo alle 14.07, là dove l’udienza relativa al processo era cominciata alle ore 12.53 ed erano state depositate corpose note scritte difensive prima della discussione, anch’essa consistente.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, contestando la valenza offensiva delle espressioni di incapacità e falsità riferite alla persona offesa.

Le e-mail andavano lette nel loro complessivo tenore, che dimostra come esse siano espressione solo di legittime rimostranze alle società assicuratrici.

2.3. Il terzo motivo di ricorso evidenzia che vi sarebbe violazione di legge anche in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di diffamazione, nonché omessa motivazione sul punto da parte del giudice d’appello.

Il ricorrente, per inviare le e-mail, ha utilizzato l’indirizzo fornitogli dalla persona offesa, ritenendolo personale, dunque non vi sarebbe stata alcuna intenzione di diffondere le lettere ad altri, diversi dalla vittima, né in modo generalizzato ed indiscriminato.

La diffusività dell’invio risulta soltanto presunta dal giudice d’appello che ha omesso qualsiasi indagine sull’esistenza della consapevolezza da parte dell’imputato della diffusività delle sue comunicazioni.

Si sostiene, infine, la sussistenza del diritto di critica quale scriminante dell’agire del ricorrente e si lamenta l’omessa motivazione al riguardo, soprattutto quanto all’aspetto del contesto in cui sono state formulate le espressioni ritenute offensive.

2.4. La quarta censura attinge la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alla quale si deduce violazione di legge e vizio di omessa motivazione quanto al diniego.

Si addebita all’imputato l’esplicarsi del suo diritto di difesa, letto in chiave di cattivo comportamento processuale, imputandogli di non essersi pentito di quanto commesso; ed invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, la propria dichiarazione di innocenza non può costituire mai motivo di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.5. Il quinto motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in ordine alla liquidazione del danno in favore della parte civile ed omessa motivazione, attuata con metodo equitativo avuto riguardo allo stress emotivo subito dalla vittima ed alle ripercussioni nell’ambiente di lavoro, senza alcun riferimento a parametri oggettivi di determinazione del danno né alcuna prova di conseguenze negative per la persona offesa nel contesto lavorativo.

3. Il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi Giordano, con una puntuale requisitoria scritta, depositata il 19.11.2020, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, argomentando su ciascuno dei motivi.

4. La parte civile ha depositato in data 3.12.2020 conclusioni nel senso dell’inammissibilità del ricorso e nota spese per la somma pari ad euro 3.510, oltre accessori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, per il suo contenuto, non ha rilievo alcuno ai fini della decisione impugnata.

Il ricorrente evidenzia doglianze, di per sé inammissibili, sulla durata della camera di consiglio, all’esito della quale il giudice ha emesso il provvedimento, con toni anche allusivi che puntano a non meglio chiarite illegittimità.

Né, d’altra parte, può ritenersi che abbiano alcun pregio le medesime, generiche censure qualora esse vogliano intendersi come contestazioni dell’organizzazione dell’udienza, che invece, nel caso di specie, e per come descritta dallo stesso ricorrente, appare sintomatica di capacità e diligenza del magistrato, il quale ha preparato i processi adeguatamente riuscendo a trattarli con celerità, secondo uno schema auto-organizzativo che, come ha condivisibilmente sostenuto il Procuratore Generale, è sempre auspicabile.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e, in parte, attengono a piani di eccezione non deducibili in sede di legittimità.

Sul tenore ed i contenuti diffamatori delle e-mail, la motivazione del provvedimento impugnato appare adeguatamente costruita.

Deve premettersi che la Cassazione, in materia di diffamazione, può autonomamente e direttamente conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi Miriam, Rv. 278145 che ha ribadito come sia compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato; l’affermazione è conforme a Sez. 5, n. 48698 del 19/9/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/2/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/6/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749).

Ebbene, le espressioni utilizzate dall’imputato nei riguardi della persona offesa hanno oltrepassato il limite di qualsiasi libera manifestazione del diritto di critica all’operato lavorativo di costei, assumendo la dimensione di una condotta diffamatoria.

D’altra parte, sussiste il dolo del reato di cui all’art. 595 cod. pen., a prescindere dalla finalità perseguita e dal movente dell’imputato (cfr. Sez. 5, n. 12882 del 29/10/1986, Conte, Rv. 174311).

La vicenda si è sviluppata nell’ambito di un contenzioso assicurativo in cui il ricorrente si è rivolto alla vittima – dipendente della DAS assicurazioni – per il risarcimento del danno da incidente stradale all’autovettura di sua proprietà; il dissenso, manifestato in modo scomposto attraverso le e-mail oggetto dell’imputazione, era centrato sulla quantificazione del danno, che il ricorrente riteneva ingiustamente proposto in liquidazione, in misura molto inferiore rispetto a quello subito.

