REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4701-2019 proposto da:
(OMISSIS) ANNA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS), 3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati MAURA (OMISSIS), MONICA (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PREZZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS), 10, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINO (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2195/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO CHE
1.- Anna Teresa (OMISSIS) è caduta in una buca aperta sul manto della strada comunale del Comune di Prezza, mentre rientrava a casa, a tarda sera, secondo il suo racconto, a causa del fatto che in quel tratto di percorso non funzionavano i lampioni della pubblica illuminazione, e dunque la visibilità era ridotta se non nulla.
Ha sostenuto la responsabilità del Comune per difetto di custodia della cosa, consistente sia nella omessa riparazione della buca, che nella mancata illuminazione dell’area.
2.- I giudici di merito hanno rigettato la domanda.
La Corte di Appello de l’Aquila ha ritenuto che la responsabilità da cosa incustodita è esclusa dal caso fortuito, consistente anche nella imprudenza del danneggiato.
3.- Il ricorso è basato su un motivo, che è contrastato dal controricorso del Comune di Prezza.
CONSIDERATO CHE
4.- L’unico motivo di ricorso non indica espressamente la rubrica della violazione contestata, ma, in sostanza, la censura consiste nell’addebito, fatto alla sentenza impugnata, di non avere correttamente applicato, nel caso presente, la regola del caso fortuito, meglio, del concorso colposo del danneggiato che lo integra, in tal modo attribuendo rilevanza di fortuito ad una condotta, quella della danneggiata, che non ha alcunché di imprudente.
Il motivo è fondato.
La decisione impugnata infatti si limita a ricordare le regole, stabilite da questa Corte, per la valutazione della responsabilità da cose in custodia, compresa quella relativa al caso fortuito ed alla condotta del danneggiato che la integra: nulla dice però sulle ragioni per le quali, nel caso specifico, la concreta condotta della ricorrente integra un caso fortuito che esclude la responsabilità del custode.
Difetta del tutto, nel giudizio della corte, il momento della sussunzione, ossia del confronto tra la fattispecie concreta e quella astratta: in presenza di determinate circostanze, che risultano pacifiche, ossia la presenza della buca, e la scarsa, se non nulla illuminazione pubblica, occorre motivare le ragioni che inducono a ritenere efficiente, ossia causa esclusiva del danno, la condotta della danneggiata, vale a dire, a motivare le ragioni per le quali il difetto di custodia è del tutto irrilevante (pur trattandosi di buca di grosse dimensioni e pur non essendo la strada illuminata) a fronte invece della imprudenza della danneggiata, che nella motivazione non si dice quale sia stata.
5.- Va tenuto presente, altresì, ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, che la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della abitazione, non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode (Cass. 14908/ 2019).
6.- Il ricorso va accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello de l’Aquila, in diversa composizione anche per le spese.
Roma, 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021.