Sospensione condizionale subordinata al risarcimento e indigenza del condannato (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 9 novembre 2022, n. 42533).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Giuseppe Renato – Presidente –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

Dott. CALASELICE Barbara – Rel. Consigliere –

Dott. CASA Filippo – Consigliere –

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ELEONORA nata a Roma il 29/11/19xx;

avverso l’ordinanza del 11/02/2022 del Tribunale di Roma;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa BARBARA CALASELICE;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott. S. Tocci, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Eleonora (OMISSIS) con sentenza di condanna n. 13128 del 7 novembre 2017, divenuta irrevocabile il 5 marzo 2021.

1.1. Il Tribunale ha osservato che la sospensione condizionale della pena era subordinata al risarcimento del danno (quantificato nella somma di euro dodicimila), da corrispondere entro sessata giorni dall’irrevocabilità della sentenza e che, nonostante la situazione di sofferenza economica, in cui versava il condannato, documentata dalla difesa, non era possibile concedere il beneficio senza obblighi.

Tanto, ritenendo preclusa al giudice dell’esecuzione, a fronte della prevista sospensione condizionale sottoposta a condizione, una nuova delibazione sul punto in quanto suscettibile di impugnazione, richiamando precedenti di legittimità indicati come in termini.

2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. A. Marsili (OMISSIS), deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 165 e 168 cod. pen.

2.1. Si assume che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto tenere conto dello stato di indigenza della (OMISSIS), disoccupata ed in cerca di lavoro, priva di reddito e che trae sostentamento da quello di cittadinanza, dunque impossibilitata ad adempiere, con condizione perdurante dal mese di dicembre 2012.

Si tratta, per la difesa, di circostanze personali e di reddito documentate che non sono state prese in esame dal giudice dell’esecuzione nonostante la consolidata giurisprudenza di legittimità abbia affermato che l’assoluta impossibilità di adempiere accertata in sede di esecuzione impedisce la revoca del beneficio richiesta dalla parte pubblica (Sez. 1, n. 47403 del 7 dicembre 2021).

Sussiste, infatti, a parere della ricorrente l’obbligo del giudice dell’esecuzione di verificare, ove il condannato alleghi l’impossibilità assoluta dell’adempimento, la sussistenza di cause che hanno reso questo impossibile.

Si sottolinea, infine, che la pronuncia indicata dal Tribunale come conforme all’adottata decisione (n. 11371 del 13 marzo 2018) afferma, invece, l’opposto principio per il quale, in sede di cognizione, non vi è alcun obbligo del giudice di accertare le condizioni economiche del condannato, ai fini della possibilità di adempiere all’obbligo risarcitorio ove a questo venga subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, perché tale accertamento è rimesso a quello dell’esecuzione.

3. Il Sostituto Procuratore generale, presso questa Corte, Dott. S. Tocci, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. È costante l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale, ove risulti documentata una condizione di difficoltà economica che impedisce al condannato di fare fronte all’adempimento dell’obbligo risarcitorio e, dunque, sia accertata l’assoluta impossibilità di adempiere, ciò impedisce la revoca del beneficio, una volta constatata detta condizione dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587).

1.1. Per un primo orientamento di legittimità, l’accertamento in merito alle condizioni economiche dell’imputato, quanto all’impossibilità di far fronte all’obbligo risarcitorio, è rimessa al giudice dell’esecuzione il quale, dunque, pacificamente ha il potere/dovere di svolgere la descritta verifica (tra le altre, Sez. 4, n. 4626 del 8/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290; Sez. 6, n. 33696 del 6/4/2017, Binato, Rv. 270741; Sez. 3, n. 29996 del 17/5/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352).

1.2. Alcune pronunce, in senso parzialmente difforme, hanno ampliato gli oneri di verifica a carico del giudice della cognizione, affermando che questo è tenuto ad effettuare un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell’imputato, se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata (tra le altre, Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348; Sez. 5, n. 40041 del 18/6/2019, Peron, Rv. 277604; Sez. 5, n. 48913 del 1/10/2018, Asillani Agim, Rv. 274599; Sez. 6, n. 25413 del 13/5/2016, C., Rv. 267134; Sez. 5, n. 14205 del 29/1/2015, R, Rv. 263185).

1.3. In ogni caso, si osserva che la questione da risolvere riguarda l’onere, in capo al giudice dell’esecuzione, di verificare la dedotta impossibilità di adempiere all’obbligo risarcitorio, nel caso in cui il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. sia stato subordinato, in sede di cognizione, a detto adempimento.

Deve essere, invero, riconosciuto un vero e proprio dovere in capo al giudice dell’esecuzione, quale che fosse la situazione economica e personale dell’imputato al momento della pronuncia della sentenza che ha concesso il beneficio, subordinandolo al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno, di effettuare, ove l’impossibilità ad adempiere sia allegata dal condannato, gli opportuni accertamenti, essendo irrilevante l’eventuale errore compiuto in sede di cognizione, in caso di beneficio concesso nonostante l’allegazione di condizioni economiche e patrimoniali precarie.

Fermo restando che, all’uopo, può essere valutata, ai fini di verificare la fondatezza della istanza promossa in sede esecutiva, la volontaria assunzione da parte dell’imputato dell’obbligo risarcitorio, nonostante una preesistente e nota difficoltà economico – patrimoniale (nel senso che per i principi generali di buona fede e correttezza – artt. 1175 e 1375 cod. civ. – non è consentita la consapevole assunzione di una obbligazione che si ha la consapevolezza di non volere o potere adempiere, versandosi nell’ipotesi dell’inadempimento anticipato dell’obbligazione assunta, Sez. 2 civ. n. 23823 del 21/12/2012, Rv. 624398; Sez. 1, n. 47403 del 7/12/2021, non massimata, richiamata dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, della quale si ripercorrono le condivisibili argomentazioni).

2. L’ordinanza impugnata non ha motivato né sulle dedotte e comprovate condizioni economiche dell’obbligata, né sull’eventuale riferibilità dell’inadempimento ad un comportamento incolpevole, posto che il Tribunale è partito dall’erroneo presupposto che tale onere di verifica fosse precluso in sede di esecuzione.

Né i due precedenti, indicati come in termini dal Giudice dell’esecuzione, affermano diversi principi (la pronuncia di questa sezione Prima penale del 29 ottobre 2021, n. 43319 attiene alla concedibilità in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen. se nella sentenza vi sia stata omessa pronuncia sul punto; l’altro precedente, invece, come notato dalla difesa, afferma il principio opposto a quello recepito nel provvedimento impugnato, riconoscendo, comunque, al giudice dell’esecuzione, il potere di verificare l’impossibilità di adempimento).

3. Deriva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, perché il giudice dell’esecuzione, in conformità all’orientamento indicato al § 1, rivaluti la dedotta impossibilità di adempimento dell’obbligo risarcitorio, attenendosi al principio di diritto secondo il quale in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell’esecuzione, impedisce la revoca del beneficio, potendo questi concedere ingresso alle documentate prospettazioni difensive e dovendo svolgere, su di esse, gli opportuni accertamenti, a norma dell’articolo 666, comma 5, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

Così deciso il 17 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il giorno 9 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.