3.1. Su di un piano oggettivo, ed avuto riguardo, altresì, al diritto di critica, va detto che la Corte d’Appello ed il primo giudice hanno accertato, anzitutto, l’assenza di prova circa condotte di scarsa professionalità da parte della vittima e, in ogni caso, l’utilizzo di una terminologia che, evocando non soltanto possibili sue mancanze dal punto di vista lavorativo, ma anche inadeguatezze che ne coinvolgono la dimensione umana in quanto tale, si traduce in una inescusabile lesione del diritto all’onore del soggetto diffamato, definito una persona in sé “falsa” e che “si inventa le cose”.

Orbene, in tema di diffamazione, questa Corte di legittimità ha formato, nel tempo, un orientamento che, da un lato, ha volutamente rafforzato la tutela del diritto alla libertà di espressione critica del pensiero, dall’altro ha indicato i limiti, tuttora esistenti, di esercizio di tale diritto con modalità che non travalichino i confini, sia pur avvertiti come sempre più ampi, della manifestazione delle proprie opinioni, scadendo in gratuite offese dell’altrui onore e immotivate aggressioni della reputazione personale.

Ecco, dunque, che — oltre al presupposto necessario della verità del fatto storico attribuito al diffamato, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (ex multis Sez. 5, n. 40930 del 27/9/2013, Travaglio, Rv. 257794; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 34129 del 10/5/2019, Melia, Rv. 277002) – si è consolidato il condivisibile principio secondo cui l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, sebbene essa non vieti l’utilizzo di termini che, pur se oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo, di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/2/2020, Lunghini, Rv. 279133; Sez. 5, n. 37397 del 24/6/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/4/2015, Marcialis, Rv. 264442; vedi da ultimo, in un’ipotesi peculiare, Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, Fontana, Rv. 279965).

E tale affermazione è valida anche nell’ambito dei rapporti lavorativi, di quelli economici o in qualsiasi modo professionali, come quello di specie: è proprio in tali circostanze di fatto che si verificano le ipotesi maggiormente problematiche; quelle che percorrono crinali stretti, sempre in bilico tra l’esigenza di dar voce ai diritti di libertà del pensiero, anche e soprattutto quando esso sia critico, e la necessità di offrire (ancora) un margine di tutela al diritto all’onore, che taluno in dottrina ritiene oramai sempre più spesso marginale nelle applicazioni concrete che ne fa la giurisprudenza.

Non vi è dubbio che la prima esigenza goda di una tutela assai ampia, grazie anche alla declinazione di grande apertura nei confronti del diritto di critica che proviene dalle norme sovranazionali, in particolar modo dall’art. 10 CEDU, e dalla giurisprudenza europea: secondo le affermazioni della Corte di Strasburgo, la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti su cui si basa una società democratica ed è una delle condizioni primarie del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno; fatto salvo il paragrafo 2 dell’articolo 10, essa vale non soltanto per le «informazioni» o le «idee» accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non esiste una «società democratica» (cfr. per tutte, sul tema generale del diritto di critica, Peringek c. Svizzera [GC] del 15 ottobre 2015 e Baldassi e altri c. Francia del 11 giugno 2020, entrambe sullo specifico argomento della critica politica).

Come sancita dall’articolo 10, pertanto, tale libertà è soggetta a eccezioni, che sono di interpretazione restrittiva, e la necessità di limitarla deve essere accertata in maniera convincente.

Il “dissenso”, dunque, è certamente un valore da garantire come bene primario in ogni moderna società democratica che voglia davvero dirsi tale.

Esso, tuttavia, non può trascendere le idee che intende sostenere, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale di chi è portatore di una diversa opinione (ovvero false accuse: cfr., in ambito di diritto di libertà di espressione e contesti non politici, per un caso recente della giurisprudenza della Corte EDU in cui non è stata riscontrata violazione dell’art. 10 CEDU: Vesselinov c. Bulgaria del 2 maggio 2019; di interesse, in precedenza, Marinova c. Bulgaria del 12 luglio 2016).

Il Collegio, sulla base di tali presupposti, ribadisce, pertanto, che il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, sicché il contesto nel quale la condotta si colloca, di cui pure deve tenersi conto per valutarne la portata diffamatoria, non può scriminare l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona oggetto di critica in quanto tale, travalicando la linea di demarcazione tra il dissenso espresso all’operato altrui e la lesione della reputazione e dell’onore della persona attaccata (cfr., in senso analogo, Sez. 5, n. 15060 del 23/2/2011, Dessì, Rv. 250174).

In altre parole, come è stato osservato, il riconoscimento del diritto di critica tollera giudizi anche aspri sull’operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest’ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce; ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata.

La citata pronuncia n. 15060 del 2011 ha escluso la scriminante del diritto di critica nei confronti degli imputati che avevano affisso nelle bacheche aziendali e diffuso con volantini un comunicato in cui contestando la posizione dissenziente di un iscritto alla C.G.I.L. lo si definiva “notoriamente imbecille”; diversamente, in altre fattispecie, è stato sostenuto che l’utilizzo del termine “incompetente” nei confronti di un architetto, con riferimento al suo operato tecnico, non esorbiti di per sé dai limiti della critica consentiti, dovendo il giudice di merito accertare se sia possibile rilevare nei suoi confronti una carenza di capacità professionale di grave natura, alla quale sola va commisurata la portata dell’indispensabilità funzionale della critica così come formulata: così la citata sentenza n. 31669 del 2015; in linea con tale sentenza, cfr. Sez. 5, n. 36077 del 09/07/2007, Mazzucco, Rv. 237723).

In un’altra ipotesi, questa Corte ha ritenuto legittimo l’epiteto “idiota” nei confronti di un poliziotto, non identificato nominativamente, che aveva sparato dei colpi di arma da fuoco in pieno centro cittadino per arrestare la fuga degli autori di un reato, in quanto l’imputato aveva inteso solo stigmatizzare l’uso eccessivo della forza, sproporzionato rispetto al reato e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si era svolto il fatto (Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Cascio, Rv. 279084).

Nel caso sottoposto oggi al Collegio, attribuire alla diffamata l’epiteto “persona falsa” e riferirle la condotta negativa di “inventarsi gli avvenimenti” – particolarmente grave per chi si occupa per professione di risarcimenti assicurativi da incidenti stradali – significa indicare in senso gravemente negativo una qualità generale e permanente della personalità della vittima, in particolar modo nel suo contesto professionale.

In altre parole, l’utilizzo di espressioni che accusano la persona offesa, impiegata di una società assicuratrice, di falsità e invenzioni, riferite alla quantificazione dei danni da sinistro stradale riportati dall’autovettura dell’imputato, travalica il piano della critica consentita e, superando la linea di demarcazione tra il dissenso espresso all’operato altrui e la lesione della reputazione e dell’onore della persona attaccata, integra gli estremi della condotta diffamatoria, tenuto conto, altresì, della mancata prova di veridicità delle accuse di inadeguatezza professionale e grave imprecisione (quest’ultima corrispondente alla soglia della falsità, secondo le accuse del ricorrente, affatto incise dalla modalità espositiva per paradossi e alternative, come invece motivato nel ricorso), rivolte alla vittima con le espressioni eccessive suddette.

3.2. Venendo alla questione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, giova rammentare, in generale, che, in tema di diffamazione, l’errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa (Sez. 5, n. 47973 del 7/10/2014, De Salvo, Rv. 261205).

Allo stesso modo non può escludere il dolo l’aver formulato le espressioni diffamatorie per alternative ed illazioni, che puntano, con un artificio solo retorico, ad accusare di falsità e grave superficialità l’operato tecnico della persona offesa in un contesto lavorativo-professionale di particolare delicatezza e rilievo quale quello delle assicurazioni auto.

Inoltre, è pacifico che il coefficiente doloso sufficiente ad integrare il reato di diffamazione si attesta alla misura generica, anche nella forma del dolo eventuale, ed implica in ogni caso l’uso consapevole, da parte dell’agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere; non è necessario, dunque, l’animus iniurandi vel diffamandi (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943; Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390; Sez. 5, n. 7597 del 11/5/1999, Ben i Riboli, Rv. 213631).

Il ricorrente, per quanto emerge dalla ricostruzione dei giudici di merito, era ben consapevole del fatto che le espressioni che andava rivolgendo alla persona offesa tramite e-mail erano fortemente offensive, tanto che è lo stesso ricorso ad ammetterlo, incentrando invece la difesa sul movente, riferito al fatto che tali espressioni erano state scritte con lo scopo di dissentire dalle modalità di calcolo del risarcimento nella pratica assicurativa che lo vedeva coinvolto; movente che, come detto, tuttavia, non incide sulla configurabilità del dolo generico.

Si contesta, infine, la volontà di diffondere gli scritti diffamatori a terzi, segnalando ragioni in fatto, che tentano di accreditare la ricostruzione alternativa dell’inconsapevolezza del ricorrente di rivolgere le proprie e-mail ad un indirizzo non di esclusiva destinazione della persona offesa.

Orbene, a prescindere dall’inammissibilità della doglianza perché coinvolge aspetti della ricostruzione della vicenda che attengono al giudizio di merito e, quindi, esulano dal sindacato di legittimità, valga in senso dirimente evidenziare che gli indirizzi di destinazione delle missive – come ha sottolineato la sentenza della Corte d’Appello – erano palesemente generici (c(omissis)@das.it; r(omissis)@zurich.it) e, peraltro, il ricorrente le ha indirizzate ai dirigenti dell’ufficio sinistri della compagnia di assicurazione, rivolgendosi a loro e non alla persona offesa.

Smentito, dunque, l’argomento difensivo secondo cui l’imputato intendeva scrivere direttamente alla persona offesa, resta l’idoneità della condotta a consentire la diffusione delle lettere diffamatorie a più soggetti: tutti i potenziali destinatari delle caselle di posta elettronica generale dei due uffici assicurativi.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente non sbaglia a sottolineare che la professione della propria innocenza, pur contro evidenze processuali contrarie, non può essere ritenuta elemento sulla cui base, esclusivamente, possa essere motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rossi, Rv. 265592; Sez. 6, n. 44630 del 17/10/2013, Faga, Rv. 256963; Sez. 5, n. 32422 del 24/9/2020, Barzaghi, Rv. 279778), trattandosi di un legittimo esercizio di facoltà processuali, riconosciute all’imputato dall’ordinamento (cfr. Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016, dep. 2017, Caliendo, Rv. 268927) e derivanti dal principio generale del nemo tenetur se detegere.

Non può condividersi, infatti, il diverso orientamento secondo cui la condotta processuale dell’imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, in quanto, seppure l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133 cod. pen. (vedi Sez. 4, n. 20115 del 4/4/2018, Prendi, Rv. 272747 e Sez. 2, n. 28388 del 21/4/2017, Leo, Rv. 270339, pronunce che trovano eco nella più risalente sentenza Sez. 2, n. 2889 del 27/2/1997, Zampella, Rv. 207560).

Anche dalle affermazioni delle Sezioni Unite, contenute nella pronuncia Sez. U, n. 36258 del 24/5/2012, Biondi, Rv. 253152 – richiamata in alcune delle sentenze espressione di entrambi gli orientamenti – non pare di poter trarre conseguenze nel senso di tale seconda opzione ermeneutica, là dove il massimo collegio nomofilattico ha chiarito che soltanto quei comportamenti processuali ambigui, obliqui e fuorvianti possono aver rilievo ai fini del diniego o del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre l’imputato ha ben diritto al silenzio e persino alla menzogna (evidentemente volta a professare la propria innocenza), senza che vi siano ricadute su tale valutazione, “atteso che ..non è obbligato a un comportamento collaborativo” (può essere, ad esempio, un comportamento obliquo e fuorviante quello della fattispecie decisa da Sez. 1, n. 35703 del 5/4/2017, Lucaioli, Rv. 271454).

E ovviamente rimane liberamente apprezzabile, in chiave positiva, il comportamento collaborativo che eventualmente l’imputato decida di tenere (Sez. 5, n. 33690 del 14/05/2009, Bonaffini, Rv. 244912; Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Cely, Rv. 187671).

Tuttavia, nel caso del ricorrente, pur aderendo il Collegio alla prima delle due opzioni interpretative sopradette, deve evidenziarsi che il diniego del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. non si radica unicamente sulla valorizzazione del comportamento di pervicace negazione di circostanze obiettivamente rilevabili a sfavore del ricorrente, ma su ulteriori elementi, quali l’insufficienza dello stato di incensuratezza, nonché il richiamo operato alle ragioni già esposte dal giudice di primo grado: l’intensità del dolo e la gravità del danno prodotto alla persona offesa dal reato, “indicatori negativi” che il Tribunale mostra di condividere nella complessiva valutazione di conferma della dosimetria sanzionatoria, anche sotto il profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. par. 3.3. della sentenza impugnata).

5. Anche l’ultimo motivo di censura, infine, è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha confermato la correttezza della liquidazione del danno non patrimoniale derivato alla vittima della diffamazione, avuto riguardo “allo stress emotivo subito e alle ripercussioni nell’ambiente di lavoro non ancora del tutto eliminate”.

La motivazione si evidenzia adeguata e coerente con i principi in materia costantemente affermati da questa Corte regolatrice, secondo i quali la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a fondamento della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l’ammontare del risarcimento (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 48086 del 12/9/2018, B., Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 1/4/2015, Lucchelli, Rv. 263450).

Deve ribadirsi, altresì, in via generale, che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 35104 del 22/6/2013, R.C. Istituto Città Studi, Rv. 257123; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170).

Ciò non è avvenuto, come detto, nel caso di specie sicché il motivo proposto è manifestamente infondato.

6. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.

6.1. Deve essere disposta, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, che si ritiene congruo determinare in euro 3.500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge.

Così deciso il 9 dicembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 1° marzo 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